SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE - SETTORE ENTI PUBBLICI

CUNEO - ROMA - SALUZZO - ALBA - VIGONE

Lì, 23 gennaio 2003

CIRCOLARE 354/03

OGGETTO:  FINANZIARIA 2003 – AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Rilevanti e importanti novità sono state introdotte dalla Finanziaria 2003 art. 90 Legge 27/12/2002 n. 289, per le associazioni sportive dilettantistiche a partire dal 1/1/2003.

1.     REGIME LEGGE 398/91

Le agevolazioni di cui alla legge 16/12/91 n. 398, nata per  agevolare le associazioni sportive dilettantistiche, erano già state a suo tempo estese a tutte le associazioni senza scopo di lucro ed alle pro loco; vengono ora ampliate anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro.

Il limite dei ricavi commerciali, per l’applicazione della legge 398/91, viene elevato da €     185.924,48 a € 250.000,00 .

2.   COMPENSI CORRISPOSTI DA ASS. SPORTIVE

I compensi corrisposti ad atleti, allenatori ecc. che godevano dell’esclusione da IRPEF sino a € 5.164,69, vengono ora elevati a € 7.500,00 .

Viene ampliata la tipologia dei soggetti agevolati. Sino al 31/12/02 infatti il regime agevolato prevedeva esclusivamente le somme corrisposte “nell’esercizio diretto di attività sportive”. Dal 1/1/2003, il regime agevolato è esteso anche ai collaboratori coordinati e continuativi non professionisti addetti a funzioni di carattere amministrativo-gestionale.

A nostro giudizio quando si parla di collaborazioni amministrativo – gestionali e ci si riferisce ai dirigenti, ai direttori o a quelle figure che siano investite nel loro settore di competenza di un potere decisionale di carattere organizzativo.

Non sembra invece che tale disposizione si possa applicare a coloro che non hanno autonomia decisionale come custodi, addetti alle pulizie e all’amministrazione.

3.   CONTRIBUTI

Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, qualora eroghino contributi alle associazioni sportive dilettantistiche non sono tenuti ad applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600.

4.     IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO – TASSE CC GG

È prevista l’imposta fissa di Registro per gli atti costitutivi e le trasformazioni della società e associazioni sportive e dilettantistiche. Tale previsione è sicuramente opportuna vista la necessità di adeguamento degli statuti che si presenteranno praticamente per tutte le associazioni sportive (si veda punto 9).

Viene riconosciuta l’esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti, contratti, copie anche se dichiarati conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da centri sportivi.

Viene anche estesa l’esenzione delle tasse di concessioni governative per gli atti e provvedimenti concernenti gli eventi sportivi.

5.     DEDUZIONI LIBERALITA’ DA PARTE DI IMPRESE E PERSONE FISICHE

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate da imprese in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non inferiore a 200.000,00 €, sono in ogni caso riconosciute come spese di pubblicità per l’impresa erogante, con il grande vantaggio che le imprese potranno considerare la somma corrisposta interamente deducibile, senza rischi di contestazione con il Fisco.

Secondo l’Enti Rev, in ogni caso, occorre che l’associazione sportiva dilettantistica si assuma un obbligo contrattuale, per svolgere una determinata attività.

Le liberalità in denaro effettuate dalle persone fisiche viene elevato da € 1.032,91 a € 1.500,00. Quindi tale somma sarà detraibile dall’IRPEF a condizione che il pagamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità che verranno stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

6.   BASE IMPONIBILE IRAP

Le somme corrisposte ad atleti, allenatori ecc, per prestazioni sportive non concorrono più a formare la base imponibile IRAP.

7.   MANTENIMENTO DELLO STATUS DI ENTE NON COMMERCIALE

Le agevolazioni di cui alla legge 398/91 decadevano se l’importo dei proventi derivanti dalle attività commerciali era superiore a quanto incassato per le attività istituzionali. Ora, per contro, è stato disposto che le associazioni sportive dilettantistiche non sono soggette alle disposizioni sulla perdita di qualifica di Ente non commerciale, pertanto potranno godere delle agevolazioni della Legge 398/91 anche se “le attività commerciali superano le attività istituzionali”.

Per tale grande beneficio è d’obbligo l’iscrizione, sia per le associazioni che per le società sportive dilettantistiche, in un apposito registro istituito presso il CONI.

8.   REGISTRO PRESSO IL CONI

Viene istituito, presso il CONI il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nelle seguenti sezioni:

a)    Associazioni Sportive Dilettantistiche senza personalità giuridica;

b)    Associazioni Sportive Dilettantistiche con personalità giuridica;

c)    Associazioni Sportive Dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

9.   STATUTI

Vengono previste nuove clausole che dovranno essere contenute negli statuti, non viene previsto un termine entro cui le associazioni dovranno adeguare gli statuti. Presumibilmente sarà il CONI, tramite i propri Enti riconosciuti, a fornire le necessarie intenzioni.

Un’apposita circolare sarà emanata dalla nostra società appena verranno fornite le necessarie informazioni.

10. ASSICURAZIONE INAIL

L’art. 51 della Finanziaria stabilisce che gli sportivi dilettanti tesserati quali atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva, a decorrere dal 1/7/2003 sono soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

                                                                                   

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