SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE - SETTORE ENTI PUBBLICI
CUNEO - ROMA - SALUZZO - ALBA - VIGONE
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CIRCOLARE
354/03
OGGETTO:
FINANZIARIA 2003 – AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Rilevanti
e importanti novità sono state
introdotte dalla Finanziaria 2003 art. 90 Legge 27/12/2002 n. 289, per le
associazioni sportive dilettantistiche a partire dal 1/1/2003.
1.
REGIME LEGGE 398/91
Le
agevolazioni di cui alla legge 16/12/91 n. 398, nata per
agevolare le associazioni sportive dilettantistiche, erano già state a
suo tempo estese a tutte le associazioni senza scopo di lucro ed alle pro loco; vengono
ora ampliate anche alle società sportive dilettantistiche costituite in
società di capitali senza scopo di lucro.
Il
limite dei ricavi commerciali, per l’applicazione della legge 398/91, viene
elevato da € 185.924,48
a € 250.000,00 .
2.
COMPENSI CORRISPOSTI DA ASS.
SPORTIVE
I
compensi corrisposti ad atleti, allenatori ecc. che godevano dell’esclusione
da IRPEF sino a € 5.164,69, vengono ora
elevati a € 7.500,00 .
Viene
ampliata la tipologia dei soggetti agevolati. Sino al 31/12/02 infatti il regime
agevolato prevedeva esclusivamente le somme
corrisposte “nell’esercizio diretto di attività sportive”. Dal
1/1/2003, il regime agevolato è esteso anche ai collaboratori coordinati e continuativi non professionisti
addetti a funzioni di carattere amministrativo-gestionale.
A
nostro giudizio quando si parla di collaborazioni amministrativo – gestionali
e ci si riferisce ai dirigenti, ai direttori o a quelle figure che siano
investite nel loro settore di competenza di un potere decisionale di carattere
organizzativo.
Non
sembra invece che tale disposizione si possa applicare a coloro che non hanno
autonomia decisionale come custodi, addetti alle pulizie e
all’amministrazione.
3.
CONTRIBUTI
Il
CONI, le federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, qualora eroghino contributi alle associazioni sportive
dilettantistiche non sono tenuti ad
applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600.
4.
IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO –
TASSE CC GG
È prevista l’imposta fissa di
Registro per gli atti costitutivi e le trasformazioni della società e
associazioni sportive e dilettantistiche. Tale previsione è sicuramente opportuna vista la necessità di
adeguamento degli statuti che si presenteranno praticamente per tutte le
associazioni sportive (si veda punto 9).
Viene
riconosciuta l’esenzione dall’imposta
di bollo per atti, documenti, contratti, copie anche se dichiarati conformi,
estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o
richieste da centri sportivi.
Viene
anche estesa l’esenzione delle tasse di
concessioni governative per gli atti e provvedimenti concernenti gli eventi
sportivi.
5.
DEDUZIONI LIBERALITA’ DA PARTE
DI IMPRESE E PERSONE FISICHE
Le
erogazioni in denaro o in natura effettuate da imprese in favore delle
associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non inferiore a
200.000,00 €, sono in ogni caso riconosciute come spese di pubblicità per l’impresa
erogante, con il grande vantaggio che le imprese potranno considerare la
somma corrisposta interamente deducibile, senza rischi di contestazione con il
Fisco.
Secondo
l’Enti Rev, in ogni caso, occorre che l’associazione sportiva
dilettantistica si assuma un obbligo contrattuale, per svolgere una determinata
attività.
Le liberalità in denaro effettuate dalle
persone fisiche viene elevato da € 1.032,91 a € 1.500,00.
Quindi tale somma sarà detraibile dall’IRPEF a condizione che il pagamento
sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità che
verranno stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
6.
BASE IMPONIBILE IRAP
Le
somme corrisposte ad atleti, allenatori ecc, per prestazioni sportive non
concorrono più a formare la base
imponibile IRAP.
7.
MANTENIMENTO DELLO STATUS DI
ENTE NON COMMERCIALE
Le
agevolazioni di cui alla legge 398/91 decadevano se l’importo dei proventi
derivanti dalle attività commerciali era superiore a quanto incassato per le
attività istituzionali. Ora, per contro, è
stato disposto che le associazioni sportive dilettantistiche non sono soggette
alle disposizioni sulla perdita di qualifica di Ente non commerciale,
pertanto potranno godere delle agevolazioni della Legge 398/91 anche se “le
attività commerciali superano le attività istituzionali”.
Per
tale grande beneficio è d’obbligo l’iscrizione,
sia per le associazioni che per le società sportive dilettantistiche, in un
apposito registro istituito presso il CONI.
8.
REGISTRO PRESSO IL CONI
Viene
istituito, presso il CONI il registro delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche nelle seguenti sezioni:
a)
Associazioni Sportive Dilettantistiche senza personalità giuridica;
b)
Associazioni Sportive Dilettantistiche con personalità giuridica;
c)
Associazioni Sportive Dilettantistiche costituite nella forma di società
di capitali.
9.
STATUTI
Vengono
previste nuove clausole che dovranno
essere contenute negli statuti, non viene previsto un termine entro cui le
associazioni dovranno adeguare gli statuti. Presumibilmente sarà il CONI,
tramite i propri Enti riconosciuti, a fornire le necessarie intenzioni.
Un’apposita
circolare sarà emanata dalla nostra società appena verranno fornite le
necessarie informazioni.
10.
ASSICURAZIONE
INAIL
L’art.
51 della Finanziaria stabilisce che gli sportivi dilettanti tesserati quali
atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli Enti di promozione sportiva, a
decorrere dal 1/7/2003 sono soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL.
A
disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.