CIRCOLARE
353/03
OGGETTO:
FINANZIARIA 2003: AUMENTO DEI CONTRIBUTI PER I PARASUBORDINATI TITOLARI
DI PENSIONE DIRETTA
Il 23
dicembre 2002 è stata approvata in via definitiva dalla Camera la Legge
Finanziaria per il 2003, legge 27
dicembre 2002, n. 289, pubblicata sul S.O. n. 240 alla Gazzetta Ufficiale
del 31 dicembre 2002, n. 305.
La presente è la prima di una serie di circolari informative sulle
novità introdotte dalla finanziaria.
A decorrere
dal 1 gennaio 2003 aumentano i contributi per i parasubordinati
titolari di pensione diretta; infatti l’art.
44, comma 6, della legge Finanziaria per l’anno 2003
stabilisce un aumento di 2,5% dell’aliquota
di versamento dei contributo per coloro che sono iscritti alla gestione separata
di cui all’art. 2, comma
26, della legge n. 335/1995 e di un ulteriore aumento del 2,5% dal 1/1/2004.
1.
BREVE CRONISTORIA DEGLI
EVENTI:
La legge n.
488/1999, di accompagnamento alla finanziaria del 2000, aveva previsto
l’aumento delle aliquote riguardanti il contributo in questione. In
particolare, l’art. 51 della
legge sopracitata stabiliva un
aumento del contributo in misura pari ad un punto percentuale a decorrere dal
2000, rispetto alla previsione originaria che prevedeva un aumento dello 0,5 per
cento, con conseguente abbreviamento
dei tempi necessari per giungere all’aliquota
contributiva finale del 19 per cento, come era stato previsto dalla legge n.
449/1997.
2.
Soggetti
interessati
L’aumento,
come previsto dall’art. 44, comma
6, riguarda in particolare coloro che
percepiscono redditi di prestazione previdenziale
diretta. Da una analisi testuale della norma dovrebbero restare
fuori dall’aumento dell’aliquota
coloro che sono titolari di pensione indiretta, cioè di reversibilità o ai
superstiti, ed anche coloro (non pensionati) che sono iscritti ad altra gestione
previdenziale obbligatoria.
Di
conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le aliquote per il versamento del
contributo alla gestione
separata, dovrebbero essere le seguenti:
Ø
10%,
per gli iscritti che percepiscono un reddito da pensione indiretta;
Ø
10%,
per coloro che sono iscritti alla gestione separata e contemporaneamente ad
altra gestione previdenziale
obbligatoria e non sono titolari di pensione diretta;
Ø
12,5%,
per coloro che sono titolari di pensione diretta: di vecchiaia, anzianità,
invalidità, eccetera;
Ø
14%,
per coloro che sono iscritti soltanto alla gestione separata.
3.
Massimale contributivo
Infine,
va ricordato che il massimale in esame, introdotto dall’art.
2, comma 18 della legge n.
335/1995, che riguarda in particolare coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1
gennaio 1996 e coloro che opteranno per il calcolo della pensione con il sistema
contributivo, (a cui dovrà essere rapportato il calcolo dei contributi), per
l’anno 2003 risulta pari a € 80.390,96.
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LE ALIQUOTE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
DAL 1 GEN 2003 |
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SOGGETTI
INTERESSATI |
ALIQUOTA
DI VERSAMENTO |
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TITOLARI
DI PENSIONE DIRETTA |
12,5% |
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TITOLARI
DI PENSIONE INDIRETTA |
10% |
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ISCRITTI
AD ALTRA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA NON TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA |
10% |
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ISCRITTI
ALLA GESTIONE SEPARATA PRIVI DI ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA |
14% |
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LE ALIQUOTE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
DAL 1 GEN 2004 |
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SOGGETTI
INTERESSATI |
ALIQUOTA
DI VERSAMENTO |
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TITOLARI
DI PENSIONE DIRETTA |
15% |
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TITOLARI
DI PENSIONE INDIRETTA |
10% |
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ISCRITTI
AD ALTRA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA NON TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA |
10% |
|
ISCRITTI
ALLA GESTIONE SEPARATA PRIVI DI ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA |
15% |
A
disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.