CIRCOLARE
350/02
OGGETTO:
I PAGAMENTI TARDIVI DELLE FATTURE E GLI INTERESSI DI MORA “AUTOMATICI”:
NOVITA’. –D.LGS. 9.10.2002, n. 231-
Dal 7.11.2002, il mancato pagamento, alla scadenza
prevista, del corrispettivo di un’operazione commerciale comporta
automaticamente l’obbligo per il debitore di corrispondere, oltre alla somma
dovuta, gli interessi di mora, nonché delle eventuali spese di recupero del
credito.
La
maturazione degli interessi decorre dal giorno successivo a quello stabilito per
il pagamento, senza alcuna necessità, da parte del creditore, di provvedere
alla costituzione in mora del debitore.
Il
creditore potrà altresì ottenere con maggiore celerità il recupero dei
crediti in sede giudiziaria.
Le
nuove disposizioni, che interessano anche i professionisti e le pubbliche
amministrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti
stipulati dall’8.8.2002.
Sulla
G.U. 23.10.2002, n. 249, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 231/2002 contenente
alcune novità in tema di adempimento
delle obbligazioni pecuniarie derivanti da operazioni commerciali.
Il
decreto, emanato in attuazione della Direttiva comunitaria n. 35/2000, introduce
nell’ordinamento giuridico italiano importanti principi di tutela
del creditore contro gli eccessivi ritardi nell’effettuazione dei
pagamenti da parte del debitore.
La
nuova disciplina, che fa comunque salve le disposizioni del Codice civile e
delle leggi speciali qualora più favorevoli per il creditore, prevede:
ü
il
decorso automatico degli interessi di
mora per i pagamenti in ritardo, determinati al saggio stabilito dalla Banca
Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali;
ü
il
diritto al risarcimento delle spese
sostenute per il recupero del credito nonché dell’eventuale maggior danno
subito a causa del ritardo;
ü
la
nullità degli accordi stabiliti
dalle parti relativamente ai termini di pagamento e alle conseguenze del ritardo
nell’effettuazione dello stesso qualora risultino gravemente iniqui a danno
del creditore;
ü
la
possibilità di intervento delle
associazioni di categoria degli imprenditori/professionisti per la tutela
degli interessi collettivi;
ü
alcune
interessanti modifiche riguardanti gli aspetti processuali
(ingiunzione di pagamento).
La previsione della maturazione automatica degli
interessi sulle somme non corrisposte alla scadenza (senza quindi necessità di
intervento da parte del creditore) e l’applicazione di un tasso di interesse
particolarmente elevato dovrebbe disincentivare
il ritardo nei pagamenti da parte dei debitori allo scopo di ottenere una
sorta di finanziamento a spese del creditore.
L’AMBITO OGGETTIVO
Interessate dal provvedimento sono tutte le operazioni commerciali che hanno ad oggetto, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di beni o la prestazione
di servizi a titolo oneroso.
Sono espressamente esclusi:
ü
i pagamenti di debiti
oggetto di procedure concorsuali;
ü
gli interessi di ammontare
inferiore a 5 €;
ü
i pagamenti a titolo di
risarcimento danni compresi quelli effettuati dalle assicurazioni.
Inoltre, non
sono soggette alla nuova disciplina le operazioni di permuta.
N.B:
il decreto in esame si applica esclusivamente
ai contratti stipulati dall’8.8.2002.
Di conseguenza, per i contratti stipulati
antecedentemente continueranno a trovare applicazione le “vecchie”
disposizioni, tra le quali la conseguente necessità per il creditore di
procedere alla costituzione in mora del debitore tramite lettera raccomandata o
altro atto di intimazione al pagamento contenente l’invito ad adempiere entro
un congruo termine.
L’AMBITO SOGGETTIVO
I contratti che beneficiano delle nuove disposizioni
sono quelli stipulati tra:
ü
imprese/professionisti;
ü
imprese/professionisti e
pubbliche amministrazioni.
Rimangono pertanto esclusi
i rapporti che le imprese o i professionisti intrattengono con i clienti soggetti privati.
|
Rapporto
contrattuale |
Applicazione
D.Lgs.
n. 231/2002 |
|
|
Fornitore
bene/servizio |
Cliente |
|
|
IMPRESA |
IMPRESA |
SI |
|
IMPRESA |
PROFESSIONISTA |
SI |
|
IMPRESA |
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE |
SI |
|
IMPRESA |
SOGGETTO
PRIVATO |
NO |
|
PROFESSIONISTA |
PROFESSIONISTA |
SI |
|
PROFESSIONISTA |
IMPRESA |
SI |
|
PROFESSIONISTA |
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE |
SI |
|
PROFESSIONISTA |
SOGGETTO
PRIVATO |
NO |
Va sottolineata la presenza dei professionisti tra i
soggetti interessati dalle nuove disposizioni in tema di adempimento delle
obbligazioni pecuniarie. Pertanto anche al professionista che non riceve, alla
scadenza, il pagamento dal proprio cliente (impresa, altro professionista o pubblica
amministrazione) sono dovuti gli interessi di mora.
LA DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI
Come già accennato, nell’ipotesi di ritardato
pagamento delle somme dovute da parte del debitore, il fornitore del bene o del
servizio ha diritto a percepire gli
interessi di mora, che maturano automaticamente.
N.B.:
il debitore non è tenuto a corrispondere gli interessi di mora nel caso in cui
sia in grado di dimostrare che il mancato
pagamento alla scadenza sia stato determinato
da cause a lui non imputabili (ad esempio, nel caso in cui l’acquirente
abbia dato ordine ad una banca di eseguire il pagamento ad una certa data e
questa non abbia rispettato il termine).
La maturazione degli interessi decorre dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento. A tal fine
è necessario verificare se la scadenza di pagamento sia stata o meno stabilita nel contratto; infatti, nel
primo caso gli interessi decorrono dal giorno successivo alla data di pagamento
fissata dalle parti, nel secondo caso dallo spirare del termine espressamente
previsto dal decreto in esame, come di seguito sintetizzato.
|
TERMINE
PAGAMENTO |
MATURAZIONE
INTERESSI |
|
Previsto
dalle parti |
Dal giorno successivo alla scadenza stabilita ( ad
esempio, pagamento a 60 giorni data fattura, ecc.) |
|
Non
previsto dalle
parti |
Decorsi 30 giorni dalla
data: ·
di ricevimento
della fattura o della richiesta di pagamento avente contenuto
equivalente (ad esempio, avviso di parcella emesso da un professionista,
fattura pro-forma); ·
di ricevimento
del bene o di prestazione del servizio qualora: -
non sia certa la
data di ricevimento della fattura o del documento di richiesta di
pagamento equivalente; -
il debitore abbia
ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima del ricevimento del
bene o della prestazione; ·
di accettazione
o di verifica della conformità del bene o del servizio alle
previsioni contrattuali qualora il debitore abbia ricevuto la fattura o la
richiesta di pagamento prima della data stabilita dalla legge o dal
contratto per l’accettazione / verifica. |
Limitatamente ai soli prodotti
alimentari deteriorabili (così come individuati dal Decreto Ministeriale
della Sanità 16.12.1993), gli interessi maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni ( non assume
rilevanza la data di ricevimento della fattura). Anche in tale caso le parti
possono stabilire un maggior termine, purchè nel rispetto di quanto previsto
dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti
deteriorabili.
Per il calcolo degli interessi, deve essere
utilizzato, salvo diverso accordo delle parti, il tasso
di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti
percentuali (9 nel caso di prodotti deteriorabili).
La percentuale del tasso BCE è resa nota mediante
pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale ed è soggetta a revisione
contabile ogni semestre.
RIFLESSI FISCALI
Relativamente all’IVA la somma riscossa a titolo
di interessi di mora costituisce operazione non
rilevante ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), DPR n. 633/72.
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI RECUPERO CREDITI
Oltre alla corresponsione degli interessi di mora,
il debitore è obbligato a rimborsare i
costi sostenuti per il recupero del credito (spese postali, onorario
corrisposto al legale, ecc.) nonché quelli connessi all’eventuale maggior
danno subito ( ad esempio, interessi bancari corrisposti per la richiesta di
un fido a seguito di liquidità insufficiente dovuta a ritardi nella
riscossione).
L’ammontare di detti costi, che deve rispondere a
principi di trasparenza e proporzionalità, può essere determinato anche sulla
base di elementi presuntivi e delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Il rimborso non è dovuto se il debitore dimostra
che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile.
L’ACCORDO DELLE PARTI – TUTELA DEL CREDITORE
Come già accennato l’acquirente e il fornitore
possono accordarsi per stabilire un diverso termine di pagamento e le
conseguenze connesse al ritardo nell’effettuazione dello stesso, fissando ad
esempio un tasso di mora diverso da quello legale (tale possibilità non ammessa
nel caso di cessioni di prodotti alimentari deteriorabili: il tasso legale è
inderogabile dalle parti).
Poiché l’accordo deve necessariamente risultare
da atto scritto, si ritiene comunque sufficiente uno scambio di lettera
commerciale o l’indicazione in fattura dei termini di pagamento.
La libertà delle parti è tuttavia limitata;
infatti, le clausole contrattuali sono nulle
se risultano gravemente inique a danno del creditore. La valutazione si basa
su parametri discrezionali che vanno individuati “avuto riguardo alla corretta
prassi negoziale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto,
alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi”. Così
è considerato gravemente iniquo l’accordo che, senza giustificato motivo,
abbia come finalità quella di procurare liquidità al debitore a spese del
creditore realizzando una forma di finanziamento “indiretto”.
La nullità parziale è dichiarata dal giudice,
oltre che su iniziativa dell’impresa o del professionista creditore, anche
d’Ufficio. Il giudice riconduce il contratto ai termini legali
o comunque ad equità.
La tutela del creditore è altresì garantita
attraverso la previsione, nell’ambito delle nuove disposizioni normative,
della possibilità di intervento delle associazioni
di categoria presenti nel CNEL (associazioni degli artigiani e dei commercianti, ordini professionali) che possono ricorrere al giudice, anche in via d’urgenza, per
richiedere la verifica dell’iniquità delle clausole contrattuali e la
conseguente inibizione all’utilizzo delle stesse. In caso di inosservanza, da
parte del debitore, di quanto stabilito dal giudice, è applicabile una penale
di importo compreso tra € 500 e €
1.100, a seconda della gravità del fatto, per
ogni giorno di ritardo.
IL RECUPERO GIUDIZIARIO DEI CREDITI
Il D.Lgs. n. 231/2002 prevede anche alcune
importanti novità in tema di recupero dei crediti in sede giudiziaria.
Il creditore infatti, in caso di inadempimento del
debitore, per ottenere il pagamento di quanto spettante può rivolgersi al
giudice per l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento qualora disponga
di una prova scritta dell’esistenza della propria pretesa (ad esempio,
fattura).
In base alle nuove disposizioni normative:
ü il decreto ingiuntivo può essere emesso anche nei confronti di soggetti non residenti;
ü
il decreto ingiuntivo deve
essere emesso entro il termine ordinario
di 30 giorni dal deposito del ricorso (in precedenza non era previsto alcun
termine);
ü
il debitore deve adempiere
o presentare opposizione (a pena di assoggettamento ad esecuzione forzata) a
quanto disposto con il decreto ingiuntivo entro il termine di 40 giorni se
residenti in Italia, 50 giorni (che possono essere ridotti a 20) se residente in
uno Stato UE; 60 giorni (e comunque non inferiore a 30
e non superiore a 120 giorni) se residente in altro Stato.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in
merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.