CIRCOLARE 348/02
OGGETTO: PRIVACY – LE
MISURE DI SICUREZZA E IL SISTEMA SANZIONATORIO
Nell’ambito delle modifiche apportate alla
disciplina della privacy le novità più significative riguardano l’impianto
sanzionatorio per la parte relativa ai sistemi di sicurezza. Oltre alla
depenalizzazione delle violazioni commesse, si segnala l’introduzione della
possibilità di adeguamento beneficiando di uno sconto di pena.
LE MISURE DI SICUREZZA
Il DPR n. 318/99 ha introdotto importanti e numerosi
adempimenti obbligatorio volti a garantire la sicurezza dei trattamenti di dati
disciplinati dalla Legge n. 675/96.
Tali obblighi sono graduati in relazione al tipo di
dati trattati ed alle modalità del trattamento stesso (informatico, su rete
isolata, su rete pubblica, cartaceo, ecc.). in sintesi le previsioni in materia
di sicurezza nel trattamento di dati possono essere così riepilogate.
COMPUTER NON IN RETE (STAND ALONE)
Con riferimento ai trattamenti effettuati con
computer non collegati in rete (stand alone) gli adempimenti richiesti sono i
seguenti:
§
Individuazione,
per iscritto, degli incaricati. Si tratterà semplicemente di individuare i
soggetti che per svolgere le proprie funzioni hanno necessità di conoscere i
dati trattati e di utilizzare i sistemi di cui si avvale la struttura operativa;
§
Previsione
di una parola chiave (password) per l’accesso ai dati. Dovrà essere prevista
una parola chiave per ciascun incaricato;
§
Consentire
la sostituzione della parola chiave da parte dell’incaricato;
§
Individuazione,
per iscritto, dei soggetti prepostii alla custodia delle parole chiave.
COMPUTER IN RETE NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO
Oltre a quanto sopra previsto per i trattamenti
effettuati con computer stand alone, sono necessari i seguenti adempimenti:
§
Attribuzione
a ciascun incaricato di un codice identificativo personale per l’utilizzo di
qualsiasi elaboratore. Lo stesso codice identificativo non può essere
attribuito a soggetti diversi, neppure in tempi diversi. Inoltre, il codice
identificativo non è trasmissibile e, a tal fine, deve esserne prevista la
disattivazione automatica qualora l’incaricato perda i requisiti che
consentono l’accesso ai dati (licenziamento, dimissioni, passaggio ad altre
funzioni, ecc.). Dopo la disattivazione lo stesso codice deve rimanere
inutilizzato. Il codice identificativo deve essere disattivato anche nel caso di
inutilizzo per un periodo superiore a sei mesi;
§
Adozione
di programmi anti-intrusione per i quali deve essere prevista una verifica
semestrale. La protezione deve essere rivolta nei confronti di quei programmi
che hanno come scopo il danneggiamento o la distruzione delle banche dati o
l’interruzione del funzionamento del sistema. Con cadenza semestrale deve
essere verificatala funzionalità dei programmi di protezione in relazione in
relazione ai sistemi utilizzati.
COMPUTER IN RETE NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO
CONTENENTE DATI SENSIBILI
Oltre alle misure di sicurezza già viste, in tale
fattispecie sarà necessario procedere anche ai seguenti adempimenti:
§
Gli
incaricati del trattamento o della manutenzione devono essere autorizzati
singolarmente o per gruppi di lavoro. L’autorizzazione deve essere rilasciata
dal Titolare o dal Responsabile del trattamento ed ha validità massima di un
anno. Inoltre, la stessa autorizzazione deve essere rilasciata solo con
riferimento ai dati la cui conoscenza è necessaria ai fini del trattamento o
della manutenzione;
§
Gli
incaricati del trattamento dovranno sempre utilizzare il proprio codice
identificativo per l’accesso ai dati. Al riguardo si precisa che non può
essere utilizzato lo stesso codice identificativo per diversi accessi
contemporanei da diverse postazioni di lavoro;
§
I
supporti utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati solo qualora
i dati precedentemente contenuti non possano in alcun modo essere recuperati. In
caso contrario i supporti devono essere distrutti.
COMPUTER IN RETE ACCESSIBILE AL PUBBLICO CONTENENTE
DATI SANSIBILI
Oltre a tutti gli adempimenti sopra riportati, devono
essere adottate le ulteriori seguenti misure:
§
Devono
essere individuati i singoli elaboratori ai quali è consentito l’accesso alla
rete pubblica;
§
Almeno
una volta l’anno deve essere verificata la sussistenza delle condizioni
soggettive e della necessità di adottare nuove autorizzazioni;
§
Deve
essere predisposto e aggiornato annualmente un documento programmatico sulla
sicurezza dei dati, denominato anche “DPSS”. Tale documento deve essere
redatto dopo aver svolto l’analisi dei rischi, dei compiti e delle
responsabilità nell’ambito del trattamento.
Lo
stesso documento deve prevedere:
-
I criteri
per la protezione delle aree e dei locali in cui sono conservati i dati;
-
I criteri
di controllo dell’accesso ai suddetti locali;
-
I criteri
e le procedure per garantire l’integrità dei dati;
-
I criteri
e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni telematiche;
-
I criteri
di controllo degli accessi telematici;
-
L’elaborazione
di un piano di formazione per gli incaricati.
SANZIONI
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 467/2001,
le sanzioni previste per le violazioni alle norme inerenti la sicurezza dei
trattamenti di dati sono le seguenti.
|
Violazione |
Sanzione ante modifica |
Sanzione post modifica |
|
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati |
Reclusione
sino ad 1 anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è la reclusione da
2 mesi a 2 anni. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si
applica la reclusione fino a 1 anno. |
Arresto
fino a 2 anni e ammenda da € 5.164 a € 41.316 |
Estremamente innovativa nel settore è la previsione
del comma 2 dell’art. 36, la quale introduce una sorta di ravvedimento operoso.
Il procedimento applicativo di detto nuovo istituto
è il seguente:
|
Accertamento della violazione |
Ciò può avvenire in seguito a segnalazioni o a
richieste di intervento da parte di soggetti interessati allo specifico
trattamento, oppure in relazione a danni provocati a terzi a causa di una
non corretta applicazione della normativa vigente in tema di privacy. |
|
Prescrizioni per la regolarizzazione |
Accertata la violazione, il Garante impartisce con
proprio provvedimento le direttive necessarie per regolarizzare la
posizione del soggetto accertato. |
|
Riduzione delle sanzioni |
Se l’autore della violazione attua le
prescrizioni del Garante entro 60 giorni, potrà essere ammesso a pagare
una somma di € 10.329,00
pari ad 1/4 del massimo. Tale pagamento estingue la violazione. |
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.