CIRCOLARE 347/02
OGGETTO: IVA –
AMPLIATA L’AREA DI ESENZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE (ART. 10, N. 18, DPR
N. 633/72 D.M. 17/5/02)
A seguito delle novità legislative introdotte negli
ultimi anni che hanno interessato il settore sanitario, il Ministero della
Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno provveduto ad
integrare il novero delle attività alle quali si rende applicabile
l’esenzione IVA.
I soggetti interessati al cambiamento del regime IVA
applicabile alle operazioni attive dovranno porre attenzione di effettuare la
rettifica della detrazione dell’IVA operata in passato.
Si segnala infine che l’esenzione è applicabile
anche se l’attività è esercitata in base ad un titolo conseguito in paesi
comunitari, nonché in extracomunitari riconosciuto dalla legislazione
nazionale.
L’art. 10, n. 18, DPR n. 633/72 prevede
l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione
rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a
vigilanza di cui all’art. 99, RD 27/07/1934, n. 1265 ovvero indicate da uno
specifico decreto ministeriale.
L’esenzione in esame spetta, in particolare, a
coloro che esercitano le seguenti professioni: medici, infermieri autorizzati o
abilitati, assistenti sanitari, ostetriche, farmacisti, odontotecnici, ottici,
meccanici ortopedici e puericultrici (CM 3.8.1979, n. 25).
L’esenzione spetta altresì a laboratori
radiologici e laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche in qualsiasi
forma organizzati (CM 03/08/1979, n. 25).
Così come previsto dal DM 21.1.1994, l’esenzione
trova applicazione anche a biologi e psicologi, nonché a terapisti della
riabilitazione, ortottisti, logopedisti, massaggiatori e massofisioterapisti
diplomati, podologi solamente se la prestazione è resa su prescrizione medica.
NOVITA’
Il DM 17.05.2002, pubblicato nella G.U. n. 198 del
13.08.2002, ha allargato il ventaglio delle attività alle quali si rende
applicabile l’esenzione di cui al citato n. 18 dell’art. 10 (lo stesso
decreto ha abrogato il precedente DM 21.01.1994).
A decorrere dal 28.08.2002 (15° giorno successivo
alla pubblicazione della norma nella G.U.) l’esenzione IVA opera anche
relativamente alle prestazioni professionali rese da:
a)
Biologi e psicologi (già previsti dal DM 21.01.1994);
b)
Odontoiatri di cui alla Legge n. 409/85;
c)
Operatori abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie di cui al
DM 29.03.2001, che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti che
ce definiscono i rispettivi profili. Le professioni individuate dal DM
29.03.2001 possono essere così schematizzate:
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Professioni
sanitarie riabilitative |
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§
Podologi
§
Fisioterapisti §
Logopedisti §
Ortottisti
– assistenza di oftalmologia §
Terapisti
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva §
Tecnici
della riabilitazione psichiatrica §
Terapisti
occupazionali §
Educatori
professionali |
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Professioni
tecnico – sanitarie |
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In area tecnico diagnostica: §
tecnici
audiometristi §
tecnici
sanitari di laboratorio di biomedico §
tecnici
sanitari di radiologia biomedica §
tecnici
di curofisiopatologia |
In area tecnico assistenziale: §
tecnici
ortopedici §
tecnici
audioprotesisti §
tecnici
della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare §
igienisti
dentali §
dietisti |
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Professioni
tecniche della prevenzione |
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§
Tecnici
della prevenzione negli ambienti di lavoro §
Assistenti
sanitari |
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N.B. Come
si può notare il nuovo decreto, oltre a confermare l’esenzione per le attività
già elencate nel precedente DM 21.01.1994, prevede nuove fattispecie oggetto di
esenzione. Diversamente da quanto previsto dal DM 21.01.1994, terapisti della
riabilitazione, ortottisti, logopedisti, massaggiatori e massofisioterapisti
diplomati, podologi potranno applicare l’esenzione IVA, anche se le relative
prestazioni sono erogate senza prescrizione medica.
Come disposto dal comma 2 dell’art. 1, DM
17.05.2002 l’esenzione in esame è applicabile ai cittadini italiani e
stranieri che esercitano le predette attività in base ad un titolo conseguito
nell’ambito comunitario o extracomunitario, riconosciuto ai fini
dell’esercizio professionale ai sensi della Legge n. 752/84, del D.Lgs. n.
286/98 e del DPR n. 394/99.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.