Lì, 23 settembre 2002

CIRCOLARE 347/02

OGGETTO: IVA – AMPLIATA L’AREA DI ESENZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE (ART. 10, N. 18, DPR N. 633/72 D.M. 17/5/02)

A seguito delle novità legislative introdotte negli ultimi anni che hanno interessato il settore sanitario, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno provveduto ad integrare il novero delle attività alle quali si rende applicabile l’esenzione IVA.

I soggetti interessati al cambiamento del regime IVA applicabile alle operazioni attive dovranno porre attenzione di effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA operata in passato.

Si segnala infine che l’esenzione è applicabile anche se l’attività è esercitata in base ad un titolo conseguito in paesi comunitari, nonché in extracomunitari riconosciuto dalla legislazione nazionale.

L’art. 10, n. 18, DPR n. 633/72 prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all’art. 99, RD 27/07/1934, n. 1265 ovvero indicate da uno specifico decreto ministeriale.

L’esenzione in esame spetta, in particolare, a coloro che esercitano le seguenti professioni: medici, infermieri autorizzati o abilitati, assistenti sanitari, ostetriche, farmacisti, odontotecnici, ottici, meccanici ortopedici e puericultrici (CM 3.8.1979, n. 25). 

L’esenzione spetta altresì a laboratori radiologici e laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche in qualsiasi forma organizzati (CM 03/08/1979, n. 25).

Così come previsto dal DM 21.1.1994, l’esenzione trova applicazione anche a biologi e psicologi, nonché a terapisti della riabilitazione, ortottisti, logopedisti, massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, podologi solamente se la prestazione è resa su prescrizione medica.

NOVITA’

Il DM 17.05.2002, pubblicato nella G.U. n. 198 del 13.08.2002, ha allargato il ventaglio delle attività alle quali si rende applicabile l’esenzione di cui al citato n. 18 dell’art. 10 (lo stesso decreto ha abrogato il precedente DM 21.01.1994).

A decorrere dal 28.08.2002 (15° giorno successivo alla pubblicazione della norma nella G.U.) l’esenzione IVA opera anche relativamente alle prestazioni professionali rese da:

a)  Biologi e psicologi (già previsti dal DM 21.01.1994);

b)  Odontoiatri di cui alla Legge n. 409/85;

c)   Operatori abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie di cui al DM 29.03.2001, che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti che ce definiscono i rispettivi profili. Le professioni individuate dal DM 29.03.2001 possono essere così schematizzate:

Professioni sanitarie riabilitative

§     Podologi

§     Fisioterapisti

§     Logopedisti

§     Ortottisti – assistenza di oftalmologia

§     Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

§     Tecnici della riabilitazione psichiatrica

§     Terapisti occupazionali

§     Educatori professionali

Professioni tecnico – sanitarie

In area tecnico diagnostica:

§     tecnici audiometristi

§     tecnici sanitari di laboratorio di biomedico

§     tecnici sanitari di radiologia biomedica

§     tecnici di curofisiopatologia

In area tecnico assistenziale:

§     tecnici ortopedici

§     tecnici audioprotesisti

§     tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare

§     igienisti dentali

§     dietisti

Professioni tecniche della prevenzione

§     Tecnici della prevenzione negli ambienti di lavoro

§     Assistenti sanitari

N.B. Come si può notare il nuovo decreto, oltre a confermare l’esenzione per le attività già elencate nel precedente DM 21.01.1994, prevede nuove fattispecie oggetto di esenzione. Diversamente da quanto previsto dal DM 21.01.1994, terapisti della riabilitazione, ortottisti, logopedisti, massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, podologi potranno applicare l’esenzione IVA, anche se le relative prestazioni sono erogate senza prescrizione medica.

Come disposto dal comma 2 dell’art. 1, DM 17.05.2002 l’esenzione in esame è applicabile ai cittadini italiani e stranieri che esercitano le predette attività in base ad un titolo conseguito nell’ambito comunitario o extracomunitario, riconosciuto ai fini dell’esercizio professionale ai sensi della Legge n. 752/84, del D.Lgs. n. 286/98 e del DPR n. 394/99.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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