Lì, 20 agosto 2002

CIRCOLARE 345/02

OGGETTO: LE NOVITA’ PER LO SPORT DILETTANTISTICO (DECRETO LEGISLATIVO 5.07.2002, n. 138 Art. 6,).

Con il Decreto Omnibus,  in vigore dall’8.07.2002, sono state introdotte interessanti disposizioni volte ad ampliare le agevolazioni riservate alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Tra le novità più rilevanti, si evidenzia l’innalzamento a € 310.000 del limite dei proventi di natura commerciale previsto per l’accesso al regime forfetario della Legge n. 398/91 e l’aumento a € 10.000 della soglia di esenzione dall’IRPEF stabilita per le somme erogate agli sportivi dilettanti, estesa anche ai collaboratori (non professionisti) addetti a funzioni di carattere amministrativo-gestionale.

REGIME FORFETARIO LEGGE 398/91

Ø     Innanzi tutto il Decreto Omnibus ha esteso la possibilità di utilizzare il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro.

Ø     E’ stato ulteriormente aumentato il limite dei proventi conseguiti dall’attività di natura commerciale, previsto per poter essere ammessi al regime forfetario.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’8.07.02 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni),  tale     limite   è   pari  a  € 310.000 (in    precedenza  ammontava  a

L. 360.000.000).

Si rammenta che il nuovo limite interessa anche le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco che si avvalgono del regime di cui alla Legge n. 398/91.

TASSAZIONE DEI COLLABORATORI SPORTIVI E NON

Ø     Intervenendo direttamente sulll’art. 81, lett. m), TUIR, il Decreto ricomprende nell’ambito di applicazione della norma citata anche i rapporti di collaborazione ccordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, in modo che anche i soggetti addetti a tali funzioni possano beneficiare del relativo trattamento agevolato.

Ø     Contemporaneamente è stata elevata a € 10.000 la soglia di esenzione dall’imposta, applicabile alle indennità, ai rimborsi forfetari, ai premi e ai compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti e a coloro che svolgono funzioni di carattere amministrativo-gestionale (in precedenza tale limite era fissato a L. 10.000.000).

TRATTAMENTO DELLE SPESE DI SPONSOR

E’ previsto uno specifico trattamento fiscale delle spese sostenute dalle imprese al fine di promuovere la propria immagine o i beni/servizi offerti, mediante una specifica attività da parte della società/associazione sportiva dilettantistica.

I corrispettivi in denaro o in natura di importo annuo inferiore a € 300.000 costituiscono spese di pubblicità, di cui all’art.74,  comma 2, TUIR.

EROGAZIONI LIBERALI

Il limite previsto dall’art. 13-bis,  lett. i-ter), TUIR relativo alla detrazione delle erogazioni liberali in denaro alle società e associazioni sportive dilettantistiche, è stato aumentato a  € 2.500 (in precedenza era pari a L. 2.000.000).

Analogo incremento è stato stabilito anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese, di cui all’art. 65, TUIR.

IRAP

Ai fini IRAP è stato stabilito che le indennità di trasferta,  i rimborsi forfetari, i premi e compensi erogati agli sportivi dilettanti e ai soggetti che svolgono funzioni di carattere amministrativo-gestionale:

·        non concorrono alla formazione della base imponibile se riferiti all’attività istituzionale;

·        sono deducibili se relativi all’attività commerciale.

ALTRE NOVITA’

Ø     Ai contributi erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni non va applicata la ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, DPR n. 600/73.

Ø     Alle associazioni sportive dilettantistiche non è applicabile  la previsione contenuta nell’art. 111-bis, TUIR che comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale nel caso di prevalente esercizio di attività commerciale nel periodo d’imposta e di superamento di determinati parametri reddituali/patrimoniali.

Ø     E’ prevista l’istituzione presso il Coni di un apposito registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, l’iscrizione nel quale è condizione necessaria per l’accesso ai contributi pubblici.

Ø     E’ necessario riportare nella denominazione sociale la finalità sportiva e il carattere dilettantistico.

Ø     E’ previsto che le società sportive possono essere costituite in una delle seguenti forme:

-        associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg., C.c.;

-        associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato,  di cui al DPR n. 361/2000;

-        società sportiva di capitali costituita in Spa, Srl o scarl senza fine di lucro.

Dovrà essere emanato uno specifico decreto al fine di regolamentare il contenuto dello statuto e dell’atto costitutivo e le modalità di approvazione dello statuto e di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione  alle Federazioni sportive nazionali del Coni o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi con l’esercizio dell’attività sportiva, scontano l’imposta di registro in misura fissa.

Ø     E’ stata stabilita l’esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti e copie anche non conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni prodotte o richieste dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ø     Infine, gli atti e provvedimenti riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse di concessine governativa.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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