CIRCOLARE 345/02
OGGETTO: LE NOVITA’
PER LO SPORT DILETTANTISTICO (DECRETO LEGISLATIVO 5.07.2002, n. 138 Art. 6,).
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Con
il Decreto Omnibus, in vigore
dall’8.07.2002, sono state introdotte interessanti disposizioni volte ad
ampliare le agevolazioni riservate alle società e associazioni sportive
dilettantistiche. Tra
le novità più rilevanti, si evidenzia l’innalzamento a € 310.000 del
limite dei proventi di natura commerciale previsto per l’accesso al
regime forfetario della Legge n. 398/91 e l’aumento a € 10.000 della
soglia di esenzione dall’IRPEF stabilita per le somme erogate agli
sportivi dilettanti, estesa anche ai collaboratori (non professionisti)
addetti a funzioni di carattere amministrativo-gestionale. |
REGIME
FORFETARIO LEGGE 398/91
Ø
Innanzi
tutto il Decreto Omnibus ha esteso la possibilità di utilizzare il regime
forfetario di cui alla Legge n. 398/91 alle società
sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza
scopo di lucro.
Ø
E’
stato ulteriormente aumentato il limite dei proventi conseguiti dall’attività
di natura commerciale, previsto per poter essere ammessi al regime forfetario.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso
all’8.07.02 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni),
tale limite
è pari
a € 310.000 (in
precedenza ammontava a
L. 360.000.000).
Si rammenta che il nuovo limite interessa anche le
associazioni senza scopo di lucro e le pro loco che si avvalgono del regime di
cui alla Legge n. 398/91.
TASSAZIONE
DEI COLLABORATORI SPORTIVI E NON
Ø
Intervenendo
direttamente sulll’art. 81, lett. m), TUIR, il Decreto ricomprende
nell’ambito di applicazione della norma citata anche i rapporti di
collaborazione ccordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale, di natura non professionale, in modo che anche i
soggetti addetti a tali funzioni possano beneficiare del relativo trattamento
agevolato.
Ø
Contemporaneamente
è stata elevata a € 10.000 la
soglia di esenzione dall’imposta, applicabile alle indennità, ai rimborsi
forfetari, ai premi e ai compensi percepiti dai collaboratori sportivi
dilettanti e a coloro che svolgono funzioni di carattere
amministrativo-gestionale (in precedenza tale limite era fissato a L.
10.000.000).
TRATTAMENTO
DELLE SPESE DI SPONSOR
E’ previsto uno specifico trattamento fiscale delle
spese sostenute dalle imprese al fine di promuovere
la propria immagine o i beni/servizi offerti, mediante una specifica attività
da parte della società/associazione sportiva dilettantistica.
I corrispettivi in denaro o in natura di importo
annuo inferiore a € 300.000 costituiscono spese
di pubblicità, di cui all’art.74, comma
2, TUIR.
EROGAZIONI
LIBERALI
Il limite previsto dall’art. 13-bis,
lett. i-ter), TUIR relativo alla detrazione delle erogazioni liberali in
denaro alle società e associazioni sportive dilettantistiche, è stato
aumentato a €
2.500 (in precedenza era pari a L. 2.000.000).
Analogo incremento è stato stabilito anche in
relazione alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese, di cui all’art.
65, TUIR.
IRAP
Ai fini IRAP è stato stabilito che le indennità di
trasferta, i rimborsi forfetari, i
premi e compensi erogati agli sportivi dilettanti e ai soggetti che svolgono
funzioni di carattere amministrativo-gestionale:
·
non
concorrono alla formazione della base imponibile se riferiti all’attività
istituzionale;
·
sono
deducibili se relativi all’attività commerciale.
ALTRE
NOVITA’
Ø
Ai
contributi erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal Coni non
va applicata la ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, DPR n.
600/73.
Ø
Alle
associazioni sportive dilettantistiche non
è applicabile la previsione
contenuta nell’art. 111-bis, TUIR che comporta la perdita
della qualifica di ente non commerciale nel caso di prevalente esercizio di
attività commerciale nel periodo d’imposta e di superamento di determinati
parametri reddituali/patrimoniali.
Ø
E’
prevista l’istituzione presso il Coni di un apposito
registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche,
l’iscrizione nel quale è condizione necessaria per l’accesso ai contributi
pubblici.
Ø
E’
necessario riportare nella denominazione sociale la finalità sportiva e il
carattere dilettantistico.
Ø
E’
previsto che le società sportive possono essere costituite in una delle
seguenti forme:
-
associazione
sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg.,
C.c.;
-
associazione
sportiva con personalità giuridica di diritto privato,
di cui al DPR n. 361/2000;
-
società
sportiva di capitali costituita in Spa, Srl o scarl senza fine di lucro.
Dovrà essere emanato uno specifico decreto al fine
di regolamentare il contenuto dello
statuto e dell’atto costitutivo e le modalità
di approvazione dello statuto e di riconoscimento
ai fini sportivi e di affiliazione alle Federazioni sportive nazionali del Coni o alle discipline
sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
Coni.
Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società
e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi con
l’esercizio dell’attività sportiva, scontano l’imposta di registro in misura fissa.
Ø
E’
stata stabilita l’esenzione
dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti e copie
anche non conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni
prodotte o richieste dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Ø
Infine,
gli atti e provvedimenti riguardanti le società e associazioni sportive
dilettantistiche sono esenti dalle tasse
di concessine governativa.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.