CIRCOLARE 344/02
OGGETTO: TRATTAMENTO
IVA APPLICABILE ALL’ATTIVITA’ DI AUTOPARCHEGGIO SU FABBRICATO.
L’ Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso, negli ultimi mesi è intervenuta più volte in materia
di costruzione e gestione parcheggi. Con le risoluzioni n. 173/E e 174/E del 6
giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente il proprio
parere sulla rilevanza, ai fini IVA, dell’attività di costruzione e gestione
di autoparcheggi.
Esaminiamo ora il fatto: mediante interpello, un
Comune ha richiesto all’Agenzia un chiarimento sul corretto trattamento IVA da
applicare all’attività di autoparcheggio in seguito alla costruzione di un
fabbricato (silos – parking) ed alle successive operazioni di alienazione e
concessione delle strutture in locazione o appalto a terzi.
La novità rilevante che si desume dalla
Risoluzione n. 173/E è che: l’attività di gestione dei parcheggi affidate
dai Comuni ad altri soggetti non è considerata fuori campo IVA “a
prescindere”, e la valutazione di
tali operazioni ai fini IVA “dipende
dalle modalità con le quali la stessa viene resa”.
Vediamo
quale è l’iter delle diverse interpretazioni del Ministero:
1)
Se la costruzione del silos-parking viene affidata a terzi in concessione
“con criteri unicamente pubblicistico-istituzionali implicanti,
quindi, l’utilizzo di poteri d’imperio in regime di diritto pubblico,
configurandosi quale attività di pubblica autorità” non rientra nel
campo di applicazione dell’IVA come precisato nella risoluzione n. 210/E del
2001.
2)
Se invece in caso di mancato utilizzo da parte del Comune degli strumenti
autoritativi, e quindi nel caso in cui la medesima attività sia resa in regime
di diritto privato, alla stregua degli altri operatori economici, la stessa “concretizzerebbe l’esercizio di impresa ai sensi dell’art. 4, primo
comma, del citato DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, rientrerebbe nel campo di
applicazione del tributo”..
In
merito ad altre operazioni da effettuare sul “silos-parking”
l’Agenzia ha dichiarato che:
3)
Parte della costruzione coperta, facente parte del patrimonio disponibile
del Comune, che verrà eventualmente alienata a privati, mediante contratti di
diritto privato, costituisce attività rilevante ai fini IVA per “la contemporanea presenza dei presupposti impositivi soggettivo,
relativamente all’esercizio di imprese, ed oggettivo per la cessione di parte
del bene immobile dietro corrispettivo” .
4)
La gestione, in concessione oraria o giornaliera, gestita direttamente
dal Comune tramite parchimetri o parcometri degli spazi destinati al parcheggio
degli autoveicoli “non rileva agli
effetti dell’IVA qualora venga esercitata dal medesimo Ente nell’ambito di
un regime giuridico implicante l’uso di poteri di carattere autoritativo.
Poteri consistenti nell’autorizzare o nel limitare il parcheggio o nel
sanzionare con una ammenda la sosta oltre il tempo autorizzato di parcheggio”.
Con
la circolare n. 174/E viene richiesto se “l’attività di gestione di
parcheggi a pagamento esercitata lungo le strade comunali, provinciali o in aree
considerate di pertinenza” sia da assoggettare ad IVA.
L’Agenzia
chiarisce che i Comuni, tramite ordinanza del Sindaco, possono regolamentare i
parcheggi stabilendo la durata della sosta e sanzionare con una ammenda la sosta
oltre il tempo autorizzato pertanto “l’attività
di gestione dei parcheggi, svolta in via esclusiva dall’ente nell’ambito del
territorio comunale, finalizzata, nel rispetto delle leggi vigenti che
disciplinano il settore, alla tutela di interessi preminentemente pubblici, ha
natura essenzialmente pubblicistico-istituzionale. Essa implica l’uso di
poteri propri della pubblica autorità e, come tale, è sottoposta ad un regime
di diritto pubblico”.
Per
quanto sopra, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i Comuni che hanno
assoggettato ad IVA il costo del parcheggio nelle pubbliche vie, dovranno
comunicare all’ufficio IVA la cessazione dell’attività di parcheggio.
I
Comuni, invece, che hanno dato in gestione a terzi parcheggi in fabbricati
interrati o fuori terra dovranno valutare le modalità attraverso le quali è
stata applicata la gestione.
La
risoluzione n. 173/E tratta specificatamente la materia della costruzione di un
“silos-parking”, ma a parere della scrivente, la medesima soluzione può
essere utilizzata per la concessione di impianti sportivi (piscina,campo da
calcio..), teatri ecc.
È necessario, quindi, valutare le
concessioni in corso per appurare se la gestione di un determinato impianto sia
effettuata con criteri che implicano l’utilizzo da parte del Comune di
“poteri d’imperio” in regime di diritto pubblico; in questo caso si
tratterà di un’attività non soggetta ad IVA, per cui l’IVA a monte non sarà
detraibile. Al contrario se la concessione in uso è resa in regime di diritto
privato, alla stregua degli altri operatori economici, l’IVA a monte sarà
detraibile.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.