Lì, 31 luglio 2002

CIRCOLARE 344/02

OGGETTO: TRATTAMENTO IVA APPLICABILE ALL’ATTIVITA’ DI AUTOPARCHEGGIO SU FABBRICATO.

L’ Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, negli ultimi mesi è intervenuta più volte in materia di costruzione e gestione parcheggi. Con le risoluzioni n. 173/E e 174/E del 6 giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente il proprio parere sulla rilevanza, ai fini IVA, dell’attività di costruzione e gestione di autoparcheggi.

Esaminiamo ora il fatto: mediante interpello, un Comune ha richiesto all’Agenzia un chiarimento sul corretto trattamento IVA da applicare all’attività di autoparcheggio in seguito alla costruzione di un fabbricato (silos – parking) ed alle successive operazioni di alienazione e concessione delle strutture in locazione o appalto a terzi.

La novità rilevante che si desume dalla Risoluzione n. 173/E è che: l’attività di gestione dei parcheggi affidate dai Comuni ad altri soggetti non è considerata fuori campo IVA “a prescindere”, e la valutazione di tali operazioni ai fini IVA “dipende dalle modalità con le quali la stessa viene resa”.

Vediamo quale è l’iter delle diverse interpretazioni del Ministero:

1)   Se la costruzione del silos-parking viene affidata a terzi in concessione “con criteri unicamente pubblicistico-istituzionali implicanti, quindi, l’utilizzo di poteri d’imperio in regime di diritto pubblico, configurandosi quale attività di pubblica autorità” non rientra nel campo di applicazione dell’IVA come precisato nella risoluzione n. 210/E del 2001.

2)   Se invece in caso di mancato utilizzo da parte del Comune degli strumenti autoritativi, e quindi nel caso in cui la medesima attività sia resa in regime di diritto privato, alla stregua degli altri operatori economici, la stessa “concretizzerebbe l’esercizio di impresa ai sensi dell’art. 4, primo comma, del citato DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, rientrerebbe nel campo di applicazione del tributo”..

 In merito ad altre operazioni da effettuare sul “silos-parking”  l’Agenzia ha dichiarato che:

3)   Parte della costruzione coperta, facente parte del patrimonio disponibile del Comune, che verrà eventualmente alienata a privati, mediante contratti di diritto privato, costituisce attività rilevante ai fini IVA per “la contemporanea presenza dei presupposti impositivi soggettivo, relativamente all’esercizio di imprese, ed oggettivo per la cessione di parte del bene immobile dietro corrispettivo” .

4)   La gestione, in concessione oraria o giornaliera, gestita direttamente dal Comune tramite parchimetri o parcometri degli spazi destinati al parcheggio degli autoveicoli “non rileva agli effetti dell’IVA qualora venga esercitata dal medesimo Ente nell’ambito di un regime giuridico implicante l’uso di poteri di carattere autoritativo. Poteri consistenti nell’autorizzare o nel limitare il parcheggio o nel sanzionare con una ammenda la sosta oltre il tempo autorizzato di parcheggio”.

Con la circolare n. 174/E viene richiesto se “l’attività di gestione di parcheggi a pagamento esercitata lungo le strade comunali, provinciali o in aree considerate di pertinenza” sia da assoggettare ad IVA.

L’Agenzia chiarisce che i Comuni, tramite ordinanza del Sindaco, possono regolamentare i parcheggi stabilendo la durata della sosta e sanzionare con una ammenda la sosta oltre il tempo autorizzato pertanto “l’attività di gestione dei parcheggi, svolta in via esclusiva dall’ente nell’ambito del territorio comunale, finalizzata, nel rispetto delle leggi vigenti che disciplinano il settore, alla tutela di interessi preminentemente pubblici, ha natura essenzialmente pubblicistico-istituzionale. Essa implica l’uso di poteri propri della pubblica autorità e, come tale, è sottoposta ad un regime di diritto pubblico”.

Per quanto sopra, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i Comuni che hanno assoggettato ad IVA il costo del parcheggio nelle pubbliche vie, dovranno comunicare all’ufficio IVA la cessazione dell’attività di parcheggio.

I Comuni, invece, che hanno dato in gestione a terzi parcheggi in fabbricati interrati o fuori terra dovranno valutare le modalità attraverso le quali è stata applicata la gestione.

La risoluzione n. 173/E tratta specificatamente la materia della costruzione di un “silos-parking”, ma a parere della scrivente, la medesima soluzione può essere utilizzata per la concessione di impianti sportivi (piscina,campo da calcio..), teatri ecc.

È necessario, quindi, valutare le concessioni in corso per appurare se la gestione di un determinato impianto sia effettuata con criteri che implicano l’utilizzo da parte del Comune di “poteri d’imperio” in regime di diritto pubblico; in questo caso si tratterà di un’attività non soggetta ad IVA, per cui l’IVA a monte non sarà detraibile. Al contrario se la concessione in uso è resa in regime di diritto privato, alla stregua degli altri operatori economici, l’IVA a monte sarà detraibile.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

 

ENTI REV S.r.l.

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