OGGETTO:IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI MINISTERO ECONOMIA-Circolare N.4 /Dpf del 30/05/02
VERSAMENTI I.C.I.:
Il
versamento dell'imposta ICI per
l'anno 2002 deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 1
Luglio 2002 (il 30 giugno cade di domenica), pari al 50% dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2001.
La
seconda rata deve essere versata dal 2
(il 1° dicembre cade di domenica) al 20
dicembre 2002, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2002,
con eventuale conguaglio della prima rata versata
E'
possibile effettuare il versamento in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 1 luglio 2002, ovvero entro la scadenza della prima rata. In tal
caso, l'imposta dovuta deve essere calcolata applicando ai valori imponibili
degli immobili l'aliquota e le detrazioni in vigore per l'anno 2002.
Inoltre,
il Comune può aver stabilito tramite regolamento differimento di termini per
quei contribuenti che si trovano in situazioni particolari.
ULTERIORI
CHIARIMENTI ED INFORMATIVA PER L'ANNO 2002:
I
versamenti devono essere effettuati utilizzando il nuovo modello di c/c postale approvato con il Decreto Ministero
dell’Economia e Finanze del 10 Dicembre 2001 (supplemento ordinario 272 alla
G.U. n. 293 del 18/12/2001).
Il
bollettino deve essere utilizzato per i versamento a favore :
·
del
concessionario della riscossione;
·
del
Comune che ha optato per la riscossione diretta del tributo ;
·
del
Comune che si avvale dei servizi accessori al conto corrente postale:
Lo
stesso bollettino deve essere usato per i versamenti effettuati presso le
aziende di credito convenzionate con il concessionario della riscossione.
Sulla
circolare viene precisato che da
quest’anno i contribuenti hanno anche la possibilità di versare tramite
il servizio telematico gestito dalle Poste Italiane spa.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO :
Per
gli importi versati si applica la
regola dell’arrotondamento al centesimo più vicino tendendo conto del valore
del terzo decimale , a norma dell’art.5 del regolamento (Ce) n.1103/97.
Esempio
€ 535,215 si arrotonda € 535,22 (arrotondamento
per eccesso)
L’imposta
non deve essere versata se l’ I.C.I. dovuta è uguale o inferiore a € 2,07,
salvo diverso innalzamento di tale
minimo da parte degli Enti.(D.Lgs.446/97).
Se
l'importo dell’imposta supera 2,07 euro, il versamento deve essere fatto per
l'intero ammontare.
Esempio:
Se l’I.C.I. per tutto l’anno è di € 4,14, il contribuente non è tenuto a
versare l’acconto entro il 1° luglio in quanto l’importo dovuto come prima
rata è di € 2.07; può versare l’intero importo a saldo entro il 20
dicembre 2002.
Si
richiama inoltre, l'attenzione sulla circostanza che nei nuovi bollettini di
versamento è stata inserita una casella per il "Ravvedimento operoso"
che dovrà essere barrata in caso il contribuente voglia regolarizzare la
propria posizione.
Infine,
visto che la disciplina dei versamenti del tributo non è uniforme sull’intero
territorio nazionale, a causa del potere regolamentare,
si consiglia agli Enti di disporre la massima informazione sulle modalità
di versamenti stabilite.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.