Lì, 24 giugno 2002
CIRCOLARE
342/02
OGGETTO:IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI DICHIARAZIONI
E DENUNCIE DI VARIAZ.ICI–Scadenze anno 2002
DECRETO
MINISTERO ECONOMIA 18 Aprile 2002 (G.U. n. 97 del 26/04/02)
I termini della presentazione delle Dichiarazioni/Denunce di Variazione I.C.I. relative a modifiche della soggettività passiva verificatesi nell'anno 2001 sono i seguenti:
·
Per
le persone fisiche e società di persone o associazioni di cui all'art.6 del DPR
29/9/1973, N.600
2
maggio - 31 Luglio 2002
·
Per
gli enti non commerciali ed equiparati , per le società ed gli enti non
residenti (art.87,c.1, lett. c) e d), D.P.R.917/1986)) -
31 luglio 2002
Senza
obbligo dell'invio telematico della dichiarazione dei redditi
Solamente
per questi soggetti, con l'invio telematico facoltativo della dichiarazione dei
redditi, non essendoci stati chiarimenti
ministeriali che consentono di stabilire in modo certo se il termine
ultimo di presentazione per le dichiarazioni ICI debba fare riferimento alla
data di presentazione tramite una banca
convenzionata o ufficio postale
(modello cartaceo) o alla data dell’invio telematico (31/10/2002), si
consiglia gli Enti impositori di ritenere valevoli i termini di scadenza
su indicati.
·
Per
le società di capitali e gli enti commerciali ed equiparati
(art.87, c.1, lett. a) e b) D.P.R.917/1986)
31 Ottobre 2002
Con
l’obbligo della trasmissione
telematica della dichiaraz. dei redditi
Per
le società di capitali e per gli enti
il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la dichiarazione va
presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per
il periodo d’imposta che comprende il 31/12/2001.
TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE:
Per
i Comuni che hanno modificato il
procedimento di accertamento I.C.I. ai sensi del D.Lgs.446/97, art.59, c.1,
lettera 1 con regolamento adottato dal Consiglio Comunale per l'anno 2001, dal
2001 comincia l'esonero per il contribuente dalla presentazione della
Dichiarazione/Denuncia di Variazione I.C.I e la stessa è sostituita
dall'obbligo della presentazione della comunicazione con la sola individuazione
dell'unità immobiliare interessata.
Il
termine di scadenza
della comunicazione di acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività
passiva è stabilito dai singoli Regolamenti Comunali.
NOVITA' NORMATIVE - Istruzioni per la Dichiarazione / Denuncia di Variazione/Comunicazione I.C.I. anno 2001
Þ
Legge
383/2001, art.15, c.2 ( "manovra dei 100 giorni")
- Per le successioni "mortis causa" aperte a partire dal 25 ottobre
2001, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione I.C.I. gli eredi ed
i legatari per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione.
Þ
Legge
n.388/2000, art.18, c.3,
è considerato soggetto passivo del tributo e quindi obbligato alla
presentazione della dichiarazione nel caso di variazioni strutturali o di
destinazione dell'immobile, anche il concessionario di aree demaniali.
Þ
D.L.
n. 351/2001, convertito in legge 23/11/2001, n. 410
- è soggetto passivo del tributo, con obbligo di presentare la dichiarazione,
il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico.
Þ
D.
Lgs. 228/2001, art.1, c.1
- è stato riportato nelle istruzione per la compilazione del modello la nuova
versione dell' art. 2135 del codice civile relativo alla definizione di
imprenditore agricolo.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.