CIRCOLARE
341/02
OGGETTO:
DICHIARAZIONI- PROROGATA AL 30 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL MOD. 770
SEMPLIFICATO (DPCM 9.5.2002 in corso di pubblicazione)
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è stato prorogato
al 30.9.2002 il termine di presentazione del modello 770/2002 SEMPLIFICATO,
originariamente fissato al 30.6.2002.
Con il medesimo provvedimento è
stato inoltre disposto che i versamenti di imposte, tributi e contributi in
scadenza tra il 1° e il 16 agosto potranno essere effettuati entro il 23.8.2002 senza maggiorazione.
PRESENTAZIONE DEL MOD. 770
SEMPLIFICATO
Come noto, dal periodo
d’imposta 2001, la dichiarazione dei sostituti d’imposta è suddivisa in due
modelli in relazione ai dati che vi devono essere indicati:
·
Il mod. 770 SEMPLIFICATO che va presentato dal sostituto d’imposta
che ha corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi;
·
Il mod. 770 ORDINARIO riservato al sostituto d’imposta che ha erogato
altre tipologie di redditi (ad esempio, redditi di capitale, compensi per
avviamento commerciale, dividendi, ecc.)
La presentazione di detti
modelli, che deve essere effettuata esclusivamente per via telematica
(direttamente o tramite intermediari) avviene in tempi diversi. Infatti, come
disposto dall’art. 4, DPR n. 322/98 i termini per la presentazione sono
stabiliti:
·
Al 30
giugno di ogni anno per il mod. 770 SEMPLIFICATO;
·
Al 31
ottobre di ogni anno per il mod. 770 ORDINARIO.
Ora, con il DPCM 9.5.2002 è
stata disposta la proroga al 30 settembre
2002 della scadenza per l’invio telematico del mod.770 SEMPLIFICATO.
Si rammenta che i prospetti ST e SX vanno presentati con modalità diverse a seconda
che il sostituto debba presentare soltanto il mod. 770 SEMPLIFICATO o il mod.
770 ORDINARIO oppure sia tenuto alla presentazione di entrambi i modelli.
Infatti:
a)
Se il sostituto è obbligato al solo
mod. 770 SEMPLIFICATO può presentare i prospetti ST e SX:
-
Congiuntamente
al mod. 770 SEMPLIFICATO (entro il 30.9.2002);
-
Separatamente
al mod. 770 SEMPLIFICATO (entro il 31.10.2002);
b)
Se il sostituto è obbligato al solo
mod. 770 ORDINARIO presenta i prospetti ST e SX congiuntamente a detto
modello (entro il 31.10.2002);
c)
Se il sostituto è obbligato al
mod. 770 SEMPLIFICATO e al mod. 770 ORDINARIO deve presentare i prospetti ST
e SX congiuntamente al mod. 770 ORDINARIO (entro il 31.10.2002).
N.B.
Da quanto sopra si può desumere che i dati contenuti nei prospetti ST e SX non
possono essere “sdoppiati” e pertanto, nell’ipotesi di presentazione anche
del mod. 770 ORDINARIO, i prospetti in esame devono essere obbligatoriamente
inseriti in tale modello. Il mod. 770 ORDINARIO può comunque essere ricompreso
nel mod. UNICO 2002 e presentato entro il relativo termine.
|
Sostituto
tenuto a presentare il solo mod.
770 SEMPLIFICATO |
|
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Mod. 770 SEMPLIFICATO |
30.09.2002 |
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Prospetti ST e SX
alternativamente: -
nel mod. 770 SEMPLIFICATO -
in forma autonoma unitamente al frontespizio del mod. 770
SEMPLIFICATO |
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30.09.2002 |
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31.10.2002 |
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|
Sostituto
tenuto a presentare il solo mod. 770 ORDINARIO |
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Mod. 770 ORDINARIO, comprensivo
dei prospetti ST e SX |
31.10.2002 |
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Sostituto
tenuto a presentare sia il mod. 770 SEMPLIFICATO sia il mod. 770 ORDINARIO |
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Mod. 770 SEMPLIFICATO (senza i
prospetti ST e SX) |
30.09.2002 |
|
Mod. 770 ORDINARIO comprensivo
dei prospetti ST e SX |
31.10.2002 |
Il mod. 770 SEMPLIFICATO non può essere separato in più parti, e pertanto l’intero
modello dovrà essere presentato da un
unico intermediario. Così, ad esempio, non sarà possibile inviare
separatamente da parte di due intermediari le comunicazioni dei redditi di
lavoro dipendente da quelle relative ai redditi di lavoro autonomo.
L’impossibilità di
sdoppiamento del mod. 770 SEMPLIFICATO si riflette sull’organizzazione del
lavoro dello studio/Associazione, in quanto necessita il “contatto” tra gli
intermediari che assistono il contribuente al fine di accordarsi sul
trasferimento dei dati dall’uno all’altro.
Di fatto è probabile che sarà
l’intermediario che assiste il contribuente nella tenuta delle paghe a dover
“inserire” i dati riferiti alle altre tipologie di reddito richieste nel
mod. 770 SEMPLIFICATO.
La presentazione telematica può
essere effettuata da due soggetti diversi
solo nei casi di:
§
Invio
disgiunto dei prospetti ST e SX. In tal caso un intermediario invia il mod. 770
SEMPLIFICATO e un altro intermediario invia i prospetti ST e SX;
§
Obbligo
di presentazione sia del mod. 770 SEMPLIFICATO che del mod. 770 ORDINARIO
(comprensivo dei prospetti ST e SX).
VERSAMENTI SCADENTI NEL MESE DI
AGOSTO
Il citato DPCM ha inoltre
stabilito la proroga al 23.8.2002,
senza corresponsione di alcuna maggiorazione, dei termini di versamento delle
imposte, tributi e contributi, scadenti tra il 1° e il 16 agosto 2002, da
effettuare utilizzando il mod. F24.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.