Lì,
05 aprile 2002
CIRCOLARE
335/02
OGGETTO:
LE ULTIME NOVITA’
ESENZIONE DALL’IMPOSTA DELLE INSEGNE
La Circolare 8 febbraio 2002, n. 1, del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, contiene i chiarimenti e le precisazioni in merito alle disposizioni relative all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla Legge n. 448/01 (Finanziaria 2002).
In particolare si specifica che:
· L’esenzione dall’imposta sulla pubblicità fino a cinque metri quadrati è garantita anche per le insegne di dimensioni superiori (quindi, ad esempio, un’insegna di sette metri quadrati, sconterà l’imposta solo per i due eccedenti il limite di cinque metri quadrati);
· I comuni possono differire il pagamento dell’imposta annuale, attraverso una delibera regolamentare;
· La nozione di insegna contenuta nella Finanziaria è da accogliere genericamente; deve essere vista sotto un profilo “funzionale” ed agli operatori è lasciato il compito di risolvere i casi concreti.
ATTI DIFENSIVI SENZA IMPOSTA DI BOLLO
Con Risoluzione 19 febbraio 2002, n. 49 l’Agenzia delle entrate ha specificato che sono esenti dall’imposta di bollo gli atti difensivi e di costituzione in giudizio presso le Commissioni tributarie dei concessionari per la riscossione.
L’Amministrazione finanziaria specifica infatti che l’esenzione è prevista dall’articolo 5, Tabella B allegata al DPR n. 642/72 che al primo comma indica tra i documenti esenti da imposta di bollo atti e copie del procedimento di riscossione e di accertamento di qualsiasi tributo con esclusione di ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi del contribuente.
APPROVATA LA LEGGE COMUNITARIA PER IL 2001
E’ stato approvato dall’aula di Montecitorio il disegno di legge comunitaria per il 2001, contenente 57 articoli, con il quale vengono recepite 58 direttive europee e che nei prossimi giorni sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, le disposizioni in materia di lavoro contenute nella Comunitaria 2001 riguardano:
· L’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni emesse dalla corte UE, con sentenza 15 novembre 2001, in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro;
· Il mantenimento dei diritti dei lavoratori (tra i quali sono compresi anche i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale, contratto a termine e con un rapporto di lavoro interinale) nel caso in cui si verifichi, a seguito di cessioni contrattuali o fusioni, il trasferimento di imprese o di parti di esse;
· Il recepimento delle definizioni di orario normale di lavoro, lavoro straordinario e notturno, pause, riposi giornalieri e ferie.
CO.CO.CO.: PRESENTAZIONE DEL MODELLO GLA
L’INPS, con la circolare n. 40 del 22 febbraio 2002, ha apportato qualche modifica alla denuncia dei compensi e dei contributi versati in favore dei lavoratori parasubordinati (Modello GLA), integrando le tabelle che riproducono i codici attività e i codici contributivi del foglio GLA/C.
I codici di nuova istituzione valgono per gli iscritti alla gestione separata dal 1° gennaio 2002: nella denuncia dei compensi erogati nel 2001 dovranno, perciò, essere indicati i codici in vigore in quell’anno.
La denuncia dei compensi erogati nell’anno 2001 va presentata entro
· Il 2 aprile 2002 se redatta su modello cartaceo;
· Il 30 aprile 2002 se inoltrata su supporto magnetico o attraverso Internet.
L’Istituto ricorda infine che la domanda d’iscrizione alla gestione separata 2002 e la denuncia degli emolumenti corrisposti potranno essere prodotte tramite Internet.
VALORI BOLLATI IN LIRE: DIETRO FRONT DELL’AGENZIA ENTRATE
Contrariamente a quanto prescritto fino ad ora, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare 26 febbraio 2002, n. 20, ha stabilito che i valori bollati espressi unicamente in lire potranno essere utilizzati anche dopo il 28 febbraio 2002, fino ad esaurimento scorte.
Si risolvono così i problemi sollevati da numerosi studi professionali e contribuenti in genere, i quali si erano visti negata la possibilità di sostituire le giacenze di valori in lire con quelle nominate nella nuova moneta.
Tale decisione ha tuttavia sollevato alcune polemiche da parte dei tabaccai, i quali potrebbero vedersi distribuire dalle Poste italiane valori bollati in lire a fronte del pagamento del corrispettivo in euro.
ESIGIBILITA’ DELL’IVA: RISOLUZIONE DELLE ENTRATE
Con la Risoluzione 5 marzo 2002, n. 75 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’esigibilità dell’IVA per le cessioni di beni e servizi rese allo Stato.
In particolare l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che in caso di mancato pagamento del corrispettivo per una fattura differita emessa nei confronti di un ente pubblico (con opzione per la sospensione della relativa IVA), la variazione in diminuzione dell’IVA dovuta può essere operata senza alcun limite temporale prescindendo dal tempo trascorso tra l’effettuazione dell’operazione imponibile e il momento in cui viene accertata l’inesigibilità totale o parziale.
Qualora, invece, il cedente o il prestatore abbiano optato per l’esigibilità immediata dell’IVA, eventuali successive variazioni in diminuzione, seguono le normali regole previste dall’articolo 26, terzo comma, DPR n. 633/72.
EURO – PROROGA PER IL CAMBIO DELLE LIRE (Delibera Ministero Dell’economia 22.02.2002)
È stato prorogato al 30.06.2002 il termine (inizialmente fissato al 28 febbraio) entro il quale sarà possibile cambiare gratuitamente le lire in euro presso le banche e gli Uffici postali.
Dopo tale data il cambio potrà essere richiesto soltanto presso gli sportelli della Banca d’Italia.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l. |||||||| -->