Lì, 20 marzo 2002

CIRCOLARE 334/02

OGGETTO: L'AGEVOLAZIONE DEL 36% PER L'ANNO 2002: I CHIARIMENTI MINISTERIALI (art. 9 commi 1 e 2, Legge 28.12.2001 n. 448)

Dopo i primi chiarimenti forniti con la Circolare n. 9/E, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi, nell'ambito della Circolare n. 15/E, delle novità introdotte dalla Finanziaria 2002 in materia di detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Le precisazioni più interessanti riguardano, in particolare, l'applicazione dell'agevolazione agli acquisti o assegnazioni di immobili ristrutturati entro il 31.12.2002 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da parte di cooperative edilizie.

Relativamente alla detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'art. 9, Legge 28.12.2001, n. 448:

§        ha stabilito la proroga al 2002 dell'agevolazione, disponendo che la stessa sia utilizzata obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo e che, nel caso in cui gli interventi realizzati nel 2002 siano una mera prosecuzione di lavori iniziati dopo l'1.1.1998, nel calcolo del limite massimo di spese agevolabili pari a euro 77.468,53 (L. 150.000.000) si tenga conto delle spese sostenute negli esercizi precedenti;

§        ha introdotto, dall'1.1.2002, una nuova fattispecie di applicazione dell'incentivo fiscale, a favore degli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari sottoposte ad interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ex art. 31,lett. c e d, Legge n. 457/78) eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie su interi fabbricati.

LAVORI DI MERA PROSECUZIONE

Con riferimento ai lavori effettuati nel 2002 che costituiscono interventi di mera prosecuzione è stato specificato quanto segue.

Il lavori realizzati nel 2002 devono essere riferiti ad interventi iniziati anteriormente all'1.1.2002.

 Per determinare l'agevolazione spettante per il 2002, nel calcolo del limite massimo (euro 77.468,53 per unità immobiliare) devono essere considerate anche le spese sostenute negli anni precedenti.

Di conseguenza, il contribuente nel 2002 potrà usufruire dell'agevolazione in esame soltanto nel caso in cui l'ammontare dell'agevolazione fruita negli anni precedenti, complessivamente considerato, non abbia superato il predetto limite massimo.

Chiaramente per i nuovi lavori iniziati nel 2002, che non costituiscono un proseguimento di precedenti interventi, va considerato comunque il limite di euro 77.468,53, senza alcuna limitazione.

A supporto di quanto sopra esposto la Circolare n. 15/E propone i seguenti esempi:

ESEMPIO 1: Lavori iniziati nel 2000 e proseguiti nel 2002.

Spese sostenute nel 2001

Euro  46.481,12

L. 90.000.000

Spese massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002

 

Euro  30.987,41

 

L. 60.000.000

ESEMPIO 2: Lavori iniziati nel 2000, proseguiti nel 2001 e nel 2002

Spese sostenute nel 2000

Euro 36.151,98

L. 70.000.000

Spese sostenute nel 2001

Euro 25.822,84

L. 50.000.000

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002

 

Euro 15.493,71

 

L. 30.000.000

ESEMPIO 3: Lavori iniziati nel 2000, proseguiti nel 2001 e nel 2002.

Spese sostenute nel 2000

Euro  46.481,12

L. 90.000.000

Spese sostenute nel 2001

Euro 41.316,55

L. 80.000.000

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002

 

0

 

0

ESEMPIO 4: Lavori iniziati nel 2002

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002

 

Euro 77.468,53

 

L. 150.000.000

ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

In base alla citata modifica, per il 2002 l'agevolazione non spetta più soltanto ai soggetti che sostengono direttamente le spese di recupero, ma anche a coloro che acquistano ovvero risultano assegnatari di un immobile facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro o ristrutturazione da parte di un'impresa edile o di una cooperativa edilizia.

N.B. Come ribadito dalla Circolare n. 15/E, i lavori, da concludersi entro il 31.12.2002, potrebbero essere stati ultimati anche prima dell'1.1.2002: in tale ipotesi è comunque necessario che gli stessi siano stati realizzati interamente dopo l'1.1.1998 (data di entrata in vigore della Legge n.449/97).

AMMONTARE DI SPESA AGEVOLABILE

L'importo delle spese agevolabili è determinato in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare, tenendo comunque conto del limite di euro 77.468,53 (L. 150.000.000).

ATTO DI COMPRAVENDITA

L'atto di vendita deve essere stipulato nel periodo 1.1.2002 - 30.6.2003.

PAGAMENTI

Anche i relativi pagamenti devono essere effettuati nel periodo 1.1.2002 - 30.6.2003.

N.B. Analogamente alla modalità prevista per la fruizione dell'"ordinaria" detrazione del 36%, i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario, dal quale risulti:

-        la causale del versamento;

-        il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

-        il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è eseguito il pagamento (impresa cedente o cooperativa edilizia).

Se l'acquirente subentra nel contratto di mutuo stipulato dall'impresa, il bonifico non è necessario per la somma oggetto di accollo. Diversamente, nel caso in cui il mutuo venga stipulato in proprio dall'acquirente, il bonifico bancario deve essere utilizzato anche per il versamento all'impresa cedente della somma ottenuta dalla banca o altro ente erogante.

ACCONTI

Consentono di beneficiare della detrazione 36% anche gli eventuali pagamenti a titolo d'accordo, a condizione però che venga stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile, da registrare presso il competente Ufficio delle Entrate. Lo stesso deve indicare il prezzo di vendita concordato, al fine di consentire il calcolo della detrazione spettante.

N.B. L'atto notarile di compravendita deve avvenire comunque entro il 30.6.2003, anche nel caso in cui sia stato stipulato il compromesso.

COMUNICAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

È stato confermato che per poter usufruire dell'agevolazione il soggetto interessato deve inviare la comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale usufruisca della detrazione.

La predetta comunicazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara (Via Rio Sparto n. 21, 65100 - Pescara), anche qualora il Centro di Servizio territorialmente competente non sia stato ancora soppresso.

N.B. Va evidenziato che nel caso di stipula di un contratto preliminare di vendita, i relativi estremi di registrazione devono essere indicati nel modulo di comunicazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Termine lavori di ristrutturazione

Entro il 31.12.2002

(i lavori comunque possono essere iniziati anche prima dell'1.1.2002)

Stipula dell'atto di compravendita

1.1.2002 - 30.6.2003

Importo agevolabile

25% del prezzo dell'unità immobiliare

Limite massimo di spesa agevolabile

Euro 77.648,53 (L. 150.000.000)

Effettuazione pagamenti

1.1.2002 - 30.6.2003 (mediante bonifico)

Acconti

Danno diritto alla detrazione purché venga stipulato e registrato il contratto preliminare di vendita

Comunicazione

Va inviata al Centro Operativo di Pescara entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fruisce della detrazione

 

DETRAZIONE 36%, TUTTE LE COMUNICAZIONI AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

Il contribuente, al fine di ottenere la detrazione del 36% per interventi di recupero e/o di ristrutturazione edilizia, prevista dalla recente Legge finanziaria 2002, deve denunciare l'inizio dei lavori o trasmettere successive comunicazioni in merito, non più ai Centri di Servizio competenti, ma unicamente al Centro Operativo di Pescara.

Ciò è dovuto alla progressiva soppressione dei centri di servizio, disposta con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 7 dicembre 2001. (Vedi ns. circolare n. 331/02)

 

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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