Lì, 20 marzo 2002
CIRCOLARE 332/02
OGGETTO: LA
REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2002 tutti i soggetti
interessati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni
immobili possono assolvere tale obbligo per via telematica. È comunque prevista
una categoria di soggetti obbligati alla registrazione telematica di tali
contratti.
La registrazione può essere effettuata direttamente
o con l'ausilio di intermediari abilitati.
L'Agenzia delle Entrate ha disciplinato con il
Provvedimento 12.12.2001 le modalità della registrazione telematica dei
contratti di locazione e affitto di beni immobili, così come previsto dall'art.
5, comma 4, D.P.R. n. 404/2001.
La registrazione telematica, obbligatoria per i possessori di almeno 100 unità immobiliari
(anche se non tutte affittate o locate), rappresenta una facoltà (non obbligo) per
tutti gli altri soggetti interessati, che, dall'1.1.2002 possono registrare
i contratti e versare le relative imposte, sanzioni e interessi, direttamente
o tramite soggetti incaricati.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la
Circolare 7.1.2002, n. 3/E che per i possessori
di almeno 100 unità immobiliari, tale obbligo entrerà in vigore dall'1.3.2002 in virtù dell'art. 3, Legge n.
212/2000 (Statuto del Contribuente), che prevede che non possano stabilirsi
adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima del 60°
giorno dalla data della loro entrata in vigore.
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Possessori di almeno 100 unità immobiliari |
OBBLIGO |
DALL'
1.3.2002 |
|
Altri soggetti |
FACOLTA' |
DALL'
1.1.2002 |
REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI
L'art. 15 del citato Provvedimento estende a tutti i
soggetti tenuti a registrare i contratti di locazione e affitto di beni immobili
la possibilità di adempiere a tale obbligo telematicamente in via diretta,
ovvero tramite soggetti incaricati.
Il software necessario per provvedere all'adempimento
in oggetto è disponibile direttamente nel sito Internet dell'Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.it).
REGISTRAZIONE DIRETTA E ABILITAZIONE AL SERVIZIO
TELEMATICO
Per i contribuenti che intendono provvedere in via
diretta alla registrazione telematica dei contratti è necessario distinguere se
sono:
-
Già
titolari dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni fiscali
tramite Entratel o Internet: in tal caso devono effettuare la registrazione dei
contratti in esame attraverso lo stesso
canale telematico utilizzato per le dichiarazioni;
-
Sprovvisti
dell'abilitazione
alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni fiscali: in tal caso
dovranno richiedere l'abilitazione a Internet o Entratel a seconda delle
seguenti ipotesi:
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Soggetti non tenuti alla presentazione del mod. 770 |
Richiesta
di accesso al servizio telematico Iternet. Nel
caso di società, la richiesta di abilitazione va presentata dal
rappresentante legale, che deve già aver richiesto il proprio Pincode. |
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Soggetti obbligati a presentare il mod. 770 in
relazione a non più di 20 soggetti |
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Soggetti obbligati a presentare il mod. 770 in
relazione a più di 20 soggetti |
Richiesta
di abilitazione al servizio telematico Entratel
alla Direzione Regionale delle Entrate, all'Ufficio delle Entrate locale o
all'Ufficio delle Imposte Dirette o all'Ufficio IVA. |
REGISTRAZIONE TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI
I Contribuenti che intendono provvedere alla registrazione tramite intermediari, si possono avvalere, in aggiunta ai soggetti individuati dall'art. 3 comma 3, DPR n. 322/98 (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti, revisori dei conti, CAF, ecc.), anche di altri soggetti, quali:
Ø
Le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie delle convenzioni
nazionali stipulate (o che saranno stipulate ex art. 4 comma 1, Legge n.
431/98), quali ad esempio:
-
Per gli inquilini: Sunia,
Sicet, Uniat, Ania, Unione Inquilini, Conia;
-
Per i proprietari:
Confedilizia, Uppi, Appc, Asppi, Union Casa, Confappi, Anpe;
Ø
Le agenzie immobiliari, iscritte negli albi dei mediatori tenuti dalle
Camere di Commercio;
Ø
Le forme associative o federative tra soggetti (ad esempio gli IACP e
le aziende di edilizia residenziale pubblica) appositamente delegati. In tal
caso l'interessato deve comunicare al competente Ufficio i propri dati
identificativi e quelli del destinatario della delega (codice fiscale, cognome e
nome se persona fisica, denominazione o ragione sociale se persona giuridica).
N.B.
Tutti i suindicati intermediari devono utilizzare il servizio telematico Entratel.
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA REGISTRAZIONE
TELEMATICA
La registrazione telematica avviene trasmettendo gli
estremi del contratto e il relativo testo, se stipulato in forma scritta, anche
in più files in formato XML secondo
le specifiche tecniche stabilite dall'Agenzia delle Entrate nell'allegato al
Provvedimento 12.12.2001.
La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i files pervengono all'Agenzia
delle Entrate e superano positivamente la fase di controllo.
I files e, conseguentemente, i contratti in essi
contenuti possono essere scartati in caso di:
·
Duplicazione, quando cioè il codice di autenticazione per il Servizio Entratel e il
codice di riscontro per il servizio Internet risultino identici a quelli di un
precedente invio;
·
Omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente,
quando la registrazione è effettuata dagli intermediari;
·
Mancato riconoscimento dei codici di riscontro (Internet) e di autenticazione (Entratel).
RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE
La corretta
registrazione di ogni singolo contratto è attestata dall'Agenzia mediante
una ricevuta nella quale sono
indicati la data, gli estremi di
registrazione e le annotazioni che l'Ufficio appone sugli originali e sulle
copie del contratto in caso di registrazione cartacea.
Le ricevute sono disponibili, per via telematica, entro
i 5 giorni lavorativi successivi alla data della ricezione del file da parte
dell'Agenzia delle Entrate.
VERSAMENTO TELEMATICO DI IMPOSTE, INTERESSE E
SANZIONI
Utilizzando il canale telematico per la registrazione
dei contratti di locazione, anche il versamento di quanto dovuto (imposta di
registro, di bollo, eventuali interessi e sanzioni) deve avvenire in via
telematica.
A tal fine è stato predisposto il modello
F24 telematico (I24), nel quale non è richiesta l'indicazione del codice
tributo in quanto questo è individuato automaticamente dalla procedura.
Il versamento per via telematica richiede comunque
l'indicazione delle coordinate:
Del conto corrente del
contribuente, se questi procede direttamente alla registrazione telematica o
si avvale di un intermediario (in questo caso è necessario il consenso scritto
del contribuente all'utilizzo di tali coordinate rilasciato al momento del
conferimento dell'incarico);
-
Del conto corrente
dell'intermediario se questi esegue la registrazione per conto dell'utente.
N.B.
Il pagamento tramite mod. F24 telematico richiede la disponibilità di un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle
Entrate. L'elenco delle aziende di credito che aderiscono al sistema di
pagamento telematico è disponibile nel sito www.agenziaentrate.it.
RICEVUTA DI ADDEBITO
Con successiva ricevuta, l'Agenzia delle Entrate
comunica l'esito dell'addebito eseguito dalla banca in relazione al versamento
delle somme dovute per la registrazione.
ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI EFFETTUA LA REGISTRAZIONE
TELEMATICA
I contribuenti che hanno registrato direttamente i contratti in esame devono consegnare
alle altre parti contraenti copia della ricevuta che attesta il buon esito
dell'operazione.
Gli intermediari
incaricati della registrazione devono:
-
Contestualmente al conferimento dell'incarico, rilasciare
una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione debitamente
datata e sottoscritta;
-
Consegnare all'interessato:
§
Due copie
della ricevuta di avvenuta registrazione,
una delle quali destinata all'altra parte contraente;
§
Una copia
della ricevuta di pagamento delle
imposte dovute.
N.B.
I contratti e le ricevute devono essere conservati
per 10 anni.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.