Lì, 20 marzo 2002
CIRCOLARE 331/02
OGGETTO: LA CHIUSURA
DEI CENTRI DI SERVIZIO
Con il Provvedimento 7 dicembre 2001 è stata
disposta dal 31 dicembre 2001 la soppressione scaglionata dei 12 Centri di
servizio in funzione.
Gli atti di competenza dei predetti Centri rientrano
nelle attribuzioni dei nuovi Centri operativi istituiti a Venezia e Pescara e
degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Va segnalato, in particolare,
che al Centro operativo di Pescara si dovranno inviare le comunicazioni relative
all'agevolazione del 36%.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito le opportune
istruzioni in merito alle controversie relative agli atti emanati dai soppressi
Centri di servizio.
Con l'art. 8, Legge n. 146/80 e il DPR n. 787/80
furono istituite apposite strutture denominate Centri di servizio delle Imposte
dirette e indirette al fine di:
-
Ricevere le dichiarazioni e i certificati sostitutivi presentati ai fini
delle imposte sul reddito;
-
Procedere alla liquidazione ex art. 36/bis, DPR n. 600/73 delle imposte e
ai relativi controlli;
- Eseguire i rimborsi, formare i ruoli di pagamento e controllore i versamenti alle esattorie e alle banche
-
Gestire gli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.
Con l'adozione crescente delle procedure telematiche
e la gestione automatizzata a livello centrale della liquidazione delle
dichiarazioni, la presenza di questi organismi è risultata superflua.
Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
7.12.2001 è quindi stata disposta:
1.
La soppressione dei Centri di
servizio alle seguenti scadenze, differenziate in relazione allo stato di
avanzamento delle attività di post - liquidazione delle dichiarazioni relative
alle annualità fino al 1997:
|
31 dicembre
2001 |
Milano,
Palermo, Pescara, Roma, Venezia |
|
30 aprile
2002 |
Bologna,
Salerno |
|
30 giugno
2002 |
Cagliari,
Genova, Torino, Trento |
|
31 dicembre
2002 |
Bari |
2.
L'attribuzione delle residue
attività connesse a tali adempimenti a due
nuovi centri Operativi istituiti a Pescara e Venezia.
LE COMPETENZE DEI CENTRI OPERATIVI DI VENEZIA E
PESCARA
Le due nuove strutture istituite dal 1° gennaio 2002
a Venezia e Pescara, denominate Centri operativi, si occuperanno delle attività
di post - liquidazione delle dichiarazioni fino al 1997 e di altre attività di
seguito specificate.
COMPETENZE COMUNI
Ad entrambe le
strutture sono attribuite le seguenti competenze:
-
Ricezione
delle dichiarazioni presentate alle banche e alle poste
dai contribuenti che non si avvalgono dei servizi telematici;
-
Esecuzione
dei controlli di qualità
sulle dichiarazioni trasmesse da banche e poste;
-
Gestione
delle attività conseguenti
al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al
1997 non ultimate dai soppressi Centri di
servizio.
Tali adempimenti, in base alla competenza territoriale, sono curati:
a)
Dal Centro operativo di Venezia,
con riferimento a quanto derivante dai Centri di
servizio di Bologna, Genova, Milano, Torino, Trento e Venezia;
b)
Dal Centro operativo di Pescara,
per quanto derivante dai Centri di servizio di Bari,
Cagliari, Palermo, Pescara, Roma e Salerno.
COMPETENZA DEL CENTRO OPERATIVO DI VENEZIA
Al Centro operativo di Venezia sono attribuite competenze
non previste in precedenza quali:
-
Analisi
delle procedure di controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36/bis, DPR n. 600/73 finalizzata al
miglioramento delle medesime;
-
Controllo
preventivo degli esiti della liquidazione automatizzata;
-
Controllo
di qualità delle comunicazioni di irregolarità, ruoli e rimborsi
derivanti dalla liquidazione automatizzata, al fine di limitare l'invio di atti
con dati errati e il conseguente afflusso dei contribuenti presso gli Uffici
locali per le richieste di correzione.
Il Centro provvede inoltre a:
-
Controllare le dichiarazioni presentate a seguito di ravvedimento
operoso;
-
Iscrivere a ruolo le imposte dovute nei casi di urgenza o indifferibilità,
se esiste il fondato pericolo per la riscossione o la necessità di insinuazione
nelle procedure fallimentari.
COMPETENZE DEL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
Il nuovo Centro operativo di Pescara è delegato a
svolgere le seguenti attività:
|
-
Controllo
delle richieste di rimborso in conto fiscale di cui al D.M. n. 567/93, sia per le imposte
dirette sia per l'IVA; -
Controllo
dei crediti d'imposta
previsti da leggi speciali indicati nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi; -
Controllo
delle comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti i redditi percepiti all'estero
da contribuenti residenti in Italia; -
Gestione
dei rimborsi a non residenti, relativi a: a)
Ritenute e crediti d'imposta sui dividendi; b)
Rimborsi IVA, ex art. 38-ter, DPR n. 633/72, la cui istanza, in
precedenza, doveva essere presentata al soppresso 2° Ufficio IVA di Roma. -
Gestione delle competenze già demandate all'Ufficio del registro
concessioni governative; -
Gestione delle comunicazioni
relative all'agevolazione del 36% per interventi di recupero del
patrimonio edilizio; -
Acquisizione
dei dati dei questionari degli studi di settore; -
Rimborsi
dell'ICI ai Comuni,
limitatamente all'anno 1993 ex D.M. 24.9.1999; -
Sgravi
e rimborsi da contenzioso fino al 1992 derivanti da decisioni di Commissioni tributarie; -
Ricezione
della documentazione cartacea relativa alle suindicate competenze e attività (richieste di crediti
di imposta, comunicazioni provenienti da Stati esteri, richieste di
rimborso di ritenute e crediti d'imposta sui dividendi corrisposti a
residenti all'estero, richieste di detrazione per ristrutturazioni
edilizie, ecc.). |
Si rammenta che l'indirizzo del nuovo Centro
Operativo di Pescara è il seguente:
Centro Operativo di Pescara
Via Rio Sparto, 21 - 65100 PESCARA
LE COMPETENZE DEGLI UFFICI LOCALI DELLE ENTRATE
Dal giorno
in cui ha effetto la disposta soppressione del Centro di servizio, passano agli
Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate (ovvero agli Uffici
distrettuali delle Imposte Dirette), secondo il criterio della competenza
territoriale, le attribuzioni che non
sono trasferite ai Centri operativi di Venezia e Pescara, vale a dire:
-
Il controllo formale delle
dichiarazioni (art. 36-ter, DPR n. 600/73);
-
Gli accertamenti automatizzati
(art. 41-bis, DPR n. 600/73);
-
I rimborsi su istanza (artt.
37-38, DPR n. 602/73).
RICORSO CONTRO I RUOLI DEI CENTRI DI SERVIZIO
Relativamente al contenzioso tributario peri ruoli
formati dai Centri di servizio, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare
1.2.2002, n. 14/E, precisa che:
a)
Nel ricorso deve essere ancora indicato quale controparte l'Ufficio;
b)
Il ricorso va presentato mediante spedizione non più al Centro di
servizio, ma al competente Ufficio locale
delle Entrate o delle Imposte Dirette.
In pratica la citata Circolare n. 14/E nel confermare
la procedura di cui all'art. 10, DPR n. 787/80 per i ricorsi in esame ha
puntualizzato che il riferimento al Centro di servizio va sostituito con
"ufficio locale" dell'Agenzia delle Entrate territorialmente
competente in relazione all'atto contestato.
N.B.
Da quanto sopra va sottolineato che non
è più possibile spedire il ricorso al Centro di servizio.
La stessa Agenzia delle Entrate invita gli uffici che
riceveranno, tramite la D.R.E., ricorsi spediti a Centri di Servizio soppressi
di non sollevare eventuali eccezioni procedurali di irritualità della procedura
adottata.
CONTROVERSIE INERENTI AI RIMBORSI
In merito ai rimborsi
è precisato che la controparte nel processo tributario è rappresentata:
-
Dall'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del
richiedente, se chiesti in dichiarazione;
-
Dalla Sezione staccata della DRE, se chiesti
con istanza ex artt. 37-38, DPR n. 602/73.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.