Lì, 20 marzo 2002

CIRCOLARE 331/02

OGGETTO: LA CHIUSURA DEI CENTRI DI SERVIZIO

Con il Provvedimento 7 dicembre 2001 è stata disposta dal 31 dicembre 2001 la soppressione scaglionata dei 12 Centri di servizio in funzione.

Gli atti di competenza dei predetti Centri rientrano nelle attribuzioni dei nuovi Centri operativi istituiti a Venezia e Pescara e degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Va segnalato, in particolare, che al Centro operativo di Pescara si dovranno inviare le comunicazioni relative all'agevolazione del 36%.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le opportune istruzioni in merito alle controversie relative agli atti emanati dai soppressi Centri di servizio.

Con l'art. 8, Legge n. 146/80 e il DPR n. 787/80 furono istituite apposite strutture denominate Centri di servizio delle Imposte dirette e indirette al fine di:

-      Ricevere le dichiarazioni e i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito;

-      Procedere alla liquidazione ex art. 36/bis, DPR n. 600/73 delle imposte e ai relativi controlli;

-      Eseguire i rimborsi, formare i ruoli di pagamento e controllore i versamenti alle esattorie e alle banche

-      Gestire gli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

Con l'adozione crescente delle procedure telematiche e la gestione automatizzata a livello centrale della liquidazione delle dichiarazioni, la presenza di questi organismi è risultata superflua.

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 7.12.2001 è quindi stata disposta:

1.   La soppressione dei Centri di servizio alle seguenti scadenze, differenziate in relazione allo stato di avanzamento delle attività di post - liquidazione delle dichiarazioni relative alle annualità fino al 1997:

31 dicembre 2001

Milano, Palermo, Pescara, Roma, Venezia

30 aprile 2002

Bologna, Salerno

30 giugno 2002

Cagliari, Genova, Torino, Trento

31 dicembre 2002

Bari

2.   L'attribuzione delle residue attività connesse a tali adempimenti a due nuovi centri Operativi istituiti a Pescara e Venezia.

LE COMPETENZE DEI CENTRI OPERATIVI DI VENEZIA E PESCARA

Le due nuove strutture istituite dal 1° gennaio 2002 a Venezia e Pescara, denominate Centri operativi, si occuperanno delle attività di post - liquidazione delle dichiarazioni fino al 1997 e di altre attività di seguito specificate.

COMPETENZE COMUNI

Ad entrambe le strutture sono attribuite le seguenti competenze:

-      Ricezione delle dichiarazioni presentate alle banche e alle poste dai contribuenti che non si avvalgono dei servizi telematici;

-      Esecuzione dei controlli di qualità sulle dichiarazioni trasmesse da banche e poste;

-      Gestione delle attività conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1997 non ultimate dai soppressi Centri di servizio.

Tali adempimenti, in base alla competenza territoriale, sono curati:

a)  Dal Centro operativo di Venezia, con riferimento a quanto derivante dai Centri di servizio di Bologna, Genova, Milano, Torino, Trento e Venezia;

b)  Dal Centro operativo di Pescara, per quanto derivante dai Centri di servizio di Bari, Cagliari, Palermo, Pescara, Roma e Salerno.

COMPETENZA DEL CENTRO OPERATIVO DI VENEZIA

Al Centro operativo di Venezia sono attribuite competenze non previste in precedenza quali:

-      Analisi delle procedure di controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36/bis, DPR n. 600/73 finalizzata al miglioramento delle medesime;

-      Controllo preventivo degli esiti della liquidazione automatizzata;

-      Controllo di qualità delle comunicazioni di irregolarità, ruoli e rimborsi derivanti dalla liquidazione automatizzata, al fine di limitare l'invio di atti con dati errati e il conseguente afflusso dei contribuenti presso gli Uffici locali per le richieste di correzione.

Il Centro provvede inoltre a:

-      Controllare le dichiarazioni presentate a seguito di ravvedimento operoso;

-      Iscrivere a ruolo le imposte dovute nei casi di urgenza o indifferibilità, se esiste il fondato pericolo per la riscossione o la necessità di insinuazione nelle procedure fallimentari.

COMPETENZE DEL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

Il nuovo Centro operativo di Pescara è delegato a svolgere le seguenti attività:

-      Controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale di cui al D.M. n. 567/93, sia per le imposte dirette sia per l'IVA;

-      Controllo dei crediti d'imposta previsti da leggi speciali indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

-      Controllo delle comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti in Italia;

-      Gestione dei rimborsi a non residenti, relativi a:

a)    Ritenute e crediti d'imposta sui dividendi;

b)    Rimborsi IVA, ex art. 38-ter, DPR n. 633/72, la cui istanza, in precedenza, doveva essere presentata al soppresso 2° Ufficio IVA di Roma.

-      Gestione delle competenze già demandate all'Ufficio del registro concessioni governative;

-      Gestione delle comunicazioni relative all'agevolazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

-      Acquisizione dei dati dei questionari degli studi di settore;

-      Rimborsi dell'ICI ai Comuni, limitatamente all'anno 1993 ex D.M. 24.9.1999;

-      Sgravi e rimborsi da contenzioso fino al 1992 derivanti da decisioni di Commissioni tributarie;

-      Ricezione della documentazione cartacea relativa alle suindicate competenze e attività (richieste di crediti di imposta, comunicazioni provenienti da Stati esteri, richieste di rimborso di ritenute e crediti d'imposta sui dividendi corrisposti a residenti all'estero, richieste di detrazione per ristrutturazioni edilizie, ecc.).

Si rammenta che l'indirizzo del nuovo Centro Operativo di Pescara è il seguente:

Centro Operativo di Pescara

Via Rio Sparto, 21 - 65100 PESCARA

LE COMPETENZE DEGLI UFFICI LOCALI DELLE ENTRATE

Dal  giorno in cui ha effetto la disposta soppressione del Centro di servizio, passano agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate (ovvero agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette), secondo il criterio della competenza territoriale, le attribuzioni che non sono trasferite ai Centri operativi di Venezia e Pescara, vale a dire:

-      Il controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter, DPR n. 600/73);

-      Gli accertamenti automatizzati (art. 41-bis, DPR n. 600/73);

-      I rimborsi su istanza (artt. 37-38, DPR n. 602/73).

RICORSO CONTRO I RUOLI DEI CENTRI DI SERVIZIO

Relativamente al contenzioso tributario peri ruoli formati dai Centri di servizio, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 1.2.2002, n. 14/E, precisa che:

a)  Nel ricorso deve essere ancora indicato quale controparte l'Ufficio;

b)  Il ricorso va presentato mediante spedizione non più al Centro di servizio, ma al competente Ufficio locale delle Entrate o delle Imposte Dirette.

In pratica la citata Circolare n. 14/E nel confermare la procedura di cui all'art. 10, DPR n. 787/80 per i ricorsi in esame ha puntualizzato che il riferimento al Centro di servizio va sostituito con "ufficio locale" dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione all'atto contestato.

N.B. Da quanto sopra va sottolineato che non è più possibile spedire il ricorso al Centro di servizio.

La stessa Agenzia delle Entrate invita gli uffici che riceveranno, tramite la D.R.E., ricorsi spediti a Centri di Servizio soppressi di non sollevare eventuali eccezioni procedurali di irritualità della procedura adottata.

CONTROVERSIE INERENTI AI RIMBORSI

In merito ai rimborsi è precisato che la controparte nel processo tributario è rappresentata:

-      Dall'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente, se chiesti in dichiarazione;

-      Dalla Sezione staccata della DRE, se chiesti con istanza ex artt. 37-38, DPR n. 602/73.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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