Lì, 22 febbraio 2002

CIRCOLARE 329/02

OGGETTO: ULTIME NOVITA'.

I.V.A. - LE FATTURE EMESSE IN EURO

Dall'1.1.2001 le fatture devono essere emesse esclusivamente in euro.

Gli operatori devono quindi porre particolare attenzione alle modalità di indicazione degli importi su tali documenti, tenuto conto anche delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Con la definitiva entrata in vigore della moneta unica, come specificato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E, "tutti gli adempimenti contabili devono essere effettuati in euro, a cominciare dall'emissione delle fatture e dalla certificazione dei corrispettivi".

Di conseguenza, le fatture emesse dall'1.1.2002, anche se relative a operazioni effettuate nel 2001, devono riportare gli importi espressi nella nuova valuta. Così, ad esempio, va espressa in euro:

-      La parcella emessa dall'1.1.2002 dal lavoratore autonomo, anche se il relativo avviso di parcella era stato emesso nel 2001 con gli importi espressi in lire;

-      La fattura emessa dell'1.1.2002 relativa a beni consegnati nel 2001 anche qualora il relativo documento di trasporto presenti gli importi espressi in lire;

-      La nota di accredito emessa dall'1.1.2002 relativa ad un'operazione fatturata in lire nel 2001.

L'utilizzo della nuova valuta non modifica comunque il contenuto della fattura, la quale deve ovviamente contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 21, DPR n. 633/72 ossia:

Data e numero progressivo

Residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, numero di partita IVA dell'emittente, ditta, denominazione o ragione sociale (ovvero nome e cognome se il cessionario/prestatore è una persona fisica)

Natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione

Corrispettivo e altri dati necessari per individuare la base imponibile

Valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

Aliquota e ammontare dell'imposta

Rispetto alla fatturazione in lire, gli elementi di novità che caratterizzano, dall'1.1.2002 l'emissione di tali documenti sono:

1.   L'indicazione degli importi, espressi in euro, con due cifre decimali dopo la virgola, anche se queste sono degli "zeri". A tal fine l'eventuale arrotondamento deve essere effettuato con la consueta modalità:

-         Per eccesso se la terza cifra dopo la virgola è compresa tra 5 e 9;

-         Per difetto se la terza cifra dopo la virgola è compresa tra 0 e 4.

N.B. Tutti gli importi finali, ossia quelli che costituiscono autonomi importi da pagare o contabilizzare, devono essere riportati al centesimo di euro. Si tratta degli ammontari relativi all'imponibile  e all'IVA distinti per aliquota, alle ritenute d'acconto, al contributo previdenziale del 2% e alla rivalsa del 4% previsti per i professionisti, ecc…

Eventuali altri importi, in quanto "calcoli intermedi", possono invece essere indicati anche con un numero di decimali superiore a 2. È il caso, ad esempio, del prezzo unitario dei prodotti, che moltiplicato per la quantità, dà luogo alla base imponibile.

L'utilizzo di un numero di decimali superiore al minimo previsto interessa generalmente i prodotti il cui prezzo unitario risulta essere particolarmente ridotto.

2.   Le modalità di arrotondamento dell'IVA, che devono rispettare la regola sopra citata, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola.

N.B. Ai fini dell'arrotondamento dell'IVA non è più applicabile quanto disposto dall'art. 21, comma 2, n. 5), che prevede, per tale imposta, "l'arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori".

SANABILI ALCUNI ERRORI IN F24

Con la Circolare 21 gennaio 2002, n. 5/E, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che gli errori commessi nei versamenti effettuati con F24 non sono soggetti ad alcuna sanzione.

Errori quali quelli sui codici tributo, sui periodi di riferimento, sulla ripartizione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, nonché quelli sugli arrotondamenti, potranno essere corretti con l'invio o la consegna di una lettera a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate (imposte dirette o IVA), a condizione che tali errori non incidano sul pagamento del tributo.

Inoltre, poiché gli uffici locali sono dotati di una procedura per correggere le dichiarazioni presentate a partire dal 1999, gli stessi potranno sanare, anche prima della liquidazione delle dichiarazioni cui versamenti si riferiscono, alcuni errori dei contribuenti.

PUBBLICATI IN GAZZETTA I MODELLI 770/2002 SEMPLIFICATO E 770/2002 ORDINARIO

È stato pubblicato sul supplemento n. 13 della Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2002, n. 22, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2001 con il quale vengono approvati i nuovi modelli per la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 2001.

Si tratta, in particolare, del:

§    Modello 770/2002 semplificato, da presentare in via telematica entro il 1° luglio 2002,

§    Modello 770/2002 ordinario, da presentare in via telematica entro il 31 ottobre 2002.

Si ricorda, inoltre, che i modelli sono stati predisposti in due colori:

§    In verde, per la compilazione in lire,

§    In azzurro, per la compilazione in euro.

F24: IN ARRIVO LA RIDUZIONE DEI CODICI TRIBUTO

Dal primo marzo 2002 i codici tributo passeranno dagli attuali 532 a 315.

Questo, secondo l'Agenzia delle entrate, dovrebbe consentire una più rapida e puntuale individuazione dei codici, che è una delle principali cause di errore nella compilazione del modello F24.

Per facilitare la ricerca del codice tributo da utilizzare l'Agenzia delle entrate ha predisposto un apposito motore di ricerca disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

EURO E TARIFFE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2002, n. 30, la deliberazione del Comitato Internazionale per la Programmazione Economica (CIPE), che fissa le regole di conversione degli importi originariamente espressi in lire relativi a prezzi e tariffe dei servizi di pubblica utilità.

A norma di tale deliberazione, i calcoli intermedi attraverso cui si arriva al nuovo prezzo espresso in euro devono essere espressi con almeno cinque decimali e gli arrotondamenti successivi sono ammessi solo nel caso in cui siano favorevoli per gli utenti.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE QUIETANZE DI PAGAMENTO DEI COMPENSI DI COLLABORAZIONE  

L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 5 febbraio 2002, n. 36, fornisce un'importante precisazione in materia di imposta di bollo per le quietanze di pagamento relative a compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi.

Secondo l'Agenzia infatti tali quietanze sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 1,29 euro (2.500 lire).

Viene invece confermata l'esenzione dall'imposta di bollo dei contratti costitutivi di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

 A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

 ENTI REV S.r.l.

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