SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE - SETTORE ENTI PUBBLICI
CUNEO - ROMA - SALUZZO - ALBA - VIGONE
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Lì,
15 febbraio 2002
CIRCOLARE
328/02
OGGETTO:
D.P.R. N.430 DEL 13/12/2001: MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI QUALI TOMBOLE,
LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA. ULTIME NOVITÀ.
Sulla
G.U. n.289 del 13 dicembre 2001 è stato pubblicato il D.p.r. n.430 del 26 ottobre 2001 recante il “Regolamento
concernente revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni
a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’art. 19,
comma 4, della Legge n. 449/97”.
Le manifestazioni di sorte locali, che più specificatamente interessano gli Enti Locali, sono esaminate nel D.p.r. in questione, il quale consente lo svolgimento delle stesse qualora siano:
·
promosse
da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali ricreativi e sportivi, e dalle c.d. Onlus, se dette
manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli
enti stessi;
·
organizzate
dai partiti o movimenti politici, purché svolte nell’ambito di manifestazioni
locali organizzate dagli stessi;
· le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
Il
D.p.r. in oggetto contiene dettagliate disposizioni in relazione alle modalità
ed agli adempimenti a cui gli organizzatori devono attenersi per il regolare
svolgimento delle predette manifestazioni.
Esaminiamo
ora quali sono queste caratteristiche, e come gli enti organizzatori devono
comportarsi a detta del succitato D.p.r., prendendo come riferimento gli
articoli 13 e 14 e seguenti del Titolo II: “Manifestazioni di sorte locali”.
·
Partiamo dalla lotteria: essendo una manifestazione di sorte effettuata con
la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più
premi secondo l’ordine di estrazione, essa è consentita se la vendita dei
biglietti è limitata al territorio della provincia ed il cui importo
complessivo non supera la somma di Euro 51.645,69 (£. 100.000.000). (Articolo
13, comma 2 lettera a).
·
Per quanto concerne la tombola, invece:
essa è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la
stessa si estrae ed ai Comuni limitrofi, mentre non è limitato il numero delle
cartelle che possono emettersi per ogni tombola, anche se i premi posti in palio
non devono superare, complessivamente la somma di Euro 12.911,42 (£.
25.000.000). (Articolo 13, comma 2 lettera b) .
·
Infine per le pesche ed i banchi di beneficenza: essi
sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune
ove si effettua la manifestazione ed il ricavato di essa non eccede la somma di
Euro 51.645,69 (£. 100.000.000). (Articolo 13, comma 2 lettera c).
I
premi delle lotterie e delle pesche o banchi di beneficenza (cioè quelli relativi ai casi prima menzionati,
dell’articolo 13, comma 2 lettere a) e c), possono consistere solo in servizi
ed in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori
bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
Obbligo
di comunicazione:
per consentire lo svolgimento di tali manifestazioni, i rappresentanti
legali degli enti organizzatori
devono darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente
ed al Sindaco del Comune per l’effettuazione dei relativi controlli.
I
Comuni, da parte loro, effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle
manifestazioni di sorte locali e sono l’Autorità competente a ricevere il
rapporto e ad incamerare i proventi delle sanzioni.
Per
una maggior trasparenza e chiarezza la serie e la numerazione progressiva dei
biglietti e delle cartelle deve essere indicata nelle fatture di acquisto emesse
dallo stampatore (Articolo 14, comma 6).
Sempre
all’articolo 14, ma al comma 9, viene chiarito il comportamento che si dovrà
tenere nell’occasione di pesche o
bachi di beneficenza: “un responsabile
dell’ente promotore controlla il numero di biglietti venduti e procede, alla
presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo
il processo verbale, di cui una copia verrà inviata al Prefetto e un’altra
all’incaricato del Sindaco”.
LOTTERIE
E TOMBOLE.
L’estrazione
della lotteria e della tombola deve essere pubblica; le modalità delle stesse sono portate a conoscenza
del pubblico mediante avviso a tutti i Comuni interessati alla manifestazione,
nel quale sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti
organi, il programma della lotteria e della tombola e le finalità che ne
motivano lo svolgimento.
L’estrazione
è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e, per le tombole,
entro trenta giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore deve presentare
allo stesso la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai
vincitori, pena l’incameramento, da parte del Comune, della somma prestata,
quale cauzione (si veda il paragrafo successivo) a garanzia del pagamento
della vincita.
La
cauzione, per le tombole, deve essere prestata a garanzia dell’effettiva
corresponsione dei premi promessi e deve avere le caratteristiche previste
dall’articolo 14, comma 2 lettera b) punto 2, del D.p.r. in oggetto e cioè:
"la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in
misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al
loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La
cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae
ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è
prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante
fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del
fideiussore."
Il
D.p.r. conclude, all’articolo 17, che queste disposizioni non devono
applicarsi ai concorsi ed alle operazioni a premio, nonché alla manifestazioni
di sorte locali la cui domanda di autorizzazione è stata presentata prima
dell’entrata in vigore dello stesso, che avverrà a partire dal 120° giorno
successivo a quello della pubblicazione del D.p.r. in G. U.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.
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