SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE - SETTORE ENTI PUBBLICI
CUNEO - ROMA - SALUZZO - ALBA - VIGONE
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Lì,
28 gennaio 2002
CIRCOLARE
326/02
OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(
S.O. n.285 alla G.U. 29.12.2001, n.301)
Art.
27 – Disposizioni
finanziarie per gli enti locali
Þ
comma
8 : - Il
comma 16 dell’ art. 53 della L.388/2000 è sostituito dal seguente: “ Il
termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, ……………………………………, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro
la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle
entrate , anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”
Þ
comma
9: - Liquidazione e accertamento dell’imposta - vengono
prorogati al 31.12.2002 i
termini per:
·
la
liquidazione e l’accertamento dell’ I.C.I., scadenti al
31.12.2001, limitatamente alle annualità d’imposta 1998
e successive;
·
l’attività
di liquidazione a seguito di attribuzione
di rendita da parte dei competenti uffici del territorio, per le annualità
d’imposta 1997 e successive.
Þ
comma
11: - Fabbricati del gruppo D – se
l’I.C.I. relativa a tali fabbricati, versata precedentemente
a un solo Comune in base ai valori di
bilancio, sia successivamente da
versare a più Comuni a causa
dell’attribuzione di separate rendite catastali per la parti del fabbricato
collocate sui territori di Comuni diversi, questi ultimi sono tenuti a regolare
mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il ministero
dell’interno a effettuare le necessarie variazioni dell’importo a ciascuno
spettante a titolo di trasferimenti erariali , senza oneri per lo stato.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.
Informazioni |||||| Imposta I.C.I