SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE - SETTORE ENTI PUBBLICI
CUNEO - ROMA - SALUZZO - ALBA - VIGONE
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Lì,
28 gennaio 2002
CIRCOLARE
324/02
OGGETTO:
LA NUOVA MISURA DELL'INTERESSE LEGALE
Il Ministro dell'Economia e delle
Finanze con il decreto 11 dicembre 2001 ha provveduto a rideterminare il tasso
di interesse legale che diminuisce
dal 3,5% al 3%.
La nuova misura degli interessi
legali troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Come previsto dall'art. 1284,
comma 1, Codice civile (modificato dalla legge finanziaria 1997), il Ministro
del Tesoro ha la possibilità di modificare annualmente la misura del tasso di
interesse legale, tenendo conto:
§
Del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata limitata ad un
periodo massimo pari a 12 mesi;
§
Del tasso
di inflazione.
Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche:
|
fino al 15 dicembre 1990 |
5% |
Dal 1° gennaio 1999 al 31
dicembre 2000 |
2,5% |
|
Dal 16 dicembre 1990 al 31
dicembre 1996 |
10% |
Dal 1° gennaio 2001 al 31
dicembre 2001 |
3,5% |
|
Dal 1° gennaio 1997 al 31
dicembre 1998 |
5% |
Dal
1° gennaio 2002 |
3% |
EFFETTI DELLA VARIAZIONE
La modifica in esame assume
importanza su più fronti, quali ad esempio:
1)
Rapporti creditori/debitori;
2)
Usufrutto e rendite vitalizie;
3)
Ravvedimento operoso.
RAVVEDIMENTO
OPEROSO
La variazione del tasso legale si
riflette anche in tema di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n.
472/97. Infatti, a decorrere dal 01.01.2002 il soggetto che intende
regolarizzare le omissioni/irregolarità commesse, semprechè non gli sia stata
contestata l'infrazione, potrà farlo versando gli interessi moratori calcolati
applicando il nuovo tasso legale.
N.B.
In
presenza di un ravvedimento operoso relativo a violazioni commesse nel corso del
2001, gli interessi dovranno essere calcolati facendo riferimento ai tassi
applicabili nei rispettivi anni (3,5% nel 2001 e 3% nel 2002).
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
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