Lì,
21 gennaio 2002
CIRCOLARE 322/02
OGGETTO: L'AUMENTO DAL
13 AL 14% DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPS.
Il contributo previdenziale
dovuto alla gestione separata INPS, introdotto dalla Legge n. 335/95, per i
soggetti che non risultano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie,
viene incrementato di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota del 19%, come previsto dagli artt. 59, Legge n. 449/97 e 51, Legge
n. 488/99.
Dal 1° gennaio 2002 per tali
soggetti l'aliquota contributiva passa pertanto dal 13 al 14%.
INCREMENTO DELL'ALIQUOTA
CONTRIBUTIVA
La Legge n. 488/99 ha disposto
un'accelerazione al prelievo INPS per gli iscritti alla gestione separata, per
cui l'originario aumento biennale dello 0,5% è stato fissato all'1%, a
decorrere dal 1° gennaio 2000 fino così a raggiungere l'aliquota stabilita del
19% nel 2014 anziché, come inizialmente previsto, nel 2028.
Di conseguenza dal 1° gennaio 2002 il contributo previdenziale sale al 13,5%, cui
va ad aggiungersi la quota pari allo 0,5% prevista per il finanziamento
dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli
assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.
L'aliquota
contributiva
complessiva passa quindi al 14% e va
applicata nei periodi d'imposta 2002 e 2003, per poi passare dal 1° gennaio
2004 al 15%.
SOGGETTI INTERESSATI
L'aumento contributivo
riguarda esclusivamente i soggetti
che non risultano iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie.
È utile ricordare che sono
tre le categorie di soggetti attualmente interessate alla disciplina del
contributo previdenziale dovuto alla gestione separata dell'INPS:
§
I titolari
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47,
comma 1, lettera c-bis), TUIR.
N.B. Come noto dal 2001 i redditi
di collaborazione coordinata e continuativa non sono più qualificati come
redditi di lavoro autonomo disciplinati dall'art. 49, TUIR ma redditi assimilati
al lavoro dipendente.
Ai fini previdenziali,
tuttavia, l'assimilazione del reddito da collaborazione coordinata e
continuativa a quello di lavoro dipendente non influisce sull'obbligo di
iscrizione alla gestione separata dell'INPS (10-14%) ma determina effetti sulla
modalità di determinazione del contributo stesso.
§
I soggetti
che esercitano in via abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, senza essere iscritti ad albi o elenchi
professionali oppure iscritti ad albi o elenchi professionali che non hanno allo
stato attuale una cassa previdenziale;
§
Gli incaricati
alla vendita a domicilio.
Interessati all'aumento
dell'aliquota sono, come sopra accennato, i soggetti che non
risultano iscritti ad altra forma contributiva obbligatoria, quali, ad
esempio, i soggetti titolari esclusivamente di rapporti di collaborazione o i
lavoratori autonomi privi di cassa per l'attività professionale svolta.
Per i soggetti iscritti ad altra forma contributiva obbligatoria, invece,
l'aliquota contributiva INPS rimane fissata al 10%. Fra questi rientrano, ad esempio, il lavoratore dipendente
titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa oppure il
professionista iscritto ad una cassa previdenziale che esercita anche attività
di collaborazione (ad esempio, l'avvocato che contemporaneamente è anche
amministratore di una società).
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SOGGETTI
INTERESSATI |
CALCOLO
DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE |
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Collaboratori
coordinati e continuativi |
Il contributo dal 1°
gennaio 2002 è a carico: -
Del
collaboratore per 1/3, pari al
4,67% (14%) o 3,33% (10%); -
Del
committente per 2/3, quindi 9,33%
(14%) o 6,67% (10%); e deve essere calcolato
sulla stessa base imponibile determinata ai sensi dell'art. 48, TUIR. Si rammenta che il
versamento del contributo va effettuato direttamente dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del
compenso tramite il Mod. F24 (codici tributo CXX se 14%, C10 se 10%). |
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Professionisti
privi di copertura previdenziale |
La base imponibile è
determinata con gli stessi criteri previsti ai fini IRPEF (differenza fra
compensi percepiti e costi sostenuti). L'obbligo contributivo è a carico
del professionista il quale ha facoltà
di addebitare ai committenti una percentuale pari al 4% dei corrispettivi
lordi. Il versamento del contributo
segue la periodicità prevista per i pagamenti fiscali: -
Due versamenti in acconto (31.5 e 30.11); -
Un versamento a saldo entro il termine di
versamento del saldo IRPEF (31.5) |
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Incaricati
alla vendita a domicilio |
Per questi soggetti valgono
le disposizioni previste per i titolari di rapporti di collaborazione,
quindi il contributo del 10-14% si applica sul 100% del compenso
percepito, senza alcuna deduzione forfettaria. |
DECORRENZA DELL'AUMENTO
CONTRIBUTIVO
La nuova aliquota si applica ai
compensi corrisposti a partire dal 1° gennaio 2002 e, per effetto
dell'applicazione del principio di cassa, deve essere applicata anche
al compenso pagato nel 2002 riferito ad un'attività svolta durante il 2001.
In base a quanto precisato
dalla Circolare INPS 7 febbraio 1998, n. 34 circa il corretto assoggettamento
dei compensi corrisposti in occasione della istituzione della doppia aliquota
contributiva, anche se il compenso si riferisce a competenze anteriori al 1°
gennaio 2002, maturate in periodi d'imposta in cui il contribuente non risulta
iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria, va applicata la nuova
aliquota contributiva del 14%.
N.B. Tuttavia con l'applicazione
del principio di cassa allargato si
ritiene, in assenza di una precisazione dell'INPS, che ai compensi riferiti a
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa effettuate nel 2001, erogati
entro il 12.01.2002, sia applicabile
l'aliquota del 13% e i medesimi vadano riportati nel Mod. GLA/C-R relativo
al 2001, da presentare entro il 31.03.2002 (cartaceo) o 30.04.2002 (magnetico).
ESEMPIO 1
L'Ente corrisponde il compenso
relativo al mese di dicembre 2001 al proprio collaboratore (non iscritto al
altra cassa previdenziale) in data 16 gennaio 2002 si potrebbe applicare
l'aliquota contributiva vigente nel 2001 (13%).
ESEMPIO 2
Titolare di un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (insegnante di corsi in lingua
straniera) riceve in data 2 febbraio 2002 un compenso di euro 1.000 relativo
alle prestazioni di gennaio. A tale compenso si applicherà la nuova aliquota
contributiva del 14%.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.