Lì, 21 gennaio 2002

CIRCOLARE 322/02

OGGETTO: L'AUMENTO DAL 13 AL 14% DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPS.

Il contributo previdenziale dovuto alla gestione separata INPS, introdotto dalla Legge n. 335/95, per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, viene incrementato di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%, come previsto dagli artt. 59, Legge n. 449/97 e 51, Legge n. 488/99.

Dal 1° gennaio 2002 per tali soggetti l'aliquota contributiva passa pertanto dal 13 al 14%.

INCREMENTO DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

La Legge n. 488/99 ha disposto un'accelerazione al prelievo INPS per gli iscritti alla gestione separata, per cui l'originario aumento biennale dello 0,5% è stato fissato all'1%, a decorrere dal 1° gennaio 2000 fino così a raggiungere l'aliquota stabilita del 19% nel 2014 anziché, come inizialmente previsto, nel 2028.

Di conseguenza dal 1° gennaio 2002 il contributo previdenziale sale al 13,5%, cui va ad aggiungersi la quota pari allo 0,5% prevista per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.

L'aliquota contributiva complessiva passa quindi al 14% e va applicata nei periodi d'imposta 2002 e 2003, per poi passare dal 1° gennaio 2004 al 15%.

SOGGETTI INTERESSATI

L'aumento contributivo riguarda esclusivamente i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

È utile ricordare che sono tre le categorie di soggetti attualmente interessate alla disciplina del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata dell'INPS:

§        I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), TUIR.

N.B. Come noto dal 2001 i redditi di collaborazione coordinata e continuativa non sono più qualificati come redditi di lavoro autonomo disciplinati dall'art. 49, TUIR ma redditi assimilati al lavoro dipendente.

Ai fini previdenziali, tuttavia, l'assimilazione del reddito da collaborazione coordinata e continuativa a quello di lavoro dipendente non influisce sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS (10-14%) ma determina effetti sulla modalità di determinazione del contributo stesso.

§        I soggetti che esercitano in via abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, senza essere iscritti ad albi o elenchi professionali oppure iscritti ad albi o elenchi professionali che non hanno allo stato attuale una cassa previdenziale;

§        Gli incaricati alla vendita a domicilio.

Interessati all'aumento dell'aliquota sono, come sopra accennato, i soggetti che non risultano iscritti ad altra forma contributiva obbligatoria, quali, ad esempio, i soggetti titolari esclusivamente di rapporti di collaborazione o i lavoratori autonomi privi di cassa per l'attività professionale svolta.

Per i soggetti iscritti ad altra forma contributiva obbligatoria, invece, l'aliquota contributiva INPS rimane fissata al 10%. Fra questi rientrano, ad esempio, il lavoratore dipendente titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa oppure il professionista iscritto ad una cassa previdenziale che esercita anche attività di collaborazione (ad esempio, l'avvocato che contemporaneamente è anche amministratore di una società).

SOGGETTI INTERESSATI

CALCOLO DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

 

 

 

 

 

Collaboratori coordinati e continuativi

Il contributo dal 1° gennaio 2002 è a carico:

-        Del collaboratore per 1/3, pari al 4,67% (14%) o 3,33% (10%);

-        Del committente per 2/3, quindi 9,33% (14%) o 6,67% (10%);

e deve essere calcolato sulla stessa base imponibile determinata ai sensi dell'art. 48, TUIR.

Si rammenta che il versamento del contributo va effettuato direttamente dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso tramite il Mod. F24 (codici tributo CXX se 14%, C10 se 10%).

 

 

 

 

Professionisti privi di copertura previdenziale

La base imponibile è determinata con gli stessi criteri previsti ai fini IRPEF (differenza fra compensi percepiti e costi sostenuti). L'obbligo contributivo è a carico del professionista il quale ha facoltà di addebitare ai committenti una percentuale pari al 4% dei corrispettivi lordi.

Il versamento del contributo segue la periodicità prevista per i pagamenti fiscali:

-        Due versamenti in acconto (31.5 e 30.11);

-        Un versamento a saldo entro il termine di versamento del saldo IRPEF (31.5)

 

Incaricati alla vendita a domicilio

Per questi soggetti valgono le disposizioni previste per i titolari di rapporti di collaborazione, quindi il contributo del 10-14% si applica sul 100% del compenso percepito, senza alcuna deduzione forfettaria.

DECORRENZA DELL'AUMENTO CONTRIBUTIVO

La nuova aliquota si applica ai compensi corrisposti a partire dal 1° gennaio 2002 e, per effetto dell'applicazione del principio di cassa, deve essere applicata anche al compenso pagato nel 2002 riferito ad un'attività svolta durante il 2001.

In base a quanto precisato dalla Circolare INPS 7 febbraio 1998, n. 34 circa il corretto assoggettamento dei compensi corrisposti in occasione della istituzione della doppia aliquota contributiva, anche se il compenso si riferisce a competenze anteriori al 1° gennaio 2002, maturate in periodi d'imposta in cui il contribuente non risulta iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria, va applicata la nuova aliquota contributiva del 14%.

N.B. Tuttavia con l'applicazione del principio di cassa allargato si ritiene, in assenza di una precisazione dell'INPS, che ai compensi riferiti a prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa effettuate nel 2001, erogati entro il 12.01.2002, sia applicabile l'aliquota del 13% e i medesimi vadano riportati nel Mod. GLA/C-R relativo al 2001, da presentare entro il 31.03.2002 (cartaceo) o 30.04.2002 (magnetico).

ESEMPIO 1

L'Ente corrisponde il compenso relativo al mese di dicembre 2001 al proprio collaboratore (non iscritto al altra cassa previdenziale) in data 16 gennaio 2002 si potrebbe applicare l'aliquota contributiva vigente nel 2001 (13%).

ESEMPIO 2

Titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (insegnante di corsi in lingua straniera) riceve in data 2 febbraio 2002 un compenso di euro 1.000 relativo alle prestazioni di gennaio. A tale compenso si applicherà la nuova aliquota contributiva del 14%.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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