Lì,
21 gennaio 2002
CIRCOLARE 321/02
OGGETTO: LA
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI (DPR 7.12.2001 n. 435, DPR 22.7.1998
n. 322)
Il DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato sulla G.U. n. 292 del
17.12.2001 contiene una serie di modifiche al DPR n. 322/98 relativamente alle
modalità e ai termini di presentazione delle dichiarazioni, nonché altre norme
che sopprimono o semplificano taluni adempimenti fiscali.
Si analizzano schematicamente
le principali novità introdotte dal c.d. "Regolamento sulle
semplificazioni".
LIQUIDAZIONE E DICHIARAZIONE
IVA PERIODICA
L'art. 11, DPR n. 435/2001,
abrogando gli artt. 2, 2-bis e 2-ter, DPR n. 100/98, sopprime, a decorrere dalle
liquidazioni del 2002, l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica
IVA. Contemporaneamente, l'art. 9 del Regolamento, introducendo il nuovo art.
8-bis nel DPR n. 322/98, istituisce l'obbligo di una comunicazione sintetica dei dati relativi all'IVA riferiti all'anno
solare precedente. Tale comunicazione sarà presentata la prima volta entro il 28
febbraio 2003.
Ulteriori modifiche agli
adempimenti IVA riguardano la soppressione
dell'obbligo di annotare nei registri IVA la liquidazione periodica e i relativi
estremi di versamento. Va tuttavia evidenziato, che il contribuente è
tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione
dell'IVA del periodo di riferimento a seguito di espressa richiesta
dell'Ufficio.
Viene soppresso l'obbligo di
annotare nel registro degli acquisti il credito
IVA:
§
Risultante dalla dichiarazione
annuale da portare in detrazione nell'anno successivo;
§
Da computare in detrazione a
seguito del provvedimento di diniego del rimborso.
SEMPLIFICAZIONE PER LA TENUTA
DEI REGISTRI
Contabilità
ordinaria
I contribuenti in contabilità
ordinaria hanno facoltà di non tenere i
registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili qualora:
1.
Le
registrazioni siano effettuate nel libro giornale entro i termini previsti dalla
normativa IVA (ossia entro il termine per effettuare la liquidazione
dell'imposta);
2.
Siano
forniti, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, i dati IVA in forma
sistematica.
Contabilità
semplificata
I contribuenti in contabilità
semplificata possono non tenere il libro dei beni ammortizzabili qualora i
relativi dati siano forniti, se richiesti, all'Amministrazione Finanziaria. In
pratica per i contribuenti in semplificata non sarà più necessario stampare il
libro dei beni ammortizzabili, essendo sufficiente la sola memorizzazione dei
dati su supporto informatico.
Esercenti
arti e professioni
Gli esercenti arti e
professioni godono della suddetta semplificazione inerente il libro dei beni
ammortizzabili se in contabilità semplificata, nonché quella relativa ai
registri IVA se seguono le annotazioni nel registro cronologico entro i termini
previsti dalla normativa IVA.
REGISTRAZIONE DEI
CORRISPETTIVI
Le operazioni certificate da scontrino
fiscale o ricevuta fiscale possono essere annotate anche con un'unica
registrazione nel registro dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese
successivo. Al fine di fruire della citata semplificazione non è necessaria, come originariamente previsto dal DPR n. 695/96, l'allegazione
degli scontrini giornalieri.
La semplificazione in esame
consente di evitare l'annotazione giornaliera sul registro dei corrispettivi.
N.B.
I Comuni, essendo esonerati dall'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale,
dovranno continuare ad annotare giornalmente i corrispettivi.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE
L'art. 17 del Regolamento
stabilisce i termini di versamento del saldo e degli acconti dovuti in base alle
dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP.
Per le persone fisiche e le società di persone e soggetti equiparati il termine è fissato al 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione sia con riferimento all'IRPEF che all'IRAP.
Per i soggetti IRPEG il
versamento del saldo dell'IRPEG e dell'IRAP è effettuato entro
il 7° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (per le attività
commerciali).
Gli acconti devono essere
versati rispettivamente entro il termine previsto per il saldo dell'anno
precedente ed entro il mese di novembre oppure entro l'undicesimo mese
dell'esercizio.
Qualora il versamento della
prima rata non superi L. 200.000 il versamento può essere effettuato in unica
soluzione.
|
Termini
di versamento |
||||||
|
Soggetti |
SALDO |
1°
ACCONTO (40%) |
2°
ACCONTO (60%) |
|||
|
IRPEF
IRPEG |
IRAP |
IRPEF
IRPEG |
IRAP |
IRPEF
IRPEG |
IRAP |
|
|
Persone fisiche |
31.5 |
31.5 |
31.5 |
31.5 |
30.11 |
30.11 |
|
Società
di persone ed equiparati |
---- |
31.5 |
---- |
31.5 |
---- |
30.11 |
|
Soggetti
IRPEG ed ENTI PUBBLICI con esercizio 1.1 - 31.12 |
31.7 |
31.7 |
31.7 |
31.7 |
30.11 |
30.11 |
|
Soggetti
IRPEG con esercizio non coincidente con l'anno solare |
7° mese chiusura esercizio |
7° mese chiusura esercizio |
7° mese chiusura esercizio |
7° mese chiusura esercizio |
11° mese chiusura esercizio |
11° mese chiusura esercizio |
RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI
DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
Le certificazioni dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati (mod. CUD), dei redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi, prescritte dall'art. 7/bis, DPR n. 600/73, devono
essere rilasciate entro il 31 marzo, anziché entro il 28 febbraio. Di
conseguenza, già le certificazioni relative all'anno 2001 potranno essere
rilasciate entro il 31 marzo 2002 (termine differito al 2 aprile 2002).
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.