Lì, 21 gennaio 2002

CIRCOLARE 321/02

OGGETTO: LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI (DPR 7.12.2001 n. 435, DPR 22.7.1998 n. 322)

Il  DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2001 contiene una serie di modifiche al DPR n. 322/98 relativamente alle modalità e ai termini di presentazione delle dichiarazioni, nonché altre norme che sopprimono o semplificano taluni adempimenti fiscali.

Si analizzano schematicamente le principali novità introdotte dal c.d. "Regolamento sulle semplificazioni".

LIQUIDAZIONE E DICHIARAZIONE IVA PERIODICA

L'art. 11, DPR n. 435/2001, abrogando gli artt. 2, 2-bis e 2-ter, DPR n. 100/98, sopprime, a decorrere dalle liquidazioni del 2002, l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica IVA. Contemporaneamente, l'art. 9 del Regolamento, introducendo il nuovo art. 8-bis nel DPR n. 322/98, istituisce l'obbligo di una comunicazione sintetica dei dati relativi all'IVA riferiti all'anno solare precedente. Tale comunicazione sarà presentata la prima volta entro il 28 febbraio 2003.

Ulteriori modifiche agli adempimenti IVA riguardano la soppressione dell'obbligo di annotare nei registri IVA la liquidazione periodica e i relativi estremi di versamento. Va tuttavia evidenziato, che il contribuente è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione dell'IVA del periodo di riferimento a seguito di espressa richiesta dell'Ufficio.

Viene soppresso l'obbligo di annotare nel registro degli acquisti il credito IVA:

§       Risultante dalla dichiarazione annuale da portare in detrazione nell'anno successivo;

§       Da computare in detrazione a seguito del provvedimento di diniego del rimborso.

SEMPLIFICAZIONE PER LA TENUTA DEI REGISTRI

Contabilità ordinaria

I contribuenti in contabilità ordinaria hanno facoltà di non tenere i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili qualora:

1.     Le registrazioni siano effettuate nel libro giornale entro i termini previsti dalla normativa IVA (ossia entro il termine per effettuare la liquidazione dell'imposta);

2.     Siano forniti, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, i dati IVA in forma sistematica.

Contabilità semplificata

I contribuenti in contabilità semplificata possono non tenere il libro dei beni ammortizzabili qualora i relativi dati siano forniti, se richiesti, all'Amministrazione Finanziaria. In pratica per i contribuenti in semplificata non sarà più necessario stampare il libro dei beni ammortizzabili, essendo sufficiente la sola memorizzazione dei dati su supporto informatico.

Esercenti arti e professioni

Gli esercenti arti e professioni godono della suddetta semplificazione inerente il libro dei beni ammortizzabili se in contabilità semplificata, nonché quella relativa ai registri IVA se seguono le annotazioni nel registro cronologico entro i termini previsti dalla normativa IVA.

REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Le operazioni certificate da scontrino fiscale o ricevuta fiscale possono essere annotate anche con un'unica registrazione nel registro dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo. Al fine di fruire della citata semplificazione non è necessaria, come originariamente previsto dal DPR n. 695/96, l'allegazione degli scontrini giornalieri.

La semplificazione in esame consente di evitare l'annotazione giornaliera sul registro dei corrispettivi.

N.B. I Comuni, essendo esonerati dall'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, dovranno continuare ad annotare giornalmente i corrispettivi.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE

L'art. 17 del Regolamento stabilisce i termini di versamento del saldo e degli acconti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP.

Per le persone fisiche e le società di persone e soggetti equiparati il termine è fissato al 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione sia con riferimento all'IRPEF che all'IRAP.

Per i soggetti IRPEG il versamento del saldo dell'IRPEG e dell'IRAP è effettuato entro il 7° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (per le attività commerciali).

Gli acconti devono essere versati rispettivamente entro il termine previsto per il saldo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre oppure entro l'undicesimo mese dell'esercizio.

Qualora il versamento della prima rata non superi L. 200.000 il versamento può essere effettuato in unica soluzione.

Termini di versamento

 

Soggetti

 

SALDO

1° ACCONTO (40%)

2° ACCONTO (60%)

IRPEF IRPEG

IRAP

IRPEF IRPEG

IRAP

IRPEF IRPEG

IRAP

Persone fisiche

31.5

31.5

31.5

31.5

30.11

30.11

Società di persone ed equiparati

 

----

 

31.5

 

----

 

31.5

 

----

 

30.11

Soggetti IRPEG ed ENTI PUBBLICI con esercizio 1.1 - 31.12

 

31.7

 

31.7

 

31.7

 

31.7

 

30.11

 

30.11

Soggetti IRPEG con esercizio non coincidente con l'anno solare

 

7° mese chiusura esercizio

 

7° mese chiusura esercizio

 

7° mese chiusura esercizio

 

7° mese chiusura esercizio

 

11° mese chiusura esercizio

 

11° mese chiusura esercizio

RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (mod. CUD), dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prescritte dall'art. 7/bis, DPR n. 600/73, devono essere rilasciate entro il 31 marzo, anziché entro il 28 febbraio. Di conseguenza, già le certificazioni relative all'anno 2001 potranno essere rilasciate entro il 31 marzo 2002 (termine differito al 2 aprile 2002).

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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