Lì,
21 gennaio 2002
CIRCOLARE 320/02
OGGETTO: EURO - IL
DEFINITIVO PASSAGGIO E I RECENTI CHIARIMENTI MINISTERIALI
A pochissimi giorni dalla
definitiva entrata in vigore dell'euro, l'Agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 106/E del 21.12.2001, è intervenuta a fornire nuovi chiarimenti,
prendendo in considerazione gli aspetti connessi con la fatturazione, la
conversione della contabilità, le dichiarazioni fiscali, gli adempimenti dei
sostituti d'imposta, ecc..
In ogni caso, per quanto
compatibili, continuano ad esplicare effetto anche le precisazioni contenute
nell'ambito della circolare n. 291/E del 23.12.1998.
MODALITA' DI ARROTONDAMENTO
DEGLI IMPORTI
In mancanza di norme
specifiche che siano intervenute a modificare gli importi espressi in lire
all'interno di disposizioni di legge, detti importi si intendono automaticamente convertiti in euro con l'applicazione del tasso
fisso di conversione pari a 1.936,27 e arrotondamento con due o più decimali a
seconda che siano qualificabili come "importi finali" (autonomi
importi da pagare/contabilizzare) o "importi intermedi".
In particolare, gli importi
contenuti nelle disposizioni relative alle imposte dirette e all'IVA dovranno
essere convertiti arrotondando il risultato al centesimo di euro.
Scaglione
di reddito
Per effetto di quanto disposto
dall'art. 2, comma 7, Legge n. 448/2001 (Finanziaria per il 2002), per il
periodo d'imposta 2002 rimangono in vigore le aliquote previste per il 2001.
La Circolare n. 106/E conferma
l'ammontare degli scaglioni di reddito, come riportati nella ns. circolare n.
319/02.
Detrazioni
d'imposta
Al fine di determinare
l'importo delle detrazioni spettanti per il 2001 è necessario dividere gli
importi in lire previsti dagli artt. 12 e 13, TUIR per il tasso di conversione,
arrotondando il risultato al centesimo di euro.
Così, ad esempio, la
detrazione prevista per il coniuge a carico in presenza di un reddito
complessivo fino a euro 15.493,71 è pari a euro 546,18.
In ogni caso, gli importi
convertiti saranno indicati nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi.
ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO
D'IMPOSTA
Con riferimento agli
adempimenti a carico dei sostituti d'imposta, vengono confermate le istruzioni
già fornite nell'ambito della citata Circolare ministeriale n. 291/E.
Tali soggetti pertanto, nella
determinazione delle ritenute d'acconto e delle detrazioni spettanti, devono
provvedere al ragguaglio degli importi in euro al periodo di paga.
Poiché in conseguenza del
ragguaglio si potrebbero ottenere importi decimali, i sostituti possono utilizzare un numero di cifre dopo la virgola a scelta.
Gli importi non concessi in
ciascun periodo di paga o attribuiti in misura superiore al dovuto per effetto
degli arrotondamenti operati, devono essere memorizzati ed attribuiti (o
compensati), con arrotondamento al centesimo, in sede di conguaglio o di
cessazione del rapporto di lavoro.
Retribuzioni
del mese di dicembre 2001
Le retribuzioni
del mese di dicembre 2001 corrisposte nel mese di gennaio 2002, devono
essere riportate nella busta paga e nel libro paga in euro. Tuttavia, qualora la
retribuzione venga corrisposta entro il
12.1.2002, la busta paga può essere redatta in lire.
Conguaglio
di fine anno
Può essere effettuato in
lire, convertendo in euro il solo importo da trattenere.
La determinazione delle
ritenute da versare a gennaio 2002, relative alle retribuzioni corrisposte a
dicembre 2001, può avvenire in lire, convertendo in euro l'imposta dovuta.
Certificazione
delle ritenute di lavoro autonomo
La certificazione dei redditi
e delle ritenute rilasciate per i compensi corrisposti nel 2001 ai lavoratori
autonomi può essere rilasciata sia il
lire che in euro.
Tutti gli importi indicati
nelle certificazioni devono essere espressi nella stessa valuta. In ogni caso,
l'ammontare totale dell'imponibile e delle ritenute può, in aggiunta, essere
riportato anche in euro.
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
Fatturazione
e certificazione dei corrispettivi.
Dall'1.1.2002, tutti i
documenti contabili e fiscali devono essere emessi in euro, con indicazione dei
due decimali dopo la virgola, anche se gli stessi sono pari a zero.
Relativamente alle fatture, è
precisato che eventuali importi intermedi (quali, ad esempio, il prezzo unitario
di un prodotto) possono essere indicati con un maggior numero di decimali.
L'IVA deve essere arrotondata
al centesimo di euro con le regole previste dal Regolamento Ce n. 1103/97 ossia
tenendo conto della terza cifra decimale:
§
Se è compresa tra 0 e 4 si
arrotonda per difetto,
§
Se è compresa tra 5 e 9 si
arrotonda per eccesso.
Non trova più applicazione il
disposto previsto dall'art. 21, DPR n. 633/72 secondo il quale l'arrotondamento
deve essere effettuato "alla lira delle frazioni inferiori".
Attività
di spettacolo e intrattenimento
Relativamente alla
compilazione della distinta d'incasso
per la determinazione dell'IVA dovuta, il Ministero precisa che gli importi
unitari dei tributi relativi ai singoli biglietti d'ingresso sono da considerare
importi autonomi, da indicare sulla stessa con due soli decimali.
VALORI BOLLATI
Le marche da bollo, le
cambiali, ecc. che riportano l'indicazione
solo in lire, potranno essere utilizzate
fino al 28.02.2002. Gli atti, documenti e registri sui quali i valori in
lire siano stati applicati entro tale data, manterranno efficacia anche
successivamente.
Dopo
il 28.02.2002 potranno
essere utilizzati valori bollati con importi espressi
esclusivamente in euro.
Per tabaccai e rivenditori
autorizzati è prevista la restituzione dei valori bollati in lire entro il
28.02.2002, ottenendo in cambio valori bollati con importo espresso anche in
euro. Tale possibilità è invece esclusa per gli altri soggetti (ad esempio, i
privati, le imprese, ecc.).
SANZIONI E RAVVEDIMENTO
OPEROSO
Sanzioni
in misura fissa
Le sanzioni espresse in lire
in misura fissa devono essere convertite in euro e arrotondate con eliminazione
delle cifre dopo la virgola (troncamento).
ESEMPIO
La sanzione da L. 500.000 a L.
2.000.000 prevista dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 471/97 per l'ipotesi di
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è convertita
rispettivamente in euro 258 (ossia euro 258,23 con arrotondamento per
troncamento) e euro 1.032 (ossia euro 1.032,91 con arrotondamento per
troncamento).
Nell'ipotesi di ravvedimento
operoso entro 90 giorni, la sanzione ridotta (1/8 del minimo edittale) è così
determinata:
L. 500.000 : 1.936,27 = euro
258,23 x 1/8 = euro 32,278… arrot. euro 32,00
Sanzione
in misura proporzionale
Le sanzioni espresse come
percentuale da calcolare su un dato importo devono essere convertite con
arrotondamento alla seconda cifra decimale.
ESEMPIO
Omesso versamento dell'IVA
relativa al mese di dicembre 2001 di L. 5.000.000. La relativa sanzione, pari al
30% dell'imposta non versata, come previsto dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/97 è
così determinata:
L. 5.000.000 : 1.936,27 = euro
2.582,2844… arrot. euro 2.582,28
Euro 2.582,28 x 30% = euro
774,684 arrot. euro 774,68
Utilizzando il ravvedimento
operoso entro 30 giorni, l'ammontare della sanzione ridotta (3,75% del minimo
edittale) è pari a:
Euro 2.582,28 x 3,75% = euro
96,835… arrot. 96,84.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.