Lì, 21 gennaio 2002

CIRCOLARE 320/02

OGGETTO: EURO - IL DEFINITIVO PASSAGGIO E I RECENTI CHIARIMENTI MINISTERIALI

A pochissimi giorni dalla definitiva entrata in vigore dell'euro, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 106/E del 21.12.2001, è intervenuta a fornire nuovi chiarimenti, prendendo in considerazione gli aspetti connessi con la fatturazione, la conversione della contabilità, le dichiarazioni fiscali, gli adempimenti dei sostituti d'imposta, ecc..

In ogni caso, per quanto compatibili, continuano ad esplicare effetto anche le precisazioni contenute nell'ambito della circolare n. 291/E del 23.12.1998.

MODALITA' DI ARROTONDAMENTO DEGLI IMPORTI

In mancanza di norme specifiche che siano intervenute a modificare gli importi espressi in lire all'interno di disposizioni di legge, detti importi si intendono automaticamente convertiti in euro con l'applicazione del tasso fisso di conversione pari a 1.936,27 e arrotondamento con due o più decimali a seconda che siano qualificabili come "importi finali" (autonomi importi da pagare/contabilizzare) o "importi intermedi".

In particolare, gli importi contenuti nelle disposizioni relative alle imposte dirette e all'IVA dovranno essere convertiti arrotondando il risultato al centesimo di euro.

Scaglione di reddito

Per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 7, Legge n. 448/2001 (Finanziaria per il 2002), per il periodo d'imposta 2002 rimangono in vigore le aliquote previste per il 2001.

La Circolare n. 106/E conferma l'ammontare degli scaglioni di reddito, come riportati nella ns. circolare n. 319/02.

Detrazioni d'imposta

Al fine di determinare l'importo delle detrazioni spettanti per il 2001 è necessario dividere gli importi in lire previsti dagli artt. 12 e 13, TUIR per il tasso di conversione, arrotondando il risultato al centesimo di euro.

Così, ad esempio, la detrazione prevista per il coniuge a carico in presenza di un reddito complessivo fino a euro 15.493,71 è pari a euro 546,18.

In ogni caso, gli importi convertiti saranno indicati nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi.

ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Con riferimento agli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta, vengono confermate le istruzioni già fornite nell'ambito della citata Circolare ministeriale n. 291/E.

Tali soggetti pertanto, nella determinazione delle ritenute d'acconto e delle detrazioni spettanti, devono provvedere al ragguaglio degli importi in euro al periodo di paga.

Poiché in conseguenza del ragguaglio si potrebbero ottenere importi decimali, i sostituti possono utilizzare un numero di cifre dopo la virgola a scelta.

Gli importi non concessi in ciascun periodo di paga o attribuiti in misura superiore al dovuto per effetto degli arrotondamenti operati, devono essere memorizzati ed attribuiti (o compensati), con arrotondamento al centesimo, in sede di conguaglio o di cessazione del rapporto di lavoro.

Retribuzioni del mese di dicembre 2001

Le retribuzioni del mese di dicembre 2001 corrisposte nel mese di gennaio 2002, devono essere riportate nella busta paga e nel libro paga in euro. Tuttavia, qualora la retribuzione venga corrisposta entro il 12.1.2002, la busta paga può essere redatta in lire.

Conguaglio di fine anno

Può essere effettuato in lire, convertendo in euro il solo importo da trattenere.

La determinazione delle ritenute da versare a gennaio 2002, relative alle retribuzioni corrisposte a dicembre 2001, può avvenire in lire, convertendo in euro l'imposta dovuta.

Certificazione delle ritenute di lavoro autonomo

La certificazione dei redditi e delle ritenute rilasciate per i compensi corrisposti nel 2001 ai lavoratori autonomi può essere rilasciata sia il lire che in euro.

Tutti gli importi indicati nelle certificazioni devono essere espressi nella stessa valuta. In ogni caso, l'ammontare totale dell'imponibile e delle ritenute può, in aggiunta, essere riportato anche in euro.

ADEMPIMENTI AI FINI IVA

Fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

Dall'1.1.2002, tutti i documenti contabili e fiscali devono essere emessi in euro, con indicazione dei due decimali dopo la virgola, anche se gli stessi sono pari a zero.

Relativamente alle fatture, è precisato che eventuali importi intermedi (quali, ad esempio, il prezzo unitario di un prodotto) possono essere indicati con un maggior numero di decimali.

L'IVA deve essere arrotondata al centesimo di euro con le regole previste dal Regolamento Ce n. 1103/97 ossia tenendo conto della terza cifra decimale:

§       Se è compresa tra 0 e 4 si arrotonda per difetto,

§       Se è compresa tra 5 e 9 si arrotonda per eccesso.

Non trova più applicazione il disposto previsto dall'art. 21, DPR n. 633/72 secondo il quale l'arrotondamento deve essere effettuato "alla lira delle frazioni inferiori".

Attività di spettacolo e intrattenimento

Relativamente alla compilazione della distinta d'incasso per la determinazione dell'IVA dovuta, il Ministero precisa che gli importi unitari dei tributi relativi ai singoli biglietti d'ingresso sono da considerare importi autonomi, da indicare sulla stessa con due soli decimali.

VALORI BOLLATI

Le marche da bollo, le cambiali, ecc. che riportano l'indicazione solo in lire, potranno essere utilizzate fino al 28.02.2002. Gli atti, documenti e registri sui quali i valori in lire siano stati applicati entro tale data, manterranno efficacia anche successivamente.

Dopo il 28.02.2002 potranno essere utilizzati valori bollati con importi espressi esclusivamente in euro.

Per tabaccai e rivenditori autorizzati è prevista la restituzione dei valori bollati in lire entro il 28.02.2002, ottenendo in cambio valori bollati con importo espresso anche in euro. Tale possibilità è invece esclusa per gli altri soggetti (ad esempio, i privati, le imprese, ecc.).

 

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Sanzioni in misura fissa

Le sanzioni espresse in lire in misura fissa devono essere convertite in euro e arrotondate con eliminazione delle cifre dopo la virgola (troncamento).

ESEMPIO

La sanzione da L. 500.000 a L. 2.000.000 prevista dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 471/97 per l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è convertita rispettivamente in euro 258 (ossia euro 258,23 con arrotondamento per troncamento) e euro 1.032 (ossia euro 1.032,91 con arrotondamento per troncamento).

Nell'ipotesi di ravvedimento operoso entro 90 giorni, la sanzione ridotta (1/8 del minimo edittale) è così determinata:

L. 500.000 : 1.936,27 = euro 258,23 x 1/8 = euro 32,278… arrot. euro 32,00

Sanzione in misura proporzionale

Le sanzioni espresse come percentuale da calcolare su un dato importo devono essere convertite con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

ESEMPIO

Omesso versamento dell'IVA relativa al mese di dicembre 2001 di L. 5.000.000. La relativa sanzione, pari al 30% dell'imposta non versata, come previsto dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/97 è così determinata:

L. 5.000.000 : 1.936,27 = euro 2.582,2844… arrot. euro 2.582,28

Euro 2.582,28 x 30% = euro 774,684 arrot. euro 774,68

Utilizzando il ravvedimento operoso entro 30 giorni, l'ammontare della sanzione ridotta (3,75% del minimo edittale) è pari a:

Euro 2.582,28 x 3,75% = euro 96,835… arrot. 96,84.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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