Lì, 21 gennaio 2002

CIRCOLARE 319/02

OGGETTO: LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2002 (Legge 28.12.2001 n. 448)

E' stata pubblicata sul S.O. n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2001, la Legge Finanziaria 2002. Di seguito si riassumono le disposizioni fiscali più interessanti, in vigore a decorrere dall'1.1.2002, che verranno successivamente approfondite nell'ambito di specifiche circolari.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - ART. 2, COMMI 1 E 2

E' stato previsto un nuovo metodo di attribuzione della detrazione per figli a carico sulla base del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a suo carico. Nel caso in cui per limiti di reddito ovvero numero di figli a carico non sia possibile beneficiare della maggiore detrazione prevista, rimangono confermati gli importi delle detrazioni già previsti per il 2002 dalla Legge finanziaria 2001.

Per il periodo di imposta 2002 l'ammontare della detrazione spettante per ogni figlio o altro familiare a carico ammonta a 285,08 EURO (pari a L. 552.000)

Qualora il reddito complessivo non superi 51.645,69 EURO (pari a L. 100 milioni):

§        Il valore passa da 285,08 EURO (pari a L. 552.000) a 303,68 EURO (pari a L. 588.000)

§        Il valore passa da 303,68 EURO (pari a L. 588.000) a 336,73 EURO (pari a L. 652.000) per i figli successivi al primo.

Rimane altresì confermata l'ulteriore detrazione annua di 123,95 EURO (pari a L. 240.000) per ogni figlio a carico di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni sopra indicate, compresa quella aggiuntiva per figli minori di 3 anni, sono sostituite dalla detrazione di 516,46 EURO (pari a L. 1.000.000) per ogni figlio a carico qualora:

§        Il contribuente abbia un reddito complessivo non superiore a 36.151,98 EURO (pari a L. 70 milioni) ed almeno un figlio a carico, ovvero

§        Il contribuente abbia un reddito complessivo superiore a 36.151,98 EURO (pari a L. 70 milioni) ma non superiore a 41.316,55 EURO (pari a L. 80 milioni) ed almeno due figli a carico, ovvero

§        Il contribuente abbia un reddito complessivo superiore a 41.316,55 EURO (pari a L. 80 milioni) ma non superiore a 46.481,12 EURO (pari a L. 90 milioni) ed almeno tre figli a carico, ovvero

§        Il contribuente abbia almeno quattro figli a carico senza alcun limite di reddito.

 

ALIQUOTE IRPEF - ART. 2, COMMA 6

Per il 2002 è stata sospesa la disposizione, contenuta nella Finanziaria 2001, che prevedeva la riduzione delle aliquote IRPEF.

Le aliquote per il 2002, saranno pertanto le stesse applicate per il 2001 ossia le seguenti.

 

 

Fasce di reddito

Fino a

10.329,14 Euro

(20 milioni)

Oltre

10.329,14 Euro

(20 milioni)

e fino a

15.493,71 Euro

(30 milioni)

 Oltre

15.493,71 Euro

(30 milioni)

e fino a

30.987,41 Euro

(60 milioni)

Oltre

30.987,41 Euro

(60 milioni)

e fino a

69.721,68 Euro

(135 milioni)

Oltre

69.721,68 Euro

(135 milioni)

 

Aliquote IRPEF

 

18%

 

24%

 

32%

 

39%

 

45%

VALORE DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA - ART. 7

Un'interessante novità riguarda la possibilità, per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e più in generale per i soggetti che possiedono, non in regime d'impresa, all'1.1.2002 terreni edificabili e agricoli come identificati all'art. 81, comma 1, lett. a) e b), TUIR, di affrancare il valore degli stessi a tale data.

All'atto della cessione del terreno, ai fini della determinazione della plusvalenza, sarà possibile assumere, in luogo del costo d'acquisto, il valore all'1.1.2002, determinato in base a una perizia giurata di stima redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, ecc.. La perizia dovrà essere predisposta e giurata entro il 30.9.2002.

L'affrancamento richiede il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 4% del valore di stima da effettuarsi in unica soluzione entro il 30.9.2002 o in tre rate annuali di pari importo.

SOPPRESSIONE INVIM - ART. 8

E' anticipata di un anno la soppressione dell'INVIM. Tale imposta non sarà infatti dovuta sui trasferimenti posti in essere a partire dall'1.1.2002.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - DETRAZIONE 36% - ART. 9

E' stata prorogata al 31.12.2002 la detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione riferita alle spese sostenute in tale periodo dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

E' prevista una particolarità riguardante la determinazione del limite massimo delle spese agevolabili. Infatti, se i lavori realizzati nel 2002 consistono in una mera prosecuzione di lavori iniziati in periodi precedenti, al fine del computo del limite massimo delle spese agevolabili (L. 150.000.000), si tiene conto anche delle spese sostenute in precedenza.

L'agevolazione è estesa anche agli interventi di recupero effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione entro il 31.12.2002 su interi fabbricati, a condizione che l'immobile venga venduto entro il 30.06.2003.

In tale ipotesi il beneficio spetta all'acquirente dell'unità immobiliare in misura pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, determinato in misura pari al 25% del prezzo risultante dall'atto di compravendita, tenendo presente comunque l'importo massimo di spesa agevolabile.

ALIQUOTA IVA 10% - ART. 9, COMMA 3

Fino al 31.12.2002 sarà possibile fruire dell'aliquota IVA del 10% relativamente:

§        Agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa (ciò è connesso con la proroga della detrazione del 36%);

§        Alle prestazioni di assistenza domiciliare erogate a soggetti svantaggiati (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, soggetti affetti da malattie mentali, disabili psicofisici, minori disagiati) da imprese e da organismi non aventi finalità di assistenza sociale.

REGOLARIZZAZIONE LAVORO SOMMERSO - ART. 9, COMMA 15

Relativamente alla regolarizzazione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 383/2001 (Manovra dei 100 giorni) sono previste le seguenti novità:

1.     Il termine di presentazione della dichiarazione di emersione è fissato al 30.06.2002;

2.     I periodi di applicazione del regime fiscale e previdenziale agevolato sono quello in corso alla data del 25.10.2001 e i due successivi (generalmente quindi il triennio 2001-2003);

3.     È esclusa l'applicazione dell'IRAP fino a concorrenza dell'incremento del reddito dichiarato;

4.     Il versamento della contribuzione e dell'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo possono essere versate in un'unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in 24 rate mensili, maggiorate degli interessi legali.

 

IMPOSTA SULLE INSEGNE - ART. 10

È soppressa l'imposta di pubblicità sulle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ART. 12

È modificato l'oggetto della giurisdizione tributaria previsto dall'art. 2, D.Lgs. n. 546/92. In luogo dell'elencazione specifica dei tributi ricompresi nella giurisdizione delle commissioni tributarie è ora previsto che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il CSSN, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio". Sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di mora.

ACCERTAMENTI ICI - ART. 27, COMMA 9

Sono stati prorogati al 31.12.2002 i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI, scadenti al 31.12.2001, limitatamente agli anni 1998 e successivi.

È stato, altresì, prorogato al 31.12.2002 il termine per l'attività di liquidazione dell'ICI a seguito di attribuzione della rendita catastale, per gli anni 1997 e successivi.

EDITORIA - RESA FORFETTARIA - ART. 52, COMMA 75

È stata rimodificata la percentuale della resa forfettaria applicabile nel settore dell'editoria (art. 74, DPR n. 633/72. A decorrere dal 1.1.2002, le percentuali di resa forfettaria sono le seguenti:

§        70% per i libri;

§        80% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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