Lì,
21 gennaio 2002
CIRCOLARE 319/02
OGGETTO: LE NOVITA'
DELLA FINANZIARIA 2002 (Legge 28.12.2001 n. 448)
E' stata pubblicata sul S.O.
n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2001, la Legge Finanziaria 2002. Di
seguito si riassumono le disposizioni fiscali più interessanti, in vigore a
decorrere dall'1.1.2002, che verranno successivamente approfondite nell'ambito
di specifiche circolari.
DETRAZIONI PER CARICHI DI
FAMIGLIA - ART. 2, COMMI 1 E 2
E' stato previsto un nuovo
metodo di attribuzione della detrazione per figli a carico sulla base del
reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a suo carico. Nel
caso in cui per limiti di reddito ovvero numero di figli a carico non sia
possibile beneficiare della maggiore detrazione prevista, rimangono confermati
gli importi delle detrazioni già previsti per il 2002 dalla Legge finanziaria
2001.
Per il periodo di imposta 2002 l'ammontare della detrazione spettante per
ogni figlio o altro familiare a carico ammonta a 285,08 EURO (pari a L. 552.000)
Qualora il reddito complessivo
non superi 51.645,69 EURO (pari a L.
100 milioni):
§
Il valore
passa da 285,08 EURO (pari a L. 552.000) a 303,68
EURO (pari a L. 588.000)
§
Il valore
passa da 303,68 EURO (pari a L. 588.000) a 336,73
EURO (pari a L. 652.000) per i figli successivi al primo.
Rimane altresì confermata
l'ulteriore detrazione annua di 123,95
EURO (pari a L. 240.000) per ogni figlio a carico di età inferiore a tre
anni.
Le detrazioni sopra indicate,
compresa quella aggiuntiva per figli minori di 3 anni, sono sostituite dalla detrazione di 516,46 EURO (pari a L. 1.000.000) per
ogni figlio a carico qualora:
§
Il
contribuente abbia un reddito complessivo non
superiore a 36.151,98 EURO (pari a L. 70 milioni) ed almeno un
figlio a carico, ovvero
§
Il
contribuente abbia un reddito complessivo superiore a 36.151,98 EURO (pari a L.
70 milioni) ma non superiore a 41.316,55
EURO (pari a L. 80 milioni) ed almeno due
figli a carico, ovvero
§
Il
contribuente abbia un reddito complessivo superiore a 41.316,55 EURO (pari a L.
80 milioni) ma non superiore a 46.481,12
EURO (pari a L. 90 milioni) ed almeno tre
figli a carico, ovvero
§
Il
contribuente abbia almeno quattro figli a
carico senza alcun limite di reddito.
ALIQUOTE IRPEF - ART. 2, COMMA
6
Per il 2002 è stata sospesa
la disposizione, contenuta nella Finanziaria 2001, che prevedeva la riduzione
delle aliquote IRPEF.
Le aliquote per il 2002,
saranno pertanto le stesse applicate per il 2001 ossia le seguenti.
|
Fasce
di reddito |
Fino
a 10.329,14
Euro (20 milioni) |
Oltre 10.329,14
Euro (20 milioni) e
fino a 15.493,71
Euro (30 milioni) |
Oltre 15.493,71
Euro (30 milioni) e
fino a 30.987,41
Euro (60 milioni) |
Oltre 30.987,41
Euro (60 milioni) e
fino a 69.721,68
Euro (135 milioni) |
Oltre
69.721,68
Euro (135 milioni) |
|
Aliquote IRPEF |
18% |
24% |
32% |
39% |
45% |
VALORE DEI TERRENI EDIFICABILI
E CON DESTINAZIONE AGRICOLA - ART. 7
Un'interessante novità
riguarda la possibilità, per persone fisiche, società semplici, enti non
commerciali e più in generale per i soggetti che possiedono, non in regime
d'impresa, all'1.1.2002 terreni
edificabili e agricoli come identificati all'art. 81, comma 1, lett. a) e
b), TUIR, di affrancare il valore degli stessi a tale data.
All'atto della cessione del
terreno, ai fini della determinazione della plusvalenza, sarà possibile
assumere, in luogo del costo d'acquisto, il valore all'1.1.2002, determinato in
base a una perizia giurata di stima redatta da un ingegnere, architetto,
geometra, dottore agronomo, ecc.. La perizia dovrà essere predisposta e giurata
entro il 30.9.2002.
L'affrancamento richiede il versamento
di un'imposta sostitutiva pari al 4% del
valore di stima da effettuarsi in unica soluzione entro il 30.9.2002 o in
tre rate annuali di pari importo.
SOPPRESSIONE INVIM - ART. 8
E' anticipata di un anno la
soppressione dell'INVIM. Tale imposta non sarà infatti dovuta sui trasferimenti
posti in essere a partire dall'1.1.2002.
INTERVENTI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO - DETRAZIONE 36% - ART. 9
E' stata prorogata al 31.12.2002 la detrazione del 36% delle spese sostenute
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione riferita
alle spese sostenute in tale periodo dovrà essere ripartita in 10 quote annuali
di pari importo.
E' prevista una particolarità
riguardante la determinazione del limite massimo delle spese agevolabili.
Infatti, se i lavori realizzati nel 2002
consistono in una mera prosecuzione
di lavori iniziati in periodi precedenti, al fine del computo del limite massimo
delle spese agevolabili (L. 150.000.000), si tiene conto anche delle spese
sostenute in precedenza.
L'agevolazione è estesa anche
agli interventi di recupero effettuati da
imprese di costruzione o ristrutturazione entro il 31.12.2002 su interi
fabbricati, a condizione che l'immobile venga venduto entro il 30.06.2003.
In tale ipotesi il beneficio spetta all'acquirente dell'unità immobiliare in misura
pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, determinato in misura pari al
25% del prezzo risultante dall'atto di compravendita, tenendo presente
comunque l'importo massimo di spesa agevolabile.
ALIQUOTA IVA 10% - ART. 9,
COMMA 3
Fino al 31.12.2002 sarà possibile fruire dell'aliquota IVA del 10%
relativamente:
§
Agli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a
prevalente destinazione abitativa (ciò è connesso con la proroga della
detrazione del 36%);
§
Alle
prestazioni di assistenza domiciliare erogate a soggetti svantaggiati (anziani e
inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, soggetti affetti da malattie
mentali, disabili psicofisici, minori disagiati) da imprese e da organismi non
aventi finalità di assistenza sociale.
REGOLARIZZAZIONE LAVORO
SOMMERSO - ART. 9, COMMA 15
Relativamente alla
regolarizzazione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 383/2001 (Manovra dei
100 giorni) sono previste le seguenti novità:
1.
Il termine
di presentazione della dichiarazione di emersione è fissato al 30.06.2002;
2.
I periodi
di applicazione del regime fiscale e previdenziale agevolato sono quello in
corso alla data del 25.10.2001 e i due successivi (generalmente quindi il triennio
2001-2003);
3.
È esclusa
l'applicazione dell'IRAP fino a concorrenza dell'incremento del reddito
dichiarato;
4.
Il
versamento della contribuzione e dell'imposta sostitutiva dovute per il primo
periodo possono essere versate in
un'unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, ovvero in 24 rate mensili,
maggiorate degli interessi legali.
IMPOSTA SULLE INSEGNE - ART.
10
È soppressa l'imposta di
pubblicità sulle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione
di beni o servizi di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ART.
12
È modificato l'oggetto della
giurisdizione tributaria previsto dall'art. 2, D.Lgs. n. 546/92. In luogo
dell'elencazione specifica dei tributi ricompresi nella giurisdizione delle
commissioni tributarie è ora previsto che "appartengono alla giurisdizione
tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il CSSN, nonché le
sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da
uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio". Sono escluse
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di
pagamento e dell'avviso di mora.
ACCERTAMENTI ICI - ART. 27,
COMMA 9
Sono stati prorogati al 31.12.2002
i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI, scadenti al 31.12.2001,
limitatamente agli anni 1998 e successivi.
È stato, altresì, prorogato
al 31.12.2002 il termine per
l'attività di liquidazione dell'ICI a seguito di attribuzione della rendita
catastale, per gli anni 1997 e successivi.
EDITORIA - RESA FORFETTARIA -
ART. 52, COMMA 75
È stata rimodificata la
percentuale della resa forfettaria applicabile nel settore dell'editoria (art.
74, DPR n. 633/72. A decorrere dal
1.1.2002, le percentuali di resa forfettaria sono le seguenti:
§
70% per i libri;
§
80% per i giornali quotidiani
e periodici, esclusi
quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri
beni.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.