Lì,
21 gennaio 2002
CIRCOLARE 318/02
OGGETTO: VERSAMENTI IVA
DAL 01/01/2002 - Circolare Agenzia delle Entrate 21.12.2001, n. 106/E,
Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.11.2001
Per i versamenti da effettuare
a partire dal 1° gennaio 2002 dovrà essere utilizzato il nuovo mod. F24, che
prevede l'indicazione in euro degli importi.
Le somme da riportare sulla
delega di pagamento devono essere arrotondate secondo le specifiche modalità
previste nell'ambito della Circolare ministeriale n. 106/E del 21.12.2001.
Particolari disposizioni
riguardano il versamento dell'IVA relativa al mese di dicembre 2001, da
effettuare entro il 16.01.2002, e al quarto trimestre 2001, da effettuare entro
il 16.02.2002.
Con provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate del 14.11.2001 è stato approvato il nuovo modello F24 in versione
euro, che prevede l'indicazione degli importi con due cifre decimali.
Le istruzioni al modello
dispongono infatti che gli importi devono essere sempre
riportati con le prime due cifre a destra della virgola, anche se queste sono
uguali a zero.
ARROTONDAMENTO DEGLI IMPORTI
ALL'UNITA' O AL CENTESIMO DI EURO
Posto che nel mod. F24 le
somme devono essere sempre indicate con due decimali, diventa indispensabile
distinguere gli importi da arrotondare all'unità di euro (che dovranno essere
riportati indicando sempre due zeri dopo la virgola) da quelli da arrotondare al
centesimo di euro.
Per i versamenti da
effettuarsi al centesimo di euro,
l'arrotondamento della seconda cifra decimale deve avvenire in base al
seguente criterio:
·
Se la terza
cifra è compresa tra 0 e 4, si arrotonda per difetto;
·
Se la terza
cifra decimale è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso;
Qualora il versamento sia da
effettuare all'unità di euro, ai
fini dell'arrotondamento è necessario considerare le due cifre dopo la virgola.
Infatti:
·
Se le due
cifre dopo la virgola sono comprese tra 0 e 49 centesimi si arrotonda per
difetto;
·
Se le due
cifre dopo la virgola sono pari o superiori a 50 centesimi si arrotonda per
eccesso.
ESEMPIO
Un importo di EURO 127,57854 diventa pari a :
-
EURO 127,58 se arrotondato al centesimo di euro. Tale cifra dovrà essere riportata anche sul
mod. F24;
-
EURO 128 se arrotondato all'unità di euro. In questo caso nel mod. F24 si dovrà riportare
128,00.
Come accennato, diventa
importante individuare la tipologia di imposte da arrotondare secondo l'una o
l'altra modalità. Tale individuazione è infatti rilevante già per i pagamenti
in scadenza il 16.01.2002 da effettuare utilizzando il nuovo mod. F24.
L'Agenzia delle Entrate
nell'ambito della circolare n. 106/E del 21.12.2001 ha stabilito che con
riferimento agli importi da versare che scaturiscono da una dichiarazione fiscale, in quanto indicati
nella stessa all'unità di euro, l'arrotondamento
deve essere effettuato all'unità di euro.
Da ciò si desume che gli
importi non scaturenti da dichiarazioni,
devono essere arrotondati al centesimo di
euro (è il caso, ad esempio, delle ritenute d'acconto o dell'IVA mensile o
trimestrale dovuta dai contribuenti non obbligati alla presentazione della
dichiarazione periodica).
VERSAMENTO PERIODICO DELL'IVA
A
partire dalle liquidazioni del 2002,
tutti i contribuenti dovranno effettuare il versamento del debito risultante
dalla liquidazione con arrotondamento
dello stesso al centesimo di euro. Ciò deriva dalla soppressione, a
decorrere da tali liquidazioni, dell'obbligo di presentazione della
dichiarazione IVA periodica: il debito IVA periodico in nessun caso scaturirà
da una dichiarazione fiscale.
Diversamente con riferimento
al versamento dell'IVA relativa alle
liquidazioni del mese di dicembre 2001, da versare entro il 16.01.2002 e del
quarto trimestre 2001, da versare entro il 16.02.2002 (contribuenti
trimestrali speciali), al fine di individuare la modalità di arrotondamento
delle somme da versare, è necessario distinguere a seconda che il contribuente
sia o meno obbligato, per il 2001, alla presentazione della dichiarazione IVA
periodica.
1.
Contribuente
tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA periodica
L'importo dell'IVA riferibile all'anno 2001 da versare nel 2002 (saldo del mese di
dicembre 2001 da versare entro il 16.01.2002 e del quarto trimestre 2001 da
versare entro il 16.02.2002) dovrà
essere arrotondato all'unità di euro, indipendentemente dalla valuta
utilizzata per la predisposizione della relativa dichiarazione periodica.
Di conseguenza, sia i
contribuenti che redigono la dichiarazione IVA periodica del mese di dicembre
2001 o del quarto trimestre 2001 in lire, sia i contribuenti che redigono detta
dichiarazione in euro, provvederanno all'indicazione, nel modello F24,
dell'importo dovuto in unità di euro.
2.
Contribuente
non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA periodica
I soggetti non obbligati per
il 2001 alla presentazione della dichiarazione IVA periodica dovranno procedere
alla compilazione del mod. F24 arrotondando il risultato della liquidazione
periodica al centesimo di euro già a
decorrere dalla liquidazione relativa al mese dicembre 2001 o al quarto
trimestre 2001.
In particolare, qualora la
liquidazione venga effettuata in lire, l'importo del debito dovrà essre
convertito in euro applicando il tasso di conversione pari a 1.936,27 e
arrotondando il risultato al centesimo.
|
OBBLIGO
DICHIARAZIONE IVA PERIODICA 2001 |
VERSAMENTI
IVA |
COMPILAZIONE
MOD. F24 |
|
SI |
Saldi relativi alle
liquidazioni 2002 |
In centesimi di euro |
|
Saldo relativo alla
liquidazione mese di dicembre 2001 - quarto trimestre 2001 |
In unità di euro |
|
|
NO |
Saldi relativi alle
liquidazioni 2002 |
In centesimi di euro |
|
Saldi relativi alla
liquidazione mese di dicembre 2001 - quarto trimestre 2001 |
In centesimi di euro |
Si rammenta che gli importi
indicati in euro nel mod. F24, potranno essre versati comunque in lire, per
contanti, fino al 28.02.2002.
ESEMPIO 1
Un Ente, contribuente obbligato nel 2001 alla presentazione della
dichiarazione IVA periodica, determina l'imposta a debito della liquidazione
del mese di dicembre 2001 per un importo pari a L. 10.844.000. L'IVA da versare
espressa in euro è così determinata:
L. 10.844.000 : 1.936,27 = EURO 5.600,4586.. arrotondati a EURO 5.600,00
Lo stesso deve versare ritenute su compensi corrisposti a collaboratori
nel mese di dicembre per L. 3.500.000 e ritenute su redditi da lavoro dipendente
per L. 9.750.000. Tali importi sono così convertiti in EURO:
L. 3.500.000 : 1.936,27 = EURO 1.807,5991… arrotondato a EURO 1.807,60
L. 9.750.000 : 1.936,27 = EURO 5.035,4547… arrotondato a EURO 5.035,45
Il mod. F24, da presentare entro il 16.01.2002, dovrà essere compilato
come segue:
ESEMPIO 2
Un Ente non obbligato nel 2001 alla presentazione della dichiarazione
IVA periodica
determina l'imposta a debito
della liquidazione del mese di dicembre 2001 pari a L. 843.000.L'IVA da versare
dovrà essere così determinata:
L. 843.000 : 1.936,27 = EURO 435,3732… arrotondato a EURO 435,37
Il contribuente deve versare ritenute su compensi corrisposti a
collaboratori nel mese di dicembre per L. 225.000. Tale importo è convertito
come segue:
L. 225.000 : 1.936,27 = EURO 116,2028… arrotondato a EURO 116,20
Il mod. F24, da presentare entro il 16.01.2002, dovrà essere compilato
come segue:
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.