Lì,
10 gennaio 2002
CIRCOLARE 317/02
OGGETTO: INVIM
DECENNALE - SCADENZA DEL 31.01.2002
Con l'art. 8 della legge n.
448 del 28.12.2001, finanziaria 2002, viene soppressa, a partire dal 01.01.2002,
l'INVIM di cui al Dpr n. 643/72, anticipando così di un anno la soppressione di
tale imposta. Pertanto a partire dal 01.01.2002 non è più dovuta l'imposta
INVIM per le cessioni di beni immobili.
INVIM DECENNALE
Interessa gli immobili
posseduti, per un decennio, dalle Società ed Enti di ogni tipo (esclusi i
Comuni), non destinati direttamente all'esercizio di attività commerciali, senza
possibilità di diverse destinazioni senza radicale trasformazione, o
destinati da almeno 8 anni totalmente ad attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, culturali, ricreative e sportive.
Con l'art. 20 della L. 388 del
23.12.2000, finanziaria 2001, era stata prevista una INVIM
"SOSTITUTIVA" da versare entro il 31.03.2001 consistente in un'imposta
pari al 0.10% del valore "automatico" al 31.12.1992, esonerando così
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione INVIM Decennale al 31.01.2002.
(Vedi circolare Enti Rev n. 287/01)
L'ultimo comma dell'art. 8
della finanziaria 2002, stabilisce che non vi sarà più l'obbligo di presentare
la dichiarazione prevista dall'art. 18 del DPR n. 643/72 qualora il valore
finale degli immobili, alla data del 31.10.1991, sia stato dichiarato in misura
non inferiore all'ammontare della Rendita Catastale al 31.12.1992, anche
presunta, moltiplicata per i coefficienti di cui all'art. 1 comma 8, del DL n.
299/91, e non sia dovuta imposta.
Per quanto sopra occorre
confrontare il valore finale dichiarato al 31.10.1991 con il valore aggiornato
al 31.12.1992, se l'incremento è negativo, non occorre presentare alcuna
dichiarazione, qualora dal confronto dei valori emerga un incremento imponibile,
occorre presentare la dichiarazione INVIM Decennale e pagare la relativa imposta
entro il 31.01.2002.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.