Lì,
7 gennaio 2002
CIRCOLARE 316/02
OGGETTO: ULTIME NOVITA'
REGISTRI DEI RIFIUTI:
CONFERMATA LA VIDIMAZIONE
Con la Circolare 11 dicembre 2001, n. 104 l'Agenzia delle Entrate ha
specificato che gli Uffici locali delle entrate e gli Uffici
del registro dovranno ancora numerare e vidimare i registri di carico e scarico delle
imprese contenenti informazioni sui
rifiuti.
Tale disposizione deriva dal fatto che i libri previsti da leggi speciali non sono interessati dalle
modifiche introdotte dall'articolo 8, Legge 338/2001 (cioè abolizione
dell'obbligo di bollatura per il libro giornale, per quello degli inventari e per i registri obbligatori ai
fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto).
REDDITI DI COLLABORAZIONE NEL
QUADRO C DEL MOD. 730/2002
L'art. 34 del Collegato alla Finanziaria 2000 stabilisce che a decorrere dal 1°
gennaio 2001 i redditi da collaborazione coordinata
e continuativa escono dalla tipologia dei redditi di lavoro autonomo disciplinati
dall' art.49, DPR n. 917/86 per confluire
nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47, DPR
n. 917/86.
Di conseguenza, dal 1° gennaio
2001 sono quindi assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione a:
-
uffici di
amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o
senza personalità giuridica;
-
collaborazione
a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
-
partecipazione
a collegi e commissioni;
-
attività
svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro
di un rapporto unitario e
continuativo senza impegno di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita.
Tali compensi non andranno
quindi più dichiarati nel quadro D, rigo D4 del Mod. 730 ma nella Sezione I° del
quadro C fra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI:
DA LUGLIO 2002 I "TITOLI DI ACCESSO"
Il DPR 6 novembre 2001, n. 427,
pubblicato sulla "Gazzetta
Ufficiale" 11 dicembre 2001, n. 287, conferma quanto previsto dai
decreti 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001: dal 1° luglio 2002, gli
intrattenimenti e spettacoli dovranno essere certificati con i nuovi apparecchi
misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate.
Per tutti gli eventi verrà, quindi, rilasciato un "titolo di accesso" che conterrà, oltre ai dati richiesti
dai normali registratori di cassa anche altre
indicazioni, come, ad esempio, il numero e ordine dei posti, identificazione
dell'evento e corrispettivo pagato.
IVA: SEMPLIFICAZIONI PER LE
LIQUIDAZIONI
Nell'ambito del Decreto sulle
semplificazioni vi sono numerose novità anche in merito alle liquidazioni
dell'imposta sul valore aggiunto, tra cui:
- dal 2002, le liquidazioni che i contribuenti trimestrali opzionali dovranno effettuare saranno tre, infatti, viene soppresso l'obbligo di liquidare l'imposta del quarto trimestre da parte dei contribuenti minori;
-
non
è più necessario annotare nei registri IVA l'importo dovuto a titolo di
interesse dell'1%;
-
l'opzione per l'effettuazione delle
liquidazioni con cadenza trimestrale è vincolante
soltanto per un anno, anziché per tre;
-
il rimborso
infrannuale non sarà più richiesto con dichiarazione periodica (che viene
soppressa), bensì con l'apposita istanza
di cui al D.M. 23 luglio 1975;
-
il limite
per accedere alle semplificazioni previste per i contribuenti minori da parte
dei soggetti che svolgono sia attività di servizi che altre attività, senza
annotazione separata dei compensi, è pari ad un miliardo di lire (EURO 516.456,90);
ENTI NON COMMERCIALI E
CONTRIBUTI EROGATI DA P.A.
I contributi
pubblici percepiti da enti non commerciali
ed erogati da Amministrazioni pubbliche non concorrono alla
formazione del reddito degli stessi purché siano utilizzati:
-
per finalità
istituzionali;
-
a copertura
dei costi sostenuti.
L'articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del TUIR specifica,
infatti che
i contributi corrisposti
da Amministrazioni pubbliche agli enti non commerciali, per lo svolgimento in
regime convenzionato o in regime di accreditamento di attività sociali
esercitate in conformità dei fini istituzionali, non concorrono alla formazione
del reddito complessivo.
EURO: IN ARRIVO IN NUOVI
BOLLETTINI
Nel sito del Ministero delle Finanze sono disponibili
le nuove versioni dei bollettini per il versamento dei tributi locali, tra cui
l'ICI, imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, ecc….
Tra
le novità di rilievo, c'è la predisposizione di un bollettino che potrà
essere utilizzato per il pagamento di
sanzioni relativamente a tutti i tributi locali; come conseguenza di ciò,
viene eliminato il cosiddetto bollettino "ICI violazioni". Sarà
tuttavia possibile utilizzare un
bollettino per ogni tributo, senza possibilità di cumulare somme relative
ai tributi locali diversi.
A giorni seguirà la pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale.
EURO: CONVERSIONE DEI VALORI
CATASTALI
Nel corso della videoconferenza dell'Agenzia delle Entrate tenutasi giovedì 13
dicembre 2001, è stato precisato che i valori catastali saranno così
convertiti dalle lire all'euro:
-
tariffa: nuovo importo in euro
espresso con l'indicazione di cinque
decimali; l'Agenzia del Territorio ha infatti precisato che le tariffe
attualmente in vigore rimangono valide anche successivamente all'introduzione
dell'euro e vengono solamente
convertite nella nuova valuta;
-
rendita catastale: importo in euro espresso con
l'indicazione di due decimali.
Quindi ai fini delle prossime
dichiarazioni dei redditi, se si sceglie la compilazione in euro, sarà
necessario disporre della rendita catastale in euro (da certificato catastale)
o, meglio ancora, dalla tariffa in lire da convertire come sopra precisato.
EURO: TRATTAMENTO DEI VALORI
BOLLATI
Nell'ambito della videoconferenza precedentemente citata, l'Agenzia delle Entrate ha
fornito alcune precisazioni in merito alla conversione in euro dei valori
bollati.
Le regole che i cittadini dovranno tenere presenti, secondo quanto
affermato dalla suddetta Agenzia, sono le seguenti:
-
dal 1°
gennaio 2002, i valori bollati emessi saranno espressi
in euro,
-
quelli
indicanti l'importo nella doppia valuta, potranno
essere utilizzati a tempo indeterminato;
-
quelli
recanti l'importo solo espresso in lire
potranno essere utilizzati fino al 28
febbraio 2002.
MANIFESTAZIONI: IVA AL 10%
SOLO SE IL BIGLIETTO E' SPECIFICO
L'Agenzia delle
Entrate, nella risoluzione 14 dicembre
2001, n. 209, specifica che eventuali biglietti di ingresso ad una
manifestazione sportiva, che consentono anche l'accesso ad un padiglione
fieristico, devono scontare una aliquota IVA del 20%, anche se sono di importo
inferiore a L. 25.000, pari a 12,91 euro.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2000, l'aliquota IVA per assistere a
spettacoli cinematografici e sportivi è fissata al 10%, se il prezzo del
biglietto è inferiore a L. 25.000; quindi, l'applicazione dell'aliquota al 10%
è da ritenersi fruibile solo per manifestazioni o spettacoli cinematografici,
per cui sia possibile individuare distintamente lo specifico corrispettivo.
SAGGIO DI INTERESSE LEGALE:
DAL 1° GENNAIO 2002 SCENDE AL 3%
Il Ministero dell'Economia,
con il Decreto 30 novembre 2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
290 del 14 dicembre 2001, ha disposto:
-
a partire
dal 1° gennaio 2002, la riduzione
del saggio di interesse legale dall'attuale
3,5% al 3%.
IL MODELLO 770 SI SDOPPIA
Il D.P.R. n. 435 apporta novità
radicali per quanto riguarda gli
adempimenti dichiarativi del sostituto d'imposta.
Il Modello 770 viene infatti sdoppiato in:
-
770 semplificato che raccoglie i dati delle
certificazioni rilasciate ai percettori di reddito di lavoro subordinato e
assimilati nonché ai percettori di redditi di lavoro autonomo e di provvigioni;
-
770 ordinario che è invece riservato alla
comunicazione relativa alle ritenute operate sui dividendi,
proventi da partecipazione e redditi di capitale erogati nel 2001.
La presentazione dei due modelli dovrà avvenire esclusivamente in via telematica
entro:
-
il 30
giugno per il Mod. 770 in forma semplificata;
-
il 31
ottobre per il Mod. 770 in forma ordinaria.
Si ricorda infine che i modelli in bozza sono disponibili sul sito del Ministero delle finanze www.finanze.it.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.