Lì,
7 gennaio 2002
CIRCOLARE 315/02
OGGETTO: LA FIGURA
PROFESSIONALE E L'AMMINISTRATORE - NOVITA'
SI CONSIDERA ATTIVITA'
PROFESSIONALE SOGGETTA AD IVA (CIRCOLARE FINANZE N. 105 DEL 12/12/2001)
NOVITA'
In
sede di chiusura dell'esercizio d'imposta 2001,
il Ministero delle Finanze rettifica la
posizione fiscale relativa ai compensi
percepiti in qualità di
amministratore
dal soggetto il quale esercita una attività professionale.
La circolare n. 105 del
12/12/01 afferma:
Ø
la
prestazione di amministratore, sindaco,
revisore, partecipazione a collegi e commissioni se esercitata nell'ambito dell'attività professionale:
-
non è reddito assimilato a
quelle di lavoro dipendete - art. 47 - 48 DPR 917;
-
è soggetta alle disposizioni
previste per i redditi di natura professionali - art.49 - 50
Qualora gli ordinamenti
professionali prevedano le mansioni di
"AMMINISTRATORE"
i
compensi percepiti sono considerati redditi di lavoro autonomo.
E' confermato che i
compensi percepiti in qualità di sindaco o revisore sono redditi di lavoro
autonomo se le relative attività sono
esercitate da ragionieri o da dottori commercialisti.
E'
altresì "lavoro autonomo" la figura dell'amministratore anche in assenza di una
previsione espressa
nell'ambito dell'ordinamento professionale, qualora il professionista svolga mansioni tipiche della propria
professione abituale.
Esempio ministeriale:
Ingegnere edile -
amministratore di una società di
ingegneria o di una società che
opera nel settore delle costruzioni.
|
|
COMPENSI AMMINISTRATORE |
|
Commercialisti e ragionieri |
-
E' reddito di lavoro autonomo -
Fattura - ritenuta 20% - IVA 20% - -
contributo professionale |
|
Altri professionisti con
albo |
-
E'
lavoro autonomo se l'attività è compresa tra le mansioni abituali o è
connessa -
Fattura
- ritenuta 20% - IVA 20% - -
Contributo
professionale |
|
Categoria
senza albo |
-
E'
reddito assimilato di lavoro dipendente -
Busta
paga |
LE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
La
difficoltà è quella di "individuare"
quando la collaborazione rientri comunque nell'ambito dell'attività
professionale.
In
tal caso il compenso sarà:
-
di natura
professionale e non di "lavoro subordinato";
-
disciplinato
interamente dagli artt. 49 e 50 DPR 917;
-
soggetto ad
IVA art. 5 DPR 633/72
AMMINISTRATORE/LAVORATORE
AUTONOMO (COMMERCIALISTA, ECC.)
La
collaborazione rientra nella tipicità della professione.
-
emettere
fattura con IVA;
-
è dovuta
la ritenuta fiscale del 20%;
-
è soggetto
al contributo INPS della propria cassa di previdenza;
-
i compensi
complessivi si dichiarano nel quadro RE - sezione 1- al netto di eventuali costi
inerenti;
-
è soggetto
IRAP;
-
il costo è
deducibile per la società che eroga il compenso per cassa.
LE
IPOTESI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (ASSIMILATO)
Ø
AMMINISTRATORE SENZA PARTITA
IVA (SOCIO, PENSIONATO, DIPENDENTE, ECC.):
-
il rapporto
di collaborazione coordinata non rientra
nel campo di applicazione IVA;
-
il compenso è fiscalmente
assimilato a quello dipendente;
-
emissione della busta paga e
del CUD.
Ø
AMMINISTRATORE E' IMPRENDITORE
(COMMERCIANTE, ARTIGIANO, ECC.):
-
il rapporto
di collaborazione coordinata non rientra
nel campo di applicazione IVA;
-
il compenso è fiscalmente
assimilato a quello dipendente;
-
emissione della busta paga e
del CUD.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.