Lì, 05
dicembre 2001
CIRCOLARE 312/01
OGGETTO: RISCOSSIONE -
I NUOVI MODELLI F24 E F23 IN EURO
(Provvedimenti Agenzia delle Entrate del 14.11.2001)
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In previsione della
definitiva adozione dell'euro quale moneta di conto, a decorrere dal 1°
gennaio 2002, e della conseguente esigenza di adeguare la modulistica ai
criteri generali di conversione degli importi da versare, sono stati
predisposti i nuovi modelli F24 per l'esecuzione dei versamenti unitari
con compensazione ed F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzione e
altre entrate. I nuovi modelli
dovranno essere utilizzati obbligatoriamente dal 1° gennaio 2002. |
DECORRENZA,
REPERIBILITA' E STRUTTURA
Sono
stati approvati dall'Agenzia delle Entrate e diffusi, accompagnati da un
apposito comunicato stampa, i nuovi modelli F24 e F23 in euro, che si
caratterizzano per il nuovo colore azzurro.
I
modelli dovranno essere obbligatoriamente utilizzati, sempre in tre copie, a
decorrere dal 1° gennaio 2002 in
sostituzione degli attuali modelli F24 e F23, approvati rispettivamente con i
DDMM 31.03.2000 e DM 17.12.1998. Dalla medesima data non sarà quindi più
possibile utilizzare i modelli attualmente in uso.
I
nuovi modelli sostituiranno anche gli attuali modelli F24 e F23 in versione
"euro".
Tenendo
presente quanto sopra, va sottolineato che il nuovo Mod. F24 dovrà essere
utilizzato per il versamento dell'IVA del mese di dicembre 2001, nonché delle
ritenute operate nel mese di dicembre 2001, da effettuarsi entro il 16.01.2002.
A
differenza degli attuali modelli in versione euro, i nuovi modelli prevedono
l'indicazione degli importi da versare con l'arrotondamento al centesimo di euro
(e non all'unità di euro).
I
modelli sono disponibili in formato elettronico e prelevabili dai siti www.finanze.it
e www.agenziaentrate.it. Per il loro
utilizzo è necessario siano rispettate in fase di stampa le caratteristiche
previste (formato A4). La riproduzione dei medesimi può avvenire anche con
stampa monocromatica in colore nero mediante stampanti laser o altre che
comunque ne garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità nel tempo.
In
generale i nuovi modelli strutturalmente e graficamente sono pressochè identici
alle rispettive attuali versioni: variano solamente il colore di fondo, che ora
è azzurro, e gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi nella nuova
moneta, che ovviamente non contengono più i 3 zeri prestampati, ma la virgola e
lo spazio per il primi due numeri decimali (che devono sempre essere indicati
anche nell'ipotesi in cui questi siano uguali a zero).
Nei
modelli campeggia altresì, a fianco del logo dell'Agenzia delle Entrate, quello
della nuova unità di conto e, in calce ai medesimi, nella sezione riservata
all'indicazione degli estremi di versamento (riservata a banca, posta o
concessionario), se questo è effettuato con assegno, va specificato se bancario
o postale e circolare o vaglia postale.
ISTRUZIONI
ALLA COMPILAZIONE
Le
nuove istruzioni per la compilazione dei modelli non riportano novità
sostanziali per quanto concerne, ad esempio, l'utilizzo degli stessi in
relazione a nuove fattispecie.
Le
istruzioni sono state semplificate e aggiornate dove necessario, lasciando
tuttavia pressochè inalterata la traccia attualmente vigente.
MODALITA'
DI PAGAMENTO
Nuove
indicazioni sono riportate circa le modalità di pagamento, tra le quali sono
previste, rispetto alla versione vigente, le possibilità di utilizzare la carta
Postamat, con addebito su conto corrente postale, nonché gli assegni postali
tratti dal contribuente e favore di se stesso, con l'avvertenza che nel caso in
cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste il pagamento
dovrà essere eseguito presso l'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
MODALITA'
DI COMPILAZIONE
Circa
la compilazione, è espressamente previsto che gli importi devono essere sempre
indicati con le prime due cifre a destra della virgola (anche se queste sono
uguali a zero) procedendo all'arrotondamento
della seconda cifra in base ai seguenti criteri:
·
se la terza cifra decimale è
uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso;
·
se la terza cifra è compresa
tra 0 e 4, la seconda cifra si arrotonda per difetto.
Per
quanto riguarda le sanzioni penali o amministrative è fatto richiamo all'art. 51,
commi 2 e 3, D.Lgs. n. 213/98 in materia di conversione di importi in lire, ai
sensi del quale:
·
dal 1° gennaio 2002 ogni
sanzione penale o amministrativa espressa in lire deve essere tradotta in Euro
secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato (1 euro = L
1.936,27);
·
se tale operazione produce un
risultato espresso anche con decimali, la
cifra deve essere arrotondata eliminando i decimali.
Se
ad esempio, la sanzione ammonta a 152,755 euro, nel modello di versamento non
dovrà essere indicato l'importo arrotondato secondo il normale criterio (in
questo caso 152,76 euro), ma si elimineranno tutti i decimali riportando
l'importo di 152,00 euro.
Si
rammenta che l'arrotondamento per troncamento non è applicabile alle sanzioni
stabilite in misura proporzionale ossia alle sanzioni determinate applicando
all'imposta o al tributo dovuti la percentuale prevista dalla norma (è il caso,
ad esempio, della sanzione pari al 30% per omesso versamento). In tale ipotesi
l'importo così calcolato non potrà
essere oggetto di troncamento in quanto non originato dalla conversione in
euro di un importo previsto in lire da disposizioni normative vigenti; dovrà
pertanto essere effettuato l'arrotondamento
al centesimo di euro.
COMPENSAZIONE
L'importo
massimo compensabile tradotto in euro, è pari a 516.456,90
euro.
SANZIONI
Il
modello F24, si rammenta, deve essere - e dovrà essere - presentato anche nel
caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, vale a dire nel
caso in cui il saldo finale sia pari a
zero.
Le
istruzioni relative ai nuovi modelli, a differenza di quelle relative ai modelli
ancora in vigore, pur ribadendo l'obbligo di presentazione del mod. F24 in tale
ipotesi, non fanno alcun riferimento a una conseguente sanzione.
In
base a tale novità, si può desumere che la mancata presentazione del Mod. F24
"a zero2 non è più sanzionabile?
Si
rammenta che in seguito alla nuova causa di non punibilità introdotta nell'art.
6, comma 5bis, D.Lgs. n. 472/97, la violazione avente natura meramente formale
(che non pregiudica quindi l'attività di accertamento dell'Ufficio) non è
sanzionabile. Si ritiene che la "tempestiva" presentazione del Mod.
F24 "a zero" possa beneficiare della nuova causa di non punibilità.
Sul
punto va evidenziato che il comunicato stampa che accompagna i provvedimenti di
approvazione dei due nuovi modelli
conferma l'eliminazione delle sanzioni per gli errori formali nella compilazione
dei medesimi.
In
allegato si riporta il fac-simile della sezione "Erario" presente nel
nuovo Mod. F24.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.
FAC-SIMILE NUOVO MODELLO F24
