Lì, 05 dicembre 2001

CIRCOLARE 311/01

OGGETTO: L'ACCONTO IVA 2001 - LA SCADENZA DI DICEMBRE

Quest'anno il termine per il versamento dell'acconto IVA, che normalmente scade il 27 dicembre, è stato anticipato per agevolare il passaggio all'euro. Il DL 21.11.2001 n. 350, art. 2 punto 4, convertito in legge n. 409 23.11.2001 G.U. n. 274 del 24.11.2001 dispone infatti che limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

Per la determinazione dell'acconto IVA sono possibili tre metodologie alternative di calcolo:

Il contribuente può effettuare una scelta tra le tre alternative

 

Storico

 

 

Ultimo periodo IVA 2000

 

Previsionale

La previsione del fatturato mensile o trimestrale 2001

 

 

Operazioni effettuate

Determinazione IVA a debito sulle operazioni effettuate alla data del 20 dicembre 2001

 

1.   METODO STORICO

L'acconto è pari all'88% della liquidazione periodica relativa:

v    per il contribuente mensile - l'ammontare di riferimento è la sommatoria:

>       dell'acconto versato entro il 27 dicembre 2000

>       del saldo effettuato entro il 16 gennaio 2001

v    per il contribuente trimestrale - la base di riferimento è l'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale 2000 o della sommatoria:

>       dell'acconto effettuato entro il 27 dicembre 2000

>       del saldo versato entro il 16 marzo 2001

2.   METODO PREVISIONALE

Trattasi della possibilità più a rischio in quanto il contribuente presume di dover versare al Fisco un'imposta a debito 2001 (mensile o trimestrale) inferiore a quella versata nel corrispondente periodo d'imposta 2000.

L'acconto presunto 2001, comunque, non dovrà risultare inferiore all'88% dell'imposta a debito effettivamente dovuta; in caso contrario è dovuta la sanzione del 30%.

3.    METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

(D.L. 26/11/1993, n. 477 - D.L. 205/1995)

Si terrà conto di un'ipotetica liquidazione periodica alla data del 20 dicembre 2001 e l'importo da versare sarà la differenza tra l'imposta a debito dovuta sulla base delle registrazioni eseguite e quella derivante da operazioni effettuate ma non ancora fatturate e l'IVA a credito.

Contribuente

L'imposta dovuta è determinata sulla differenza delle operazioni attive e passive effettuate nel periodo

Mensile

1° - 20 dicembre 2001

 

Trimestrale

1° ottobre - 20 dicembre 2001

 

MODALITA' DI VERSAMENTO

Qualora l'importo dell'acconto risulti inferiore a Lire 200.000, l'acconto non è dovuto. Pertanto se l'ammontare dell'imposta dovuta su cui determinare l'acconto è pari a Lire 226.000, l'acconto dell'88% (199.880) non è da versare.

I codici versamento da utilizzare sono 6013 per l'acconto IVA mensile e 6035 per l'acconto IVA trimestrale

MANCATO O MINORE ACCONTO DOVUTO

In caso di mancato o minore acconto è previsto il ravvedimento con la sanzione del 30% ridotta al:

>       3,75% se la regolarizzazione avviene nel termine di 30 giorni;

>       6% qualora si provveda entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

In ambedue i casi si terrà conto dell'interesse legale del 3,5% annuo, rapportato ai giorni di ritardo nel pagamento dell'imposta dovuta.

 A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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