Lì, 05 dicembre 2001
CIRCOLARE 311/01
OGGETTO: L'ACCONTO IVA
2001 - LA SCADENZA DI DICEMBRE
Quest'anno
il termine per il versamento dell'acconto IVA, che normalmente scade il 27
dicembre, è stato anticipato per agevolare il passaggio all'euro. Il DL
21.11.2001 n. 350, art. 2 punto 4, convertito in legge n. 409 23.11.2001 G.U. n.
274 del 24.11.2001 dispone infatti che limitatamente all'anno 2001, i
contribuenti versano entro il 24 dicembre
le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.
Per
la determinazione dell'acconto IVA sono possibili tre metodologie alternative di
calcolo:
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Il contribuente può
effettuare una scelta tra le tre alternative |
Storico |
Ultimo periodo IVA 2000 |
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Previsionale |
La previsione del fatturato
mensile o trimestrale 2001 |
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Operazioni
effettuate |
Determinazione IVA a debito
sulle operazioni effettuate alla data del 20 dicembre 2001 |
1.
METODO STORICO
L'acconto
è pari all'88% della liquidazione
periodica relativa:
v
per
il contribuente mensile - l'ammontare di riferimento è la sommatoria:
>
dell'acconto
versato entro il 27 dicembre 2000
>
del saldo
effettuato entro il 16 gennaio 2001
v
per
il contribuente trimestrale - la base di riferimento è l'imposta dovuta in sede
di dichiarazione annuale 2000 o della sommatoria:
>
dell'acconto
effettuato entro il 27 dicembre 2000
>
del saldo
versato entro il 16 marzo 2001
2.
METODO PREVISIONALE
Trattasi
della possibilità più a rischio in quanto il
contribuente presume di dover versare al Fisco un'imposta a debito 2001 (mensile
o trimestrale) inferiore a quella versata nel corrispondente periodo d'imposta 2000.
L'acconto presunto 2001, comunque, non dovrà risultare inferiore all'88% dell'imposta a debito
effettivamente dovuta; in caso contrario è dovuta la sanzione del 30%.
3.
METODO
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
(D.L.
26/11/1993, n. 477 - D.L. 205/1995)
Si
terrà conto di un'ipotetica liquidazione
periodica alla data del 20 dicembre 2001 e l'importo da versare sarà la
differenza tra l'imposta a debito dovuta sulla base delle registrazioni
eseguite e quella derivante da operazioni effettuate ma non ancora fatturate e
l'IVA a credito.
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Contribuente |
L'imposta dovuta è
determinata sulla differenza delle operazioni attive e passive effettuate
nel periodo |
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Mensile |
1° - 20 dicembre 2001 |
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Trimestrale |
1° ottobre - 20 dicembre
2001 |
MODALITA' DI VERSAMENTO
Qualora l'importo
dell'acconto risulti inferiore a Lire 200.000, l'acconto non è dovuto. Pertanto
se l'ammontare dell'imposta dovuta su cui determinare l'acconto è pari a Lire
226.000, l'acconto dell'88% (199.880) non è da versare.
I codici versamento da
utilizzare sono 6013 per l'acconto IVA mensile e 6035 per l'acconto IVA
trimestrale
MANCATO O MINORE
ACCONTO DOVUTO
In caso di mancato o
minore acconto è previsto il ravvedimento con la sanzione del 30% ridotta al:
>
3,75% se la regolarizzazione
avviene nel termine di 30 giorni;
>
6% qualora si provveda entro
il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
In ambedue i casi si terrà
conto dell'interesse legale del 3,5%
annuo, rapportato ai giorni di ritardo nel pagamento dell'imposta dovuta.
A
disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.