Lì,
15 novembre 2001
CIRCOLARE 310/01
OGGETTO: EURO - I
CONTRATTI IN LIRE CON SCADENZA SUCCESSIVA AL 01/01/2002.
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Quali conseguenze avrà
l'introduzione definitiva dell'euro sui contratti stipulati prima del
31/12/2001, con gli importi espressi in lire, la cui scadenza è
successiva a tale data? Per il principio
della continuità degli strumenti giuridici, sancito dall'art. 3 del
Regolamento Ce 1103/97, tutti i contratti in essere al 31/12/2001
manterranno efficacia anche successivamente salvo diverso accordo delle
parti. Non
sarà quindi necessario provvedere ad alcuna modifica dei contratti in
corso. |
L'introduzione
dell'euro non produrrà alcun effetto sui contratti in corso al 31/12/2001.
Infatti come espressamente stabilito all'art 3 del Regolamento Ce n. 1103/97 "l'introduzione
dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento
giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento
giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine
unilateralmente a tale strumento giuridico".
Tuttavia
come precisato di seguito dal citato articolo, "la presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti
dalle parti".
A seguito dell'introduzione dell'euro quindi, le parti, relativamente ai contratti in lire stipulati prima del 01/01/2002 a scadenza indeterminata o a scadenza determinata ma successiva all'01/01/2002, non possono:
¨
recedere
unilateralmente;
¨
rendersi
inadempienti;
¨
risolvere
il contratto. Non risulta infatti applicabile il disposto dell'art. 1467 C.c.
che prevede la possibilità di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili; l'euro, come
precisato dalla Commissione europea, non può essere considerato quale evento di
carattere eccezionale tale da giustificare un mutamento delle circostanze
contrattuali.
Nessuna
rilevanza assume inoltre il fatto che il contratto di affitto, di leasing, di
mutuo, ecc. sia stato stipulato con gli importi
espressi in lire; lo stesso infatti non dovrà essere ridenominato in euro
in quanto opera la conversione automatica per mezzo della quale gli importi in
lire si intendono automaticamente
convertiti in euro al tasso fisso pari a 1936,27. Infatti come specificato
dall'art. 14 della Raccomandazione Ce n. 974/98, "ove uno strumento giuridico faccia riferimento a un'unità
monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di riferimento
all'unità euro in base ai tassi di conversione".
Trattandosi
di autonomi importi da pagare, l'arrotondamento dovrà essere effettuato al
centesimo di euro con la nota regola secondo la quale se la terza cifra decimale
è compresa tra 0 e 4 si arrotonda per difetto, se è compresa tra
5 e 9 si arrotonda per eccesso.
Per
effetto della conversione, nella maggior parte dei casi si otterranno importi in
euro non interi; ciò potrebbe determinare qualche difficoltà in sede di
pagamento, dovendo "gestire" importi in centesimi.
N.B.
Alle parti è comunque lasciata
piena libertà di accordarsi diversamente con l'introduzione di una
integrazione che disponga la modifica del contratto.
Si
potrebbe così procedere a "sostituire" il contratto prevedendo
importi in euro diversi rispetto a quelli derivanti dalla conversione
automatica, allo scopo di poter successivamente operare con cifre
"tonde".
Tenuto
conto di quanto sopra esposto, per i contratti in essere al 01/01/2002, alle
parti si presentano le seguenti alternative:
¨
non intervenire materialmente
sul contratto; in tal
caso gli importi indicati si intendono convertiti automaticamente in euro;
¨
modificare il contratto,
definendo il nuovo corrispettivo in euro
tramite una integrazione contrattuale che dovrà essere registrata semprechè
per il contratto originario sia prevista obbligatoriamente la registrazione.
N.B.
Il principio della continuità si applica, oltre ai contratti, anche a
qualunque altro strumento avente efficacia giuridica ossia a norme, decisioni
giudiziarie, strumenti di pagamento diversi da banconote e monete (assegni,
bonifici, cambiali), ecc. …
Esempio
Il
Comune di ……… ha stipulato in data 01/04/2000 un contratto d'affitto di un
immobile da destinare ad abitazione della durata di 4 anni (scadenza 01/04/2004)
che prevede il pagamento di un canone mensile pari a L. 1.400.000.
Per
effetto dell'applicazione del principio di continuità, a partire dal 1°
gennaio 2002, il canone da corrispondere sarà pari a:
L. 1.400.000 : 1936,27 =
723,039… euro > 723,04 euro
Tuttavia
le parti potrebbero disporre che il canone mensile, a partire dal 01/01/2002,
sia pari a 725 euro.
In
tal caso sarà necessario provvedere alla registrazione dell'integrazione del
contratto d'affitto con il conseguente assoggettamento ad imposta di registro.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
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