Lì,
15 novembre 2001
CIRCOLARE 309/01
OGGETTO: CHIARIMENTI
SULLA SOPPRESSIONE DELLA BOLLATURA DEI REGISTRI. (ART. 8, LEGGE 18/10/2001, N.
383 - CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 22/10/2001, N. 92/E - GAZZETTA UFFICIALE
24/10/2001, N. 248)
|
Il libro giornale e
il libro degli inventari, nonché i registri prescritti ai fini IVA e
II.DD. non devono più essere sottoposti a bollatura, ma solo a
numerazione progressiva direttamente dal contribuente. In merito a tale
novità, contenuta nell'art. 8 della Legge n. 383/2001, l'Agenzia delle
Entrate è intervenuta con la Circolare n. 92/E del 22/10/2001. Di particolare
interesse, le precisazioni riguardanti la nuova modalità di effettuazione
della numerazione e di assolvimento dell'imposta di bollo, nonché i
favorevoli effetti, sul piano sanzionatorio, della soppressione
dell'obbligo di bollatura (applicazione del "favor rei" alle
violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della manovra in esame). |
L'art.
8 della legge 18/10/2001, n. 383 (Manovra dei 100 giorni), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 24/10/2001, n. 248 e in
vigore dal 25/10/2001, ha modificato l'art. 2215, C.c., l'art. 39,
DPR n. 633/72 e l'art. 22, DPR n. 600/73, semplificando gli adempimenti relativi
alla tenuta delle scritture contabili e dei registri fiscali.
La
novità si incentra nella soppressione
dell'obbligo di bollatura:
¨
del
libro giornale e del libro inventari;
¨
dei
registri previsti ai fini IVA e
tenuti ai sensi dell'art. 39/633: registro
fatture emesse, corrispettivi,
acquisti, ecc.;
¨
dei
registri previsti ai fini delle imposte dirette
e tenuti ai sensi dell'art. 22/600, quale ad esempio, il registro dei beni ammortizzabili.
La bollatura presso il Registro delle
imprese o un Notaio continua invece ad
essere richiesta per i libri sociali
prescritti dall'art. 2421, C.c. (libro dei soci, libro dei verbali
dell'assemblea, dei verbali del C.d.A., ecc.).
LA MODALITA' DI
NUMERAZIONE DEI LIBRI E REGISTRI
L'unico
adempimento ancora in essere, in base alla nuova disciplina, per la tenuta del
libro giornale e del libro degli inventari, così come dei citati registri
fiscali, consiste nella numerazione progressiva
delle pagine, eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta degli
stessi (e non più dall'Ufficio
competente al fine di apporvi il timbro di bollatura).
N.B. Come affermato dal C.M.
22/10/2001, n. 92/E, la numerazione non
è più richiesta per blocchi di
pagine prima della messa in uso dei registri, ma è sufficiente che
l'attribuzione del numero a ciascuna pagina avvenga prima
di utilizzare la stessa. Da ciò consegue che, in concreto, la numerazione
potrà essere effettuata pagina per pagina, contestualmente
alla stampa.
L'IMPOSTA DI BOLLO E LA
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Con
l'aggiunta della nota 2-bis all'art. 16 della Tariffa, parte I, annessa al DPR
n.642/72, l'imposta di bollo da
versare per la tenuta del libro giornale
e del libro degli inventari:
·
resta pari a L. 20.000 per ogni cento pagine o frazione di esse per le società
di capitali, che versano la tassa di concessione governativa per la
bollatura e la numerazione dei libri contabili in modo forfettario (L. 600.000
ovvero L. 1.000.000 nel caso in cui il capitale sociale al 1° gennaio superi L.
1 miliardo);
·
è sta innalzata a L. 40.000 per ogni cento pagine o frazione di esse per gli altri
soggetti (imprese individuali, società
di persone, ecc.).
La
C.M. n. 92/E sopracitata specifica che l'imposta di bollo va assolta:
-
"prima che il registro
sia posto in uso, ossia prima di
effettuare le annotazioni sulla prima pagina";
-
con le
seguenti modalità alternative:
·
mediante marche o bollo a punzone da applicare sulla prima pagina numerata;
·
mediante versamento presso banche, poste o concessionari del servizio di
riscossione dei tributi (modello F23) e annotazione degli estremi della relativa
ricevuta di pagamento sulla prima pagina
di ciascun libro o registro.
La
previsione dell'apposizione delle marche da bollo ovvero dell'annotazione degli
estremi di versamento sulla prima pagina
dei libri in esame trova corrispondenza nella nuova possibilità di effettuare
la numerazione dei citati libri pagina per pagina all'atto della stampa (e non
per blocchi di pagine, prima della loro messa in uso, come avveniva fino ad
ora).
Sarà
tuttavia opportuno, in caso di contabilità tenuta con sistemi meccanografici,
che il centro di elaborazione dati o il professionista controlli il numero delle
pagine "occupate" dalle scritture contabili già rilevate, in modo da
verificare l'eventuale raggiungimento del numero di pagine per le quali
l'imposta di bollo è già stata assolta e provvedere al pagamento della stessa
per il successivo "blocco" di 100 o più pagine.
La
C.M. n. 92/E, in ordine all'assolvimento della tassa di concessione governativa
conferma che è ancora dovuta in misura forfetaria dalle società di capitali.
Si
ritiene quindi, che l'obbligo di versamento della tassa di concessione
governativa venga meno solo per i soggetti
diversi dalle società di capitali, al fronte dell'innalzamento a L. 40.000,
per questi ultimi, dell'imposta di bollo da applicare sul libro giornale e sul
libro degli inventari.
SANZIONI
Un
importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.
92/E riguarda le conseguenze della soppressione dell'obbligo di bollatura sulla
violazione inerente la mancata o tardiva
bollatura e i risvolti sul piano sanzionatorio riccollegabili a tale
violazione.
Al
riguardo va ricordato che l'Amministrazione nella C.M. 25/01/1999, n. 25/E,
l'omissione della bollatura ai sensi dell'art. 2215, C.c. concretizza una
fattispecie di irregolare o omessa tenuta
o conservazione dei registri e delle
scritture contabili, punibile pertanto con la sanzione prevista dall'art. 9,
comma 1, D.Lgs. n. 471/97, variabile da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo
di L. 15.000.000.
Soppresso l'obbligo di bollatura, trova ora applicazione, secondo quanto affermato dalla C.M. n. 92/E in argomento, il principio del favor rei, in base al quale non può essere sanzionato un comportamento che, in base ad una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile.
Da
ciò discende che anche le violazioni di mancata bollatura dei libri e registri commesse
prima dell'entrata in vigore della manovra dei 100 giorni non sono più
sanzionabili ai sensi del citato art. 9.
Se
la sanzione per omessa bollatura è stata già irrogata con provvedimento
definitivo, il debito residuo
è estinto, ma non è possibile ottenere il rimborso di quanto eventualmente già
versato.
Le
violazioni dell'obbligo di numerazione
dei libri e registri, commesse sia prima che dopo l'entrata in vigore del
provvedimento in esame, restano invece in astratto sanzionabili in base al
citato art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
Tuttavia,
in applicazione dei principi stabiliti dallo Statuto del Contribuente, la
punibilità di una violazione formale, come appunto, l'irregolarità della
numerazione dei registri, è subordinata alla condizione che dall'omissione sia
derivato un ostacolo all'attività di accertamento dell'Amministrazione
finanziaria.
FORMALITA' PER LA
TENUTA DELLE PRINCIPALI SCRITTURE CONTABILI DAL 25/10/2001
|
LIBRO
O REGISTRO |
SOCIETA'
DI CAPITALI |
ALTRI
SOGGETTI |
||||
|
Numeraz. |
Bollatura |
Imp.
di bollo |
Numeraz. |
Bollatura |
Imp. di bollo |
|
|
Libro
giornale, inventari |
SI |
NO |
L. 20.000* |
SI |
NO |
L. 40.000* |
|
Libri
sociali (verbali assemblee, soci, verbali CdA, ecc) |
SI (preventiva) |
SI |
L. 20.000* |
Non obbligatori** |
||
|
Registro fatt. emesse Registro
dei corrispettivi Registro
degli acquis. Altri
reg. IVA |
SI |
NO |
Esente |
SI |
NO |
Esente |
|
Registro
beni amm.li Reg.incassi
e pagamenti Registro cronologico |
SI |
NO |
Esente |
SI |
NO |
Esente |
*
per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;
** se
attivati scontano l'imposta di bollo in misura pari a L. 20.000 e la tassa di
CC.GG. pari a L. 100.000
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
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