Lì, 17 ottobre 2001

CIRCOLARE 308/01

OGGETTO: LA CONVERSIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E PENALI. Riferimenti normativi: D.Lgs. n.213 del 26/04/1998 e C.M. n.291/E del 23/12/1998.

I contribuenti nei cui confronti sono state irrogate delle sanzioni, fino alla fine del periodo transitorio (31.12.2001), hanno la facoltà di effettuare i relativi versamenti in Lire o in Euro. Se il pagamento avviene in Euro devono essere tenute presenti le regole relative alla conversione degli importi, che si differenziano a seconda che la sanzione sia stata comminata nel 2001 o nel 2002.

Nella Fase Transitoria è data facoltà agli interessati di effettuare i pagamenti in Euro delle sanzioni pecuniarie comminate in Lire tenendo conto nella traduzioni degli importi da Lire ad Euro, delle disposizioni dell’art.5 del Regolamento CE 17/06/1997 n.1103. In base a quest’articolo gli importi dovranno quindi essere convertiti ed arrotondati al centesimo di Euro per difetto (regola 4/5: quando la terza cifra significativa corrisponde ad un numero compreso tra 0 e 4), o per eccesso (regola 4/5: quando la terza cifra decimale è un numero compreso tra 5 e 9). Naturalmente nel periodo transitorio il pagamento delle sanzioni in Euro è possibile solo con mezzi diversi dal contante (es. assegni, bonifici …).

Esempio:

Sanzione

Conversione

Terza Cifra Significativa

Arrotondamento

£. 60.000

€. 30,987414

7

€. 30,99

£. 250.000

€. 129,114225

4

€. 129,11

£. 1.000.000

€. 516,456899

6

€. 516,46

Dal 1° Gennaio 2002 le sanzioni in misura fissa espresse in Lire nelle vigenti disposizioni normative dovranno essere convertite in Euro utilizzando il tasso di conversione.

Tuttavia, diversamente da quanto previsto per la fase transitoria (arrotondamento al centesimo di Euro), ai sensi dell’art.51, comma 3, D.Lgs. n.291/98 quando la conversione origina un importo in decimali, questo deve essere TRONCATO all’unità di Euro.

Esempio:

Sanzione

Conversione

Troncamento

£. 60.000

€. 30,987414

€. 30

£. 250.000

€. 129,114225

€. 129

£. 1.000.000

€. 516,456899

€. 516

Si ritiene che il troncamento non possa trovare applicazione alle sanzioni da pagare nel 2002, ma comminate, in Lire entro il dicembre 2001.

Per quanto riguarda le Sanzioni in misura Proporzionale (ad esempio,  la sanzione pari al 30% nell’ipotesi di omesso versamento) l’introduzione dell’Euro non produrrà conseguenze dirette, trattandosi di sanzioni calcolate su importi non versati, non dichiarati, versati tardivamente ….

All’imposta o al tributo dovuti dovrà essere applicata la percentuale stabilita dalla norma e dovrà essere effettuato l’Arrotondamento secondo le modalità prima esaminate.

L’importo così determinato non potrà quindi essere oggetto di troncamento in quanto non originato dalla conversione in Euro di un importo previsto in Lire da disposizioni normative vigenti.

Esempio:

Imposta non versata

Sanzione

Arrotondamento

€. 666

€. 666 X 30% = €. 199,80

€. 199,80

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV SRL

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