Lì, 17 ottobre 2001
CIRCOLARE 308/01
OGGETTO: LA CONVERSIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E
PENALI. Riferimenti normativi: D.Lgs. n.213 del 26/04/1998 e C.M. n.291/E del
23/12/1998.
I
contribuenti nei cui confronti sono state irrogate delle sanzioni, fino alla
fine del periodo transitorio (31.12.2001), hanno la facoltà di effettuare i
relativi versamenti in Lire o in Euro. Se il pagamento avviene in Euro devono
essere tenute presenti le regole relative alla conversione degli importi, che si
differenziano a seconda che la sanzione sia stata comminata nel 2001 o nel 2002.
Nella Fase Transitoria è data facoltà agli interessati di effettuare i pagamenti in Euro delle sanzioni pecuniarie comminate in Lire tenendo conto nella traduzioni degli importi da Lire ad Euro, delle disposizioni dell’art.5 del Regolamento CE 17/06/1997 n.1103. In base a quest’articolo gli importi dovranno quindi essere convertiti ed arrotondati al centesimo di Euro per difetto (regola 4/5: quando la terza cifra significativa corrisponde ad un numero compreso tra 0 e 4), o per eccesso (regola 4/5: quando la terza cifra decimale è un numero compreso tra 5 e 9). Naturalmente nel periodo transitorio il pagamento delle sanzioni in Euro è possibile solo con mezzi diversi dal contante (es. assegni, bonifici …).
Esempio:
|
Sanzione |
Conversione
|
Terza
Cifra Significativa
|
Arrotondamento |
|
£.
60.000 |
€.
30,987414 |
7 |
€.
30,99 |
|
£.
250.000 |
€.
129,114225 |
4 |
€.
129,11 |
|
£.
1.000.000 |
€.
516,456899 |
6 |
€.
516,46 |
Dal 1° Gennaio 2002
le sanzioni in misura fissa espresse in Lire nelle vigenti
disposizioni normative dovranno essere convertite in Euro utilizzando il tasso
di conversione.
Tuttavia, diversamente da quanto
previsto per la fase transitoria (arrotondamento al centesimo di Euro), ai sensi
dell’art.51, comma 3, D.Lgs. n.291/98 quando la conversione origina un importo
in decimali, questo deve essere TRONCATO all’unità di Euro.
Esempio:
|
Sanzione |
Conversione |
Troncamento |
|
£.
60.000 |
€.
30,987414 |
€.
30 |
|
£.
250.000 |
€.
129,114225 |
€.
129 |
|
£.
1.000.000 |
€.
516,456899 |
€.
516 |
Si ritiene che il troncamento non
possa trovare applicazione alle sanzioni da pagare nel 2002, ma comminate, in
Lire entro il dicembre 2001.
Per quanto riguarda le Sanzioni
in misura Proporzionale (ad esempio, la
sanzione pari al 30% nell’ipotesi di omesso versamento) l’introduzione
dell’Euro non produrrà conseguenze dirette, trattandosi di sanzioni calcolate
su importi non versati, non dichiarati, versati tardivamente ….
All’imposta o al tributo dovuti
dovrà essere applicata la percentuale stabilita dalla norma e dovrà essere
effettuato l’Arrotondamento secondo le modalità prima esaminate.
L’importo così determinato non
potrà quindi essere oggetto di troncamento in quanto non
originato dalla conversione in Euro di un importo previsto in Lire da
disposizioni normative vigenti.
Esempio:
|
Imposta
non versata |
Sanzione |
Arrotondamento |
|
€.
666 |
€.
666 X 30% = €. 199,80 |
€.
199,80 |
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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