Lì,
01 ottobre 2001
CIRCOLARE 307/01
OGGETTO: IL RICCOMETRO
ENTRA IN VIGORE (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 - DPCM 7 maggio 1999, n. 221 -
DPCM 4 aprile 2001, n. 242 - DPCM 18 maggio 2001 - Circolare INPS 31 luglio
2001, n. 153)
Il
riccometro è un indicatore della situazione reddituale e patrimoniale di un
soggetto, elaborato sulla base del reddito personale e di quello di tutti i
componenti del nucleo familiare, di riferimento per l'Amministrazione
finanziaria quando sono richieste prestazioni socio-assistenziali agevolate.
Con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei DPCM 4 aprile 2001, n. 242 e 18
maggio 2001, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di
identificazione del nucleo familiare ed è stato approvato il modello di
dichiarazione sostitutiva unica con le relative istruzioni.
Con
la pubblicazione dei DPCM 4 aprile 2001, n.242 (G.U. 26 giugno 2001, n. 146) e
18 maggio 2001 (G.U. 6 luglio 2001, n. 155) sono entrate in vigore, con decorrenza
11 luglio 2001, rispettivamente, le nuove norme che vanno a modificare le
modalità di identificazione del reddito familiare e la versione definitiva
della dichiarazione sostitutiva unica prevista dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 109.
Con il D.Lgs. n. 109/98, si rammenta, sono stati definiti i criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o intendono fruire di sconti sulle somme dovute per l'accesso ai servizi sociali pubblici (ad esempio, le rette per gli asili nido, le rette per le mense scolastiche o per le residenze per gli anziani, gli assegni di maternità, ecc.).
A
tal fine, per poter effettuare la selezione dei beneficiari, sono stati
elaborati l'indicatore della situazione
economica (I.S.E.), che evidenzia la situazione economica del nucleo
familiare nel suo complesso, e l'indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), che riflette la
situazione economica del nucleo familiare in capo ad un singolo componente per
poter fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre
caratteristiche.
Anche
questi indici, nelle loro componenti, sono stati oggetto di modifiche da parte
del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e del suindicato DPCM n. 242/2001.
Il
meccanismo in esame, assicura l'INPS, entrerà in regime entro fine settembre,
una volta ultimata la realizzazione della banca
dati destinata a contenere le informazioni riguardanti la condizione
economica degli italiani. Il termine tuttavia concesso all'Inps per la
realizzazione di tale banca dati è fissato all'8 gennaio 2002, vale a dire
decorsi 180 giorni dall'11 luglio 2001, data di entrata in vigore del DPCM 18
maggio 2001.
LA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA UNICA
Il
richiedente per beneficiare di prestazioni
sociali (assegni di maternità, asili nido, mense scolastiche, prestazioni e
tasse scolastiche, servizi socio-sanitari a domicilio, ecc.) o servizi
sociali (telefono, luce, gas, ecc.) agevolati
deve presentare una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 2 e 4, Legge n. 15/68 e degli artt. 1 e 2,
DPR n. 403/98, per documentare la situazione economica del proprio nucleo
familiare.
La
dichiarazione sostitutiva è unica in quanto va compilata una sola volta l'anno, ha validità
per un anno e può essere usata da tutti i componenti il nucleo familiare.
E' bene tenere presente che la dichiarazione è necessaria solo quando si intende richiedere una prestazione sociale agevolata,
cioè solo quando la modalità di erogazione della prestazione che si intende
richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente. L'ente erogatore,
tuttavia, ha la possibilità di fissare ulteriori criteri e definire in modo
diverso il concetto di nucleo familiare.
Nel
caso di mutamento delle condizioni familiari ed economiche nel periodo di
validità di una dichiarazione sostitutiva è possibile presentarne una nuova
per far valere dette variazioni.
La
dichiarazione sostitutiva unica si
presenta in qualunque momento dell'anno in occasione della richiesta di una
prestazione sociale agevolata:
n
all'ente
che fornisce la prestazione;
n
al comune;
n
ad un centro
di assistenza fiscale;
n
alla sede INPS
competente per territorio.
La
presentazione della dichiarazione può essere effettuata:
n
tramite
consegna di persona all'addetto all'Ufficio e sottoscrizione in sua presenza;
n
con
trasmissione all'Ufficio, sottoscritta e allegando una fotocopia del documento
di riconoscimento;
n
rendendo la
dichiarazione direttamente all'addetto all'Ufficio, se chi dichiara non sa o non
può firmare;
n
con la firma
già autenticata ai sensi di legge.
L'INPS
fornisce, direttamente o tramite l'ente a cui è stata presentata la
dichiarazione, una attestazione riportante i dati
che sono stati acquisiti ed il calcolo
dell'ISEE e potrà essere utilizzata da qualunque componente del nucleo
familiare all'atto della richiesta di prestazioni o servizi agevolati. L'INPS
rilascia quindi agli enti erogatori, ai comuni e ai CAF:
n
un tracciato
standard e una procedura informatica per il calcolo dell'ISE e dell'ISEE e per
la raccolta e trasmissione delle informazioni necessarie alla costruenda banca
dati;
n
una seconda
attestazione con le informazioni, i calcoli, le date di trasmissione,
dell'attestazione e di scadenza della dichiarazione sostitutiva, gli estremi
dell'ente che ha effettuato la trasmissione.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV SRL