Lì, 01 ottobre 2001

CIRCOLARE 306/01

OGGETTO: LE CESSIONI GRATUITE DI LIBRI E COMPUTER (Art. 54, Legge 21.11.2000, n. 342 - D.M. 25.5.2001, n. 264)

 E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.7.2001 il decreto attuativo dell'art. 54, Legge n. 342/2000, riguardante le cessioni gratuite di libri e computer non più commercializzati o non più commercializzabili, effettuate a favore di enti locali, istituti di prevenzione e di pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi, per le quali è prevista una speciale disciplina agevolativa ai fini IVA e delle imposte dirette.

Il decreto in esame, che doveva essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Collegato 2000 (10 dicembre 2000), estende anche ai lavoratori autonomi la possibilità di effettuare tali liberalità usufruendo dell'agevolazione e prescrive gli adempimenti necessari al fine di superare la presunzione di cessione a titolo oneroso.

L'art. 54, Legge n. 342/2000 ha introdotto un trattamento fiscale agevolato per le cessioni gratuite di opere librarie e di dotazioni informatiche non più commercializzate o non idonee alla commercializzazione, effettuate dalle imprese nei confronti di:

n        enti locali;

n        istituti di prevenzione e pena;

n        istituzioni scolastiche;

n        orfanotrofi;

n        enti religiosi.

N.B. In base all'art. 1, DM 25.5.2001, n. 264 (decreto di attuazione) anche i lavoratori autonomi rientrano tra i soggetti che possono effettuare le predette cessioni gratuite usufruendo della speciale disciplina di seguito illustrata.

Si rammenta che, limitatamente al periodo d'imposta 2000, lo stesso art. 54 prevedeva l'estensione dell'agevolazione alle cessioni di dotazioni informatiche a favore dei dipendenti.

AMBITO OGGETTIVO

La norma attuativa contiene innanzitutto l'individuazione dei beni oggetto dell'agevolazione.

Prodotto editoriale

E' il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radio diffusione sonora o televisiva. Sono esclusi i prodotti discografici o cinematografici.

Dotazione informatica

Sono le componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni.

Inoltre, con riferimento alle condizioni oggettive dei predetti beni lo stesso decreto specifica che la non commerciabilità sussiste quando gli stessi non sono più inseriti nella distribuzione, in presenza di difetti e vizi di produzione tali da renderli non vendibili o di sopraggiunta obsolescenza tecnologica.

TRATTAMENTO FISCALE

Imposte dirette

I menzionati prodotti, oggetto di donazione a favore dei soggetti sopra specificati, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Le relative cessioni gratuite non hanno quindi rilevanza ai fini delle imposte dirette, in quanto non danno luogo in capo al cedente al conseguimento di un provento sotto forma di ricavi ex art. 53, comma 2, o di plusvalenze patrimoniali ex art. 54, comma 1, lett. d), TUIR.

IRAP

Anche ai fini IRAP le cessioni in esame, non costituendo ricavi né plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione della base imponibile.

IVA

Ai fini IVA i beni destinati alle cessioni in esame, sono equiparati ai beni distrutti. Da tale equiparazione consegue:

n        l'esclusione di tali fattispecie dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, n. 4) relativa alle cessioni gratuite, che rappresentano operazioni rilevanti ai fini IVA quando riguardano beni oggetto dell'attività dell'impresa oppure beni non oggetto dell'attività dell'impresa di costo unitario superiore a L. 50.000, per i quali sia stata operata la detrazione dell'IVA "a monte";

n        la possibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di effettuare cessioni a carattere di beneficenza senza applicazione dell'imposta, senza subire tuttavia la limitazione al diritto alla detrazione dell'IVA assolta al momento dell'acquisto, a differenza di quanto avviene per le cessioni gratuite di cui all'art. 10, nn. 12 e 13, DPR n. 633/72 (trattasi delle cessioni gratuite fatte ad enti pubblici, Onlus, associazioni o fondazioni con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca oppure a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, rientranti tra le operazioni esenti da imposta, per le quali non è consentita la detrazione dell'imposta "a monte").

N.B. Per i lavoratori autonomi la norma agevolativa trova di fatto applicazione solo ai fini IVA, dal momento che per tali soggetti le eventuali plusvalenze conseguite dalle cessioni di beni strumentali non concorrono comunque alla formazione del reddito ex art. 50, TUIR.

ADEMPIMENTI

Il D.M. n. 264/2001 specifica gli adempimenti necessari al fine di dimostrare che i beni sono stati effettivamente destinati alla cessione gratuita oggetto di agevolazione.

In particolare è previsto che la "distruzione" dei beni deve risultare alternativamente:

1.    dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile ovvero da altro apposito registro (numerato e bollato ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72) in cui siano esposti la natura, qualità, quantità dei beni e i soggetti beneficiari della cessione;

2.    dal documento di trasporto (ddt) di cui all'art. 1, comma 3, DPR n. 472/96 ovvero da un altro valido documento di trasferimento;

3.    da apposita indicazione (degli elementi menzionati al punto 1) in uno dei registri IVA (fatture emesse, corrispettivi, acquisti) da effettuarsi al momento della consegna dei beni.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI-REV SRL

||||||||

-->