Lì,
01 ottobre 2001
CIRCOLARE 306/01
OGGETTO: LE CESSIONI
GRATUITE DI LIBRI E COMPUTER (Art. 54, Legge 21.11.2000, n. 342 - D.M.
25.5.2001, n. 264)
E'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.7.2001 il decreto attuativo
dell'art. 54, Legge n. 342/2000, riguardante le cessioni gratuite di libri e
computer non più commercializzati o non più commercializzabili, effettuate a
favore di enti locali, istituti di prevenzione e di pena, istituzioni
scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi, per le quali è prevista una
speciale disciplina agevolativa ai fini IVA e delle imposte dirette.
Il
decreto in esame, che doveva essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del Collegato 2000 (10 dicembre 2000), estende anche ai lavoratori
autonomi la possibilità di effettuare tali liberalità usufruendo
dell'agevolazione e prescrive gli adempimenti necessari al fine di superare la
presunzione di cessione a titolo oneroso.
L'art.
54, Legge n. 342/2000 ha introdotto un trattamento fiscale agevolato per le
cessioni gratuite di opere librarie e
di dotazioni informatiche non più
commercializzate o non idonee alla commercializzazione, effettuate dalle imprese
nei confronti di:
n
enti locali;
n
istituti di prevenzione e pena;
n
istituzioni scolastiche;
n
orfanotrofi;
n
enti religiosi.
N.B.
In base all'art. 1, DM 25.5.2001, n. 264 (decreto di attuazione) anche i lavoratori
autonomi rientrano tra i soggetti che possono effettuare le predette
cessioni gratuite usufruendo della speciale disciplina di seguito illustrata.
Si
rammenta che, limitatamente al periodo
d'imposta 2000, lo stesso art. 54 prevedeva l'estensione dell'agevolazione
alle cessioni di dotazioni informatiche
a favore dei dipendenti.
AMBITO OGGETTIVO
La
norma attuativa contiene innanzitutto l'individuazione dei beni oggetto
dell'agevolazione.
|
Prodotto editoriale |
E' il prodotto
realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione
d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o
attraverso la radio diffusione sonora o televisiva. Sono esclusi i
prodotti discografici o cinematografici. |
|
Dotazione informatica |
Sono le componenti
elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta,
l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni. |
Inoltre,
con riferimento alle condizioni oggettive dei predetti beni lo stesso decreto
specifica che la non commerciabilità
sussiste quando gli stessi non sono più inseriti nella distribuzione, in
presenza di difetti e vizi di produzione tali da renderli non vendibili o di
sopraggiunta obsolescenza tecnologica.
TRATTAMENTO FISCALE
|
Imposte dirette |
I
menzionati prodotti, oggetto di donazione a favore dei soggetti sopra
specificati, non si considerano destinati
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Le
relative cessioni gratuite non hanno quindi rilevanza ai fini delle imposte
dirette, in quanto non danno luogo in
capo al cedente al conseguimento di un provento sotto forma di ricavi
ex art. 53, comma 2, o di plusvalenze
patrimoniali ex art. 54, comma 1, lett. d), TUIR.
|
IRAP |
Anche
ai fini IRAP le cessioni in esame, non costituendo ricavi né plusvalenze ai
fini delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione della base
imponibile.
|
IVA |
Ai
fini IVA i beni destinati alle cessioni in esame, sono equiparati ai beni
distrutti. Da tale equiparazione consegue:
n
l'esclusione
di tali fattispecie dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, n. 4) relativa alle
cessioni gratuite, che rappresentano operazioni rilevanti ai fini IVA quando
riguardano beni oggetto dell'attività dell'impresa oppure beni non oggetto
dell'attività dell'impresa di costo unitario superiore a L. 50.000, per i quali
sia stata operata la detrazione dell'IVA "a monte";
n
la
possibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di effettuare cessioni a
carattere di beneficenza senza applicazione dell'imposta, senza subire tuttavia la limitazione al diritto alla detrazione dell'IVA
assolta al momento dell'acquisto, a differenza di quanto avviene per le
cessioni gratuite di cui all'art. 10, nn. 12 e 13, DPR n. 633/72 (trattasi delle
cessioni gratuite fatte ad enti pubblici, Onlus, associazioni o fondazioni con
finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca
oppure a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, rientranti tra le
operazioni esenti da imposta, per le quali non è consentita la detrazione
dell'imposta "a monte").
N.B.
Per i lavoratori autonomi la norma
agevolativa trova di fatto applicazione solo
ai fini IVA, dal momento che per tali soggetti le eventuali plusvalenze
conseguite dalle cessioni di beni strumentali non concorrono comunque alla
formazione del reddito ex art. 50, TUIR.
ADEMPIMENTI
Il
D.M. n. 264/2001 specifica gli adempimenti necessari al fine di dimostrare che i
beni sono stati effettivamente destinati alla cessione gratuita oggetto di
agevolazione.
In
particolare è previsto che la "distruzione" dei beni deve
risultare alternativamente:
1.
dal libro
giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile ovvero da altro
apposito registro (numerato e bollato ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72) in
cui siano esposti la natura, qualità, quantità dei beni e i soggetti
beneficiari della cessione;
2.
dal documento
di trasporto (ddt) di cui all'art. 1, comma 3, DPR n. 472/96 ovvero da un
altro valido documento di trasferimento;
3.
da apposita
indicazione (degli elementi menzionati al punto 1) in uno dei registri
IVA (fatture emesse, corrispettivi, acquisti) da effettuarsi al momento
della consegna dei beni.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI-REV
SRL