Lì,
01 ottobre 2001
CIRCOLARE 305/01
OGGETTO: LE VIOLAZIONI
DI NATURA FORMALE E LE PRECISAZIONI MINISTERIALI (Art. 10, comma 3, Legge n.
212/2000 - Art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/97 - C.M. 3 agosto 2001, n. 77/E)
La
Legge n. 212/2000, conosciuta come "Statuto del contribuente", ha
stabilito il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali dei cittadini nei
confronti del fisco e in tale ottica il legislatore ha emanato il D.Lgs. n.
32/2001 contenente disposizioni correttive della normativa tributaria a garanzia
della coerenza con i principi contenuti nello Statuto.
Con
la Circolare 3 agosto 2001, n. 77/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni
chiarimenti in merito alla ratio ed alla portata delle nuove disposizioni
riguardanti la liquidazione delle imposte, la motivazione degli atti
dell'Amministrazione finanziaria, le sanzioni per violazioni tributarie di
natura formale e la riscossione dei tributi.
Di
seguito sono esaminate le problematiche connesse con l'individuazione delle
sanzioni formali e, in particolare, di quelle meramente formali.
L'art.
10, comma 3, Legge n. 212/2000 dispone la non irrogazione di sanzioni se la
violazione:
n
dipende da obiettive
condizioni di incertezza circa l'ambito applicativo della norma;
n
si riduce a
una mera violazione formale, senza
alcun debito di imposta.
La
previsione da parte dello Statuto del contribuente della non punibilità delle
violazioni di natura formale ha reso necessario l'adeguamento del regime
sanzionatorio.
In
particolare, l'art. 7, D.Lgs. n. 32/2001, inserendo il comma 5-bis all'art. 6,
D. Lgs. n. 472/97, ha appunto introdotto nel sistema delle sanzioni
amministrative le violazioni meramente
formali quali ulteriore causa di non punibilità.
LA VIOLAZIONE FORMALE E
QUELLA MERAMENTE FORMALE
Il
nuovo comma 5-bis definisce "meramente formale" la violazione che:
a)
non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul
versamento del tributo;
b)
non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.
Queste
due condizioni, ai fini della non
punibilità della violazione commessa, devono
sussistere contestualmente e, di conseguenza, secondo quanto precisato dalla
Circolare 3 agosto 2001, n. 77/E non può configurarsi una violazione meramente
formale in difetto anche di una sola di esse.
Da
quanto sopra si può desumere che la violazione ha natura formale qualora non si
rifletta sulla determinazione o sul pagamento del tributo; la stessa assume la
qualifica di meramente formale qualora, in aggiunta, non sia di ostacolo
all'attività di controllo.
La
citata Circolare sottolinea che la mera
formalità della sanzione è ricondotta, generalmente, alle violazioni di
norme tributarie punibili con sanzioni amministrative in misura fissa, non
legate cioè all'importo del tributo.
Sul
punto l'Agenzia delle Entrate non riporta alcun esempio, ma si limita a elencare
una serie di violazioni che non possono essere qualificate "meramente
formali".
Non
sono considerate meramente formali le
violazioni dell'obbligo di presentazione di una dichiarazione entro i prescritti
termini, quali l'omessa presentazione:
n
della
dichiarazione dei redditi se non risultano dovute imposte;
n
del mod. 770
se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme sono state
interamente versate;
n della dichiarazione annuale IVA se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta;
n
della
dichiarazione periodica IVA.
L'Amministrazione finanziaria ritiene, infatti che tali inadempienze arrechino in ogni caso pregiudizio all'azione di controllo.
Altre
violazioni che, pur di natura formale
in quanto non incidenti direttamente sull'imponibile, sull'imposta o sul
versamento della stessa, recano
pregiudizio ad un'attività di controllo già iniziata, sono ad esempio:
n
la mancata o
tardiva restituzione di un questionario inviato al contribuente;
n
l'inottemperanza
all'invito a comparire in Ufficio;
n
l'omessa
tenuta delle scritture contabili ai fini imposte dirette e IVA;
n
il rifiuto
da parte del contribuente di esibire le scritture contabili in sede di accessi
finalizzati all'accertamento delle stesse imposte.
Tuttavia,
possono essere commesse violazioni idonee
ad incidere negativamente sull'attività di controllo, ma non
punibili in quanto anche per effetto dell'eventuale loro regolarizzazione,
non abbiano ostacolato l'azione dell'Ufficio.
E'
il caso, ad esempio, delle irregolarità formali commesse in sede di
compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, ex art. 8, comma 1, D.
Lgs. n. 471/97, quali la non conformità al modello ministeriale, l'omessa,
inesatta o incompleta indicazione di dati rilevanti o altri elementi necessari
per l'individuazione del contribuente o per la determinazione del tributo, ecc.
L'INDIVIDUAZIONE DEL
TIPO DI VIOLAZIONE COMMESSA
Il
problema diventa, quindi, individuare quali violazioni possono essere
considerate meramente formali: al riguardo, sottolinea la citata Circolare, spetta
all'Ufficio valutare in sostanza e a posteriori, nei singoli casi specifici,
se le irregolarità commesse abbiano determinato pregiudizio
all'esercizio dell'azione di controllo.
La
precisazione, quindi, lascia un buon margine di discrezionalità all'Ufficio,
legato anche e soprattutto alla struttura tecnico-organizzativa dello stesso e
alla conseguente capacità di esercitare l'azione di controllo con maggiore o
minore difficoltà.
Ciò
può fare emergere il "pericolo" di valutazioni difformi da Ufficio ad
Ufficio in ordine ad una stessa infrazione, che può essere considerata
pregiudizievole per l'azione accertatrice da parte di un Ufficio, non
pregiudizievole e quindi meramente formale e non sanzionabile da parte di un
altro.
IL RAVVEDIMENTO DA PARTE
DEL CONTRIBUENTE
Connessa
con la previsione di non punibilità delle violazioni meramente formali è
l'abrogazione dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 472/97, che prevedeva la facoltà
per il contribuente di effettuare il ravvedimento entro tre mesi dall'omissione o dall'errore senza
applicazione di sanzioni nei casi di omissione o di errore non ostacolanti
un'attività di accertamento in corso e non incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo.
La nuova disciplina inerente le violazioni formali non pregiudica comunque l'opportunità per il contribuente di regolarizzare la violazione stessa con le modalità già previste per il ravvedimento e, in presenza di violazione formali che ostacolano l'attività di accertamento dell'Ufficio, la regolarizzazione comporterà il pagamento della sanzione ridotta ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
Di
conseguenza il contribuente che commette una violazione formale può procedere
alla relativa regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa o apposita
comunicazione da inviare all'Ufficio.
Tuttavia:
n
se la
violazione è ininfluente ai fini
dell'azione di controllo il contribuente non incorre in alcuna sanzione;
n
se la
violazione è di ostacolo all'attività
di accertamento dell'Ufficio il perfezionamento del ravvedimento del
contribuente richiede il versamento della sanzione ridotta, come previsto
dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
In
pratica però il comportamento del contribuente non è facilmente individuabile
in quanto se, come sopra esposto, è compito dell'Ufficio valutare "a
posteriori" l'ostacolo o meno della violazione all'attività di
accertamento, il contribuente ben difficilmente riesce a valutarlo a priori. Ciò
potrebbe indurre il contribuente a regolarizzare la violazione versando comunque
la sanzione ridotta.
LA DECORRENZA DELLE
NUOVE DISPOSIZIONI
La
Circolare n. 77/E si esprime altresì in merito alla decorrenza delle
disposizioni correttive di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 32/2001, precisando che le
stesse si applicano a partire dall'entrata in vigore della Legge n. 212/2000,
vale a dire dal 1° agosto 2000 e
quindi con effetto retroattivo.
Tuttavia,
la disposizione contenuta nella lett. b) del suddetto art. 7, che ha abrogato
l'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 472/97, cioè la possibilità di effettuare il ravvedimento
entro 3 mesi, avendo carattere innovativo anche rispetto alle norme dello
Statuto del contribuente, è operativa dal
20 marzo 2001 (15° giorno successivo dalla data di pubblicazione sulla
G.U.).
In
ogni caso, considerando il principio del "favor rei", di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 per i
procedimenti di contestazione o di irrigazione della sanzione in
corso alla data del 1° agosto 2000, la non sanzionabilità delle violazioni
meramente formali può riguardare anche fatti commessi prima di tale data, tenendo
presente che non si considerano in corso" i procedimenti già alla fase di
riscossione coattiva, una volta divenuti definitivi o passata in giudicato la
sentenza.
Di
conseguenza, alla data del 1 agosto 2000, possono presentarsi le seguenti
situazioni:
|
La sanzione non
è stata ancora irrogata
|
L'Ufficio
non dovrà procedere alla sua applicazione |
|
La sanzione è stata irrogata, ma il contribuente non ha ancora pagato nulla
|
L'Ufficio dovrà, in via di autotutela, procedere all'annullamento d'ufficio dell'atto di irrogazione |
|
La sanzione è
stata irrogata ed il contribuente ha effettuato in tutto o in parte il
pagamento in forza di un provvedimento non ancora divenuto definitivo
|
L'Ufficio
dovrà provvedere alla restituzione delle somme percepite |
|
La sanzione è
stata irrogata ed il contribuente ha pagato in tutto o in parte in forza
di un provvedimento divenuto definitivo |
L'Ufficio
non dovrà effettuare alcun rimborso, mentre il debito residuo si estingue |
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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