Lì,
01 agosto 2001
CIRCOLARE 304/01
OGGETTO: somministrazione di alimenti e bevande in enti non commerciali (DPR 235/2001 – Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20/06/2001).
Il D.p.r. 235/2001 è il regolamento recante le semplificazioni del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati, associazioni sportive, culturali, più in generale di enti non commerciali.
La vera novità del provvedimento sta nel
fatto che anche le associazioni non aderenti alle organizzazioni riconosciute
dal Ministero dell’Interno possano avere l’autorizzazione in questione
presentando in Comune una domanda di autorizzazione.
Quindi oltre alle associazioni ed i
circoli di cui all’articolo 111, comma 3, del TUIR (… associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona …), anche quelle non rientranti in suddetto
articolo potranno somministrare alimenti e bevande.
Il
legale rappresentante dell’associazione dovrà presentare una domanda di
autorizzazione al Comune nel cui territorio si esercita l’attività; detta
domanda dovrà contenere:
a)
Il tipo di attività di somministrazione svolta;
b)
L’ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
c)
Che l’associazione ha delle caratteristiche di ente non commerciale, ai
sensi dell’articolo 111 e 111-bis del TUIR; ai fini del rilascio
dell’autorizzazione il Comune verificherà che lo Statuto dell’Associazione
contenga le clausole di democraticità previste dall’articolo 111 del TUIR;
d)
Che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle
norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di
sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, della Legge n.287 del 25/08/1991, ed in particolare di essere in
possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Alla domanda, inoltre, deve essere
allegata copia in carta semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o
dello Statuto.
In conclusione possiamo ancora dire che il
D.p.r. 235/2001 prevede che la domanda si considera accolta se non sia
comunicato il diniego entro 45 giorni dalla presentazione della stessa
(principio del silenzio-assenso).
Inoltre le associazioni di qualsiasi tipo,
che non rispettino le nuove regole, sono passibili di una sanzione
amministrativa da 1 a 6 milioni ed alla chiusura immediata dell’attività di
somministrazione.
A disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, porgiamo distinti saluti.
ENTI-REV S.r.l.
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