Lì, 31 luglio 2001

CIRCOLARE 302/01

OGGETTO:RAVVEDIMENTO OPEROSO - LA REGOLARIZZAZIONE

 DELLE VIOLAZIONI COMMESSE NEL 2000  

L'Istituto del ravvedimento operoso consente la regolarizzazione degli errori ed omissioni beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili. La possibilità di regolarizzazione spontanea è limitata nel tempo in relazione alla gravità della violazione commessa. Si esaminano alcune fattispecie di regolarizzazione connesse a violazioni dell'anno 2000 in materia di IVA.  

TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

In base all'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97, la soglia temporale per l'effettuazione del ravvedimento operoso è collegata al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento "lungo"). La predetta regola si applica a tutti i tributi c.d. periodici (IVA, IRPEF, IRPEG, IRAP), per i quali è prevista una dichiarazione che si rinnova appunto periodicamente. Limitatamente invece ai tributi c.d. istantanei (registro, successioni), il termine per l'effettuazione del ravvedimento "lungo" è fissato in un anno dalla data della violazione.

Applicando tali regole alle violazioni commesse nel corso del 2000, sarà necessario tenere presente la scadenza della dichiarazione ricollegabile al tributo per il quale è stata commessa la violazione.

Per effetto delle disposizioni contenute nel DPCM 30.04.2001 e nel DPCM 18.06.2001 che hanno prorogato il termine di presentazione ed equiparato tale termine a quello fissato per la trasmissione telematica, si potranno verificare i seguenti casi:

¨     Violazioni relative all'IVA, all'IRAP, all'IRPEF e all'IRPEG commesse nel 2000 da parte di soggetti che utilizzano il modello UNICO 2001. Il termine per il ravvedimento è fissato al 31.10.2001 ( 31.7.2001 per coloro che presentano la dichiarazione alla banca o alla posta);

¨     Violazioni relative ai sostituti d'imposta commesse nel 2000. Il termine per l'effettuazione del ravvedimento è fissato al 15.10.2001;

¨     Violazioni relative all'IRAP, all'IRPEF e all'IRPEG commesse nel 2000 da parte di soggetti che utilizzano il modello UNICO 2000 (vecchio modello). Il termine per il

¨     ravvedimento è fissato in relazione al termine di presentazione della dichiarazione che non può peraltro fruire della proroga di cui DPCM 30.4.2001;

¨     Violazioni relative al mod. 730/2000. Il termine per effettuare il ravvedimento è fissato al 31.7.2001 (o 31.10.2001) in quanto si fa riferimento comunque alla data per la presentazione della dichiarazione mod. UNICO 2001.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI-REV S.r.l.

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