Lì, 31 luglio 2001

CIRCOLARE 300/01

OGGETTO: ULTIME RISOLUZIONI MINISTERIALI-VARIE.

L'ASILO NIDO NON E' DI PER SE UNA ONLUS

Con la Risoluzione 21 maggio 2001, n. 75, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che non è da considerarsi attività di assistenza sociale o socio-sanitaria, e quindi non può beneficiare delle agevolazioni concesse alle ONLUS, quella effettuata dagli asili nidi o scuole materne, a meno che essa non sia rivolta a soggetti svantaggiati, come bambini appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stesso si può dire quando la gestione di un asilo nido sia affiancata a quella di una casa di riposo per soggetti bisognosi; manca, infatti, la caratteristica di "connessione" con l'attività principale o istituzionale che, nella fattispecie, gode dello status di ONLUS.

RESTA LA RITENUTA PER GLI ATLETI STRANIERI

La Risoluzione 21 maggio 2001, n.73/E emanata dall'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che sebbene il Collegato fiscale abbia cambiato le disposizioni su cui far riferimento per operare la ritenuta sui compensi erogati ad atleti stranieri, resta l'obbligo, per gli stessi, di versare la ritenuta sui compensi percepiti.

La Circolare ha specificato, infatti, che su detti compensi va applicata la ritenuta del 30% qualora la prestazione resa dallo sportivo sia considerata prestazione professionale erogata per conto della società o gruppo sportivo non residente all'interno del territorio italiano.

CORSI DI FORMAZIONE ESENTI IVA

La Risoluzione 28 maggio 2001, n.77 emanata dall'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito all'articolo 10, comma 20, D.P.R. n. 633/72.

La Risoluzione specifica che l'esenzione da IVA ivi riconosciuta per le prestazioni educative, didattiche erogate da scuole ed istituti riconosciuti si applica anche ai servizi di formazione e aggiornamento resi da organismi pubblici comprese le Aziende Sanitarie Locali.

La problematica oggetto della Risoluzione era stata sollevata da una ASL che dovendo organizzare dei corsi per propri dipendenti aveva richiesto se questi potessero beneficiare dell'esenzione IVA.

SOMMINISTRAZIONE PASTI

La somministrazione di pasti a dipendenti di Enti o Ditte esterne che, fornendo prestazioni presso la sede dell'Ente committente debbono avvalersi della mensa aziendale, è soggetta all'aliquota IVA del 4%.

In questo caso ricorrono i requisiti di mensa aziendale anche se la somministrazione dei pasti è effettuata a personale dipendente di altra impresa, purché i dipendenti siano autorizzati ad accedere ai locali mensa.

Tra i rispettivi datori di lavoro devono sussistere accordi contrattuali, ovvero rapporti di altra natura che giustificano la presenza di personale di Enti o Ditte esterne all'interno della mensa dell'Ente titolare del contratto di somministrazione.

Quanto sopra è stato stabilito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 35/E del 28 febbraio 2001. Ha chiarito inoltre, che è detraibile sia l'IVA pagata dall'Ente che gestisce la mensa per la somministrazione ai propri dipendenti e a quelli delle imprese terze, sia l'IVA a carico di questi ultimi per il riaddebito del costo sostenuto dall'Ente titolare.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI-REV S.r.l.

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