Lì,
31 luglio 2001
CIRCOLARE 300/01
OGGETTO: ULTIME
RISOLUZIONI MINISTERIALI-VARIE.
L'ASILO
NIDO NON E' DI PER SE UNA ONLUS
Con la Risoluzione 21 maggio 2001, n. 75, l'Agenzia delle Entrate ha
ribadito che non è da considerarsi
attività di assistenza sociale o socio-sanitaria, e quindi non può beneficiare
delle agevolazioni concesse alle ONLUS, quella effettuata dagli asili nidi o scuole materne, a meno che essa non sia rivolta a
soggetti svantaggiati, come bambini appartenenti a famiglie bisognose.
Lo stesso si può dire quando
la gestione di un asilo nido sia affiancata a quella di una casa di riposo per
soggetti bisognosi; manca, infatti, la caratteristica di "connessione"
con l'attività principale o istituzionale che, nella fattispecie, gode dello
status di ONLUS.
RESTA
LA RITENUTA PER GLI ATLETI STRANIERI
La Risoluzione
21 maggio 2001, n.73/E emanata dall'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che
sebbene il Collegato fiscale abbia cambiato le disposizioni su cui far
riferimento per operare la ritenuta sui compensi erogati ad atleti stranieri,
resta l'obbligo, per gli stessi, di versare la ritenuta sui compensi percepiti.
La Circolare
ha specificato, infatti, che su detti compensi va applicata la ritenuta del 30% qualora la prestazione resa dallo
sportivo sia considerata prestazione professionale erogata per conto della
società o gruppo sportivo non residente all'interno del territorio italiano.
CORSI
DI FORMAZIONE ESENTI IVA
La Risoluzione
28 maggio 2001, n.77 emanata dall'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni
chiarimenti in merito all'articolo 10,
comma 20, D.P.R. n. 633/72.
La Risoluzione specifica che l'esenzione da
IVA ivi riconosciuta per le prestazioni educative, didattiche erogate da
scuole ed istituti riconosciuti si
applica anche ai servizi di
formazione e aggiornamento resi da organismi pubblici comprese le Aziende
Sanitarie Locali.
La problematica oggetto della
Risoluzione era stata sollevata da una ASL che dovendo organizzare dei corsi per
propri dipendenti aveva richiesto se questi potessero beneficiare dell'esenzione
IVA.
SOMMINISTRAZIONE
PASTI
La somministrazione di pasti a
dipendenti di Enti o Ditte esterne che, fornendo prestazioni presso la sede
dell'Ente committente debbono avvalersi della mensa aziendale, è soggetta all'aliquota
IVA del 4%.
In questo caso ricorrono i
requisiti di mensa aziendale anche se la somministrazione dei pasti è
effettuata a personale dipendente di altra impresa, purché i dipendenti siano
autorizzati ad accedere ai locali mensa.
Tra i rispettivi datori di
lavoro devono sussistere accordi contrattuali, ovvero rapporti di altra natura
che giustificano la presenza di personale di Enti o Ditte esterne all'interno
della mensa dell'Ente titolare del contratto di somministrazione.
Quanto sopra è stato
stabilito dalla Risoluzione del Ministero
delle Finanze n. 35/E del 28 febbraio 2001. Ha chiarito inoltre, che è
detraibile sia l'IVA pagata dall'Ente che gestisce la mensa per la
somministrazione ai propri dipendenti e a quelli delle imprese terze, sia l'IVA
a carico di questi ultimi per il riaddebito del costo sostenuto dall'Ente
titolare.
A disposizione per ogni
chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI-REV
S.r.l.
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