Lì, 11 giugno 2001

CIRCOLARE 298/01

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - SCADENZE ANNO 2001

D.P.C.M.  30 Aprile 2001 (G.U. n.107 del 10/5/'01)

 I  termini  della presentazione delle Denunce  di Variazione I.C.I. relative a modifiche della soggettività passiva verificatesi nell'anno 2000 sono i seguenti:

·      Per le persone fisiche e società di persone o associazioni di cui all'art.6 del DPR 29/9/1973, N.600                                                                    2 maggio - 31 Luglio 2001

·      Per i soggetti IRPEG di cui all'art.87,c.1, lett. c) e d), TUIR, ossia enti non commerciali e società non residenti:

Þ    se il termine di presentazione della dichiar. dei redditi è entro il 20/7        20 luglio 2001

Þ    se il termine di presentazione della dichiar. dei redditi è dopo il 20/7        1 mese dall'approvazione del bilancio

Solamente per questi soggetti, con l'invio telematico facoltativo della dichiarazione dei  redditi,  non essendoci state interpretazioni ministeriali che consentono di stabilire in modo certo se il termine di presentazione per le dichiarazioni ICI debba fare riferimento alla data di presentazione tramite banca o posta (modello cartaceo) o alla data dell'invio telematico (31/10/2001), si  consiglia gli Enti impositori di ritenere valevoli i termini di scadenza su indicati.

·      Per i soggetti IRPEG  - S.r.l.,  SPA  , SAPA, Enti commerciali e cooperative - con obbligo dell'invio telematico:

Þ    con termine di presentazione della dichiar. dei redditi  tra 1/1 -20/7      31 Ottobre 2001

Þ    con termine di presentazione della dichiar. dei redditi  tra 20/7-31/10   31 Ottobre 2001

Þ    con termine di presentazione della dichiar. dei redditi dopo il 31/10      2 mesi dall'approvazione del bilancio

Per i Comuni che hanno modificato il procedimento di accertamento I.C.I. ai sensi del D.Lgs.446/97, art.59, c.1, lettera 1 con regolamento adottato dal Consiglio Comunale per l'anno 2000, dall'anno 2001 comincia l'esonero per il contribuente dalla presentazione della Denuncia di Variazione I.C.I e la stessa è sostituita dall'obbligo della presentazione della comunicazione con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

Il termine di scadenza della comunicazione di acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva è stabilito dai singoli Regolamenti Comunali.

Versamento dell'imposta:

Il versamento dell'imposta ICI  per l'anno 2001 deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 2 Luglio 2001 (il 30 giugno cade di sabato), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2000.

La seconda rata deve essere versata dal al 20 dicembre 2001, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2001, con eventuale conguaglio della prima rata versata

E' possibile effettuare il versamento in unica soluzione  annuale, da corrispondere entro il 2 luglio 2001, ovvero entro la scadenza della prima rata. In tal caso, l'imposta dovuta deve essere calcolata applicando ai valori imponibili degli immobili l'aliquota e le detrazioni in vigore per l'anno 2001.

Inoltre, il Comune può aver stabilito tramite regolamento differimento di termini per quei contribuenti che si trovano in situazioni particolari.

ESEMPI:

Base imponibile 300.000.000.

Aliquota abitazione principale 5‰ anno 2000

Detrazione Abitazione principale anno 2000 -200.000

Aliquota abitazione principale 5,5‰ anno 2001

Detrazione Abitazione principale anno 2001 - 300.000

Si applica l'aliquota agevolata e la detrazione 2000 sul periodo possesso di 12 mesi anche se il periodo di possesso 2000 è di 3 mesi

Immobile divenuto abitazione principale il 5 settembre 2000

1° rata - acconto        300.000.000 x 5‰ - detrazione 200.000 x 50%

2° rata - saldo            300.000.000 x 5,5‰ - detrazione 300.000 - importo rata di acconto.

Per gli immobili acquistati o venduti nel primo semestre 2001 la C.M. 3/FL dispone che il versamento della rata di acconto dell'imposta si determina in base ai mesi di possesso.

Acquisto il 10 aprile 2001

1° rata - acconto  300.000.000 x 5‰ - detrazione 200.000 x 3/12

2° rata - saldo      300.000.000 x 5,5‰ - detrazione 300.000 x 9/12 - importo prima rata

Immobile ceduto il 17.03.2001

il periodo di possesso è di 3 mesi

1° rata - acconto 300.000.000 x 5‰ - detrazione 200.000 x 3/12

2° rata - saldo    300.000.000 x 5,5‰ - detrazione 300.000 x 3/12 - importo prima rata

Se l'aliquota 2001 fosse inferiore al 5‰ anziché superiore, tenendo conto  anche del maggior importo di detrazione abitazione principale, con il versamento della 1° rata potrebbe verificarsi un credito a favore del contribuente.

Per evitare il credito si deve effettuare il versamento in unica soluzione, entro il 2/7/2001.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI-REV SRL

||||||||

-->
Hosted by:

Copyright © 1998 by Cnnet Internet Provider - Info: info@cnnet.it

Miglior Risoluzione: 800 * 600 - Colori: 16 bit