Lì,
11 giugno 2001
CIRCOLARE
298/01
OGGETTO:IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI - SCADENZE
ANNO 2001
D.P.C.M.
30
Aprile 2001 (G.U. n.107 del 10/5/'01)
I
termini della
presentazione delle Denunce di
Variazione I.C.I. relative a modifiche della soggettività passiva
verificatesi nell'anno 2000 sono i seguenti:
·
Per
le persone fisiche e società di persone o associazioni di cui all'art.6 del
DPR 29/9/1973, N.600
2 maggio - 31 Luglio 2001
·
Per
i soggetti IRPEG di cui all'art.87,c.1, lett. c) e d), TUIR, ossia enti non
commerciali e società non residenti:
Þ
se
il termine di presentazione della dichiar. dei redditi è entro il 20/7
20 luglio 2001
Þ
se
il termine di presentazione della dichiar. dei redditi è dopo il 20/7 1
mese dall'approvazione del bilancio
Solamente
per questi soggetti, con l'invio telematico facoltativo della dichiarazione
dei redditi,
non essendoci state interpretazioni ministeriali che consentono di
stabilire in modo certo se il termine di presentazione per le dichiarazioni
ICI debba fare riferimento alla data di presentazione tramite banca o posta
(modello cartaceo) o alla data dell'invio telematico (31/10/2001), si
consiglia gli Enti impositori di ritenere valevoli i termini di
scadenza su indicati.
·
Per
i soggetti IRPEG - S.r.l.,
SPA , SAPA, Enti
commerciali e cooperative - con obbligo dell'invio telematico:
Þ
con
termine di presentazione della dichiar. dei redditi
tra 1/1 -20/7
31 Ottobre 2001
Þ
con
termine di presentazione della dichiar. dei redditi
tra 20/7-31/10 31
Ottobre 2001
Þ
con
termine di presentazione della dichiar. dei redditi dopo il 31/10
2 mesi dall'approvazione
del bilancio
Per
i Comuni che hanno modificato il
procedimento di accertamento I.C.I. ai sensi del D.Lgs.446/97, art.59,
c.1, lettera 1 con regolamento adottato dal Consiglio Comunale per l'anno
2000, dall'anno 2001 comincia l'esonero per il contribuente dalla
presentazione della Denuncia di Variazione I.C.I e la stessa è sostituita
dall'obbligo della presentazione della comunicazione con la sola
individuazione dell'unità immobiliare interessata.
Il
termine di scadenza
della comunicazione di acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività
passiva è stabilito dai singoli Regolamenti Comunali.
Versamento
dell'imposta:
Il
versamento dell'imposta ICI per
l'anno 2001 deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 2
Luglio 2001 (il 30 giugno cade di sabato), pari al 50% dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno 2000.
La
seconda rata deve essere versata dal 1°
al 20 dicembre 2001, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno 2001,
con eventuale conguaglio della prima rata versata
E'
possibile effettuare il versamento in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 2
luglio 2001, ovvero entro la scadenza della prima rata. In tal caso,
l'imposta dovuta deve essere calcolata applicando ai valori imponibili degli
immobili l'aliquota e le detrazioni in vigore per l'anno 2001.
Inoltre,
il Comune può aver stabilito tramite regolamento differimento di termini per
quei contribuenti che si trovano in situazioni particolari.
ESEMPI:
Base
imponibile
300.000.000.
Aliquota
abitazione principale
5‰ anno 2000
Detrazione
Abitazione principale
anno 2000 -200.000
Aliquota
abitazione principale
5,5‰ anno 2001
Detrazione
Abitazione principale
anno 2001 - 300.000
Si
applica l'aliquota agevolata e la
detrazione 2000 sul periodo
possesso di 12 mesi anche se il periodo di possesso 2000 è di 3 mesi
Immobile
divenuto abitazione principale il 5 settembre 2000
1°
rata - acconto
300.000.000 x 5‰ - detrazione 200.000 x 50%
2°
rata - saldo
300.000.000 x 5,5‰ - detrazione 300.000 - importo rata di acconto.
Per
gli immobili acquistati o venduti
nel primo semestre 2001 la C.M. 3/FL dispone che il versamento della rata di
acconto dell'imposta si determina in base ai mesi di possesso.
Acquisto
il 10 aprile 2001
1°
rata
- acconto 300.000.000 x 5‰ -
detrazione 200.000 x 3/12
2°
rata
- saldo 300.000.000
x 5,5‰ - detrazione 300.000 x 9/12 - importo prima rata
Immobile
ceduto il 17.03.2001
il
periodo di possesso è di 3 mesi
1°
rata
- acconto 300.000.000 x 5‰ - detrazione 200.000 x 3/12
2°
rata
- saldo 300.000.000 x
5,5‰ - detrazione 300.000 x 3/12 - importo prima rata
Se
l'aliquota 2001 fosse inferiore al 5‰ anziché superiore, tenendo conto
anche del maggior importo di detrazione abitazione principale, con il
versamento della 1° rata potrebbe verificarsi un credito a favore del
contribuente.
Per
evitare il credito si deve effettuare il versamento in unica soluzione, entro
il 2/7/2001.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI-REV
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