Lì,
28 maggio 2001
CIRCOLARE
297/01
OGGETTO:
LA PROROGA DELLE SCADENZE DI UNICO 2001 (D.P.C.M. 30 APRILE 2001 G.U. N. 107
DEL 10.5.2001)
Ha
ottenuto la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile
scorso l'atteso decreto che, anche per quest'anno, concede ai contribuenti la
possibilità di usufruire di un maggiore termine per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP e per il versamento delle relative
imposte.
Mentre
dal punto di vista dei versamenti la modifica delle scadenze ricalca in
sostanza quella disposta lo scorso anno con analogo decreto, in tema di
presentazione delle dichiarazioni il provvedimento recepisce e conferma le
novità in vigore dal 2001 relativamente all'estensione dell'obbligo di invio
telematico delle dichiarazioni (vedi Circolari Enti Rev n. 292/01 e 293/01 del
18/04/01).
PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI
Dal
2001 l'obbligo della presentazione in via telematica (direttamente o tramite
intermediario abilitato) di tutte la dichiarazioni, con la conseguente
esclusione dalla presentazione a banca o posta, è stato esteso ai soggetti:
>
Tenuti
nel 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
>
Tenuti
a presentare nel 2001 il modella 770;
>
Di
cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) TUIR, ossia S.p.A., S.r.l., S.A.p.A.,
cooperative ed enti commerciali.
Il
termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP,
anche in forma unificata, redatte sui modelli approvati per il 2001, è
prorogato al 31.10.2001.
L'art.
2, comma 2 del decreto in esame specifica che il termine del 31.10.2001
riguarda anche i soggetti, che, pur non avendo l'obbligo, intendono avvalersi
del canale telematico (diretto o mediante intermediario abilitato) per la
presentazione delle dichiarazioni anche in forma unificata.
PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE A BANCA E POSTA (persone fisiche e associazioni)
I
termini per la presentazione a banca o posta delle dichiarazioni dei redditi e
IRAP, anche in forma unificata, da parte dei soggetti non obbligati alla
trasmissione telematica, si differenziano a seconda della forma giuridica
degli stessi.
Per
le persone fisiche e le società di persone il termine di presentazione del
modello cartaceo è prorogato al 31.07.2001.
Per
i soggetti IRPEG di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) e d), TUIR, ossia enti
non commerciali e società non residenti:
>
Se
il termine di presentazione scade fino al 20.07.2001, la presentazione del
modello cartaceo deve avvenire entro il 20.07.2001;
>
Se
il termine di presentazione scade dopo il 20.07.2001, è necessario fare
riferimento al termine ordinario di presentazione della dichiarazione che:
-
Per i soggetti IRPEG tenuti all'approvazione del bilancio o del
rendiconto corrispondente al mese successivo all'approvazione;
-
Per i soggetti IRPEG non
tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto corrisponde al 7°
mese successivo alla fine del periodo d'imposta.
VERSAMENTO
DELLE IMPOSTE
I
termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, a
prescindere dalla modalità di presentazione delle dichiarazioni stesse, si
differenziano a seconda della categoria dei soggetti interessati.
PERSONE
FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE.
-
Entro il 20.06.2001 senza maggiorazione;
-
Dal 21.06 al 20.07.2001 con la maggiorazione dello 0.4%.
SOGGETTI
IRPEG CON TERMINE DI PRESENTAZIONE COMPRESO TRA L'01.01 E IL 31.05.2001.
Valgono
i citati termini di versamento previsti per le persone fisiche e le società
di persone, ossia:
-
Entro il 20.06.2001 senza maggiorazione;
-
Dal
21.06 al 20.07.2001
con la maggiorazione dello 0.4%.
Esempio
Un
Ente con esercizio coincidente con l'anno solare ha approvato il Conto
Consuntivo il 27.04.2001. Poiché il termine ordinario di presentazione della
dichiarazione e di effettuazione dei versamenti scade il 31.5, il versamento
di quanto dovuto può essere effettuato entro il 20.6 senza maggiorazione
oppure tra il 21.6 e il 20.7 con maggiorazione.
La
presentazione per via telematica della dichiarazione unificata dovrà essere
effettuata entro il 31.10.2001.
SOGGETTI
IRPEG E NON SOGGETTI ERPEG (ENTI LOCALI) IL CUI TERMINE DI PRESENTAZIONE È
COMPRESO TRA L'01.06 E IL 20.07.2001
Tali
soggetti devono effettuare i versamenti entro e non oltre il 20.07.2001. In
particolare:
-
Entro
il 20° giorno
successivo all'ordinario termine di presentazione senza applicazione della
maggiorazione dello 0.4%;
-
A partire dal 21° giorno successivo
e fino al 20.07.2001 applicando la predetta maggiorazione.
Esempio
Un
Comune con esercizio coincidente con l'anno solare, approva il Conto
Consuntivo il 24.05.2001.
Poiché
il termine ordinario di presentazione della dichiarazione e di versamento
delle imposte cade il 24.06.2001, il versamento può essere effettuato entro
il 14.07 (20° giorno successivo) senza maggiorazione, ovvero tra
il 15.07 e il 20.07 con la maggiorazione dello 0.4%
L'invio
telematico della dichiarazione unificata deve avvenire entro il 31.10.2001.
SOGGETTI
IRPEG E NON SOGGETTI IRPEG (ENTI LOCALI) IL CUI TERMINE DI PRESENTAZIONE SCADE
DOPO IL 20.07.2001
Per
individuare il termine di versamento vale la consueta regola della "data
di presentazione del bilancio + 1 mese".
Esempio
Un
Comune con esercizio coincidente con l'anno solare, approva il bilancio il
30.06.2001.
Il
termine ordinario per la presentazione della dichiarazione e dei versamenti
cade il 30.07.2001 e pertanto non è applicabile alcuna proroga. L'Ente
deve pertanto effettuare i versamenti entro il citato termine ordinario,
mentre l'invio telematico della dichiarazione unificata deve essere eseguito
entro il 31.10.2001.
Va
tenuto presente che nessuna proroga è stata invece disposta per la
presentazione del modello 770/2001 in forma autonoma, il cui termine resta
quindi fissato al 30.06.2001 (prorogato al 2.07.2001).
PRESENTAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA 2001
L'art.
3 del decreto in esame dispone la proroga dei termini di presentazione (invio
telematico) delle dichiarazioni periodiche IVA, come segue:
|
Periodo
di riferimento della dichiarazione |
Termine
di presentazione (invio telematico) |
|
Gennaio,
febbraio e marzo 2001 |
20.06.2001
(anziché 31.05.2001) |
|
Aprile
2001, 1° trimestre 2001 |
20.07.2001
(anziché 30.06.2001) |
TERMINI
DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO
|
MODELLO
DA UTILIZZARE |
PRESENTAZIONE
DA PARTE DEL CONTRIBUENTE |
TRASMISSIONE
TELEMATICA INTERMEDIARIO |
VERSAMENTI |
|
|
UNICO
2001 SOGGETTI IRPEG (redditi,
IVA, IRAP,) (ASILI, IPAB) |
ESCLUSO |
Entro
il 31 ottobre |
Se
il termine ordinario di presentazione scade tra l'1.1 e il 31.5 il
versamento è dovuto: -
Entro il 20.6 senza maggiorazione -
Dal 21.6 al 20.7 con maggiorazione 0.4% Se
il termine ordinario di presentazione scade tra l'1.6 e il 20.7 il
versamento è dovuto: -
Entro 20 giorni senza maggiorazione -
Dal 21° giorno e fino al 20.7 con maggiorazione 0.4% |
|
|
UNICO
2001 SOGGETTI IRPEG CON APP. BIL. DALL 1/1 AL 31/5 |
Entro
il 20 luglio |
Entro
il 31 ottobre |
||
|
UNICO
2001 NON SOGGETTI IRPEG (IVA, IRAP ) (COMUNI) |
ESCLUSO |
Entro
il 31 ottobre |
||
|
UNICO
2001 NON SOGGETTI IRPEG CON TERMINE DI PRESENTAZIONE DOPO IL 20.7 |
ESCLUSO |
Entro
il 31 ottobre |
1
mese dall'approvazione del bilancio |
|
|
UNICO
2001 SOGGETTI IRPEG NON TENUTI ALL'APP. BIL. |
Entro
sei mesi dalla fine del periodo d'imposta |
Entro
il 31 ottobre |
Entro
sei mesi dalla fine del periodo d'imposta |
|
|
UNICO
2001 Persone
fisiche Società di persone |
Tenute
all'invio telematico |
ESCLUSO |
Entro
il 31 ottobre |
Dal
2.5 - 20.6 senza maggiorazioni Dal
21.6 - 20.7 con maggiorazione 0.4% |
|
Non
tenute all'invio telematico |
Dal
2.5 al 31.7 |
|||
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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