Lì, 28 maggio 2001

CIRCOLARE 296/01

OGGETTO: IL CONTRIBUTO 10-13% DEI SOGGETTI CON PIU' DI 65

ANNI: NOVITA' (ART. 4, D.M. 2.5.1996, N. 282 CIRCOLARE INPS 16.5.2001, N. 104).

Allo scadere del quinquennio di vigenza della disciplina transitoria prevista per i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi con più di 65 anni, l'iscrizione alla Gestione separata INPS diventerà obbligatoria anche per tali soggetti.

Resteranno comunque valide le scelte già esercitate precedentemente durante il quinquennio: i soggetti che, ricorrendone i presupposti, si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi o hanno chiesto la cancellazione dalla Gestione, non saranno quindi tenuti all'iscrizione.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

L'art. 4, D.M. n. 282/96 ha introdotto una particolare disciplina transitoria relativamente all'iscrizione alla Gestione separata INPS di cui alla Legge n. 335/95 (contribuzione 10-13%) dei soggetti con più di 65 anni, con efficacia nel quinquennio decorrente:

·        Dal 1° aprile 1996, per i soggetti non iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;

·        Dal 30 giugno 1996 per i soggetti già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

Il citato art. 4 stabilisce in particolare:

·        La facoltà di iscrizione alla Gestione separata INPS per i soggetti che alle predette date risultavano avere già compiuto 65 anni. Non esercitando tale facoltà, si considerano esclusi dall'obbligo assicurativo;

·        La facoltà di chiedere l'esclusione dalla contribuzione a partire dal compimento dei 65 anni per i soggetti che nel quinquennio di vigenza della disciplina transitoria compiono 65 anni;

·        La possibilità di chiedere la restituzione dei contributi versati maggiorati degli interessi, per i soggetti che, all'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo, avevano 60 anni e che al momento della cessazione dell'attività lavorativa non hanno conseguito il diritto ad un trattamento pensionistico.

GLI EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA

Il periodo quinquennale di vigenza della disciplina transitoria descritta:

·        È scaduto il 31 marzo 2001 per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;

·        Scadrà il 29 giugno 2001 per i soggetti già pensionati o muniti di altra tutela previdenziale obbligatoria.

Di conseguenza, a partire da tali date:

-          I soggetti con più di 65 anni che iniziano un'attività di lavoro autonomo o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa devono iscriversi alla Gestione separata INPS e sono obbligati al versamento della relativa contribuzione (10-13%);

-          Gli iscritti che, al compimento del 65° anno d'età durante il quinquennio, non hanno chiesto la cancellazione, non possono richiedere di essere cancellati;

-          Gli iscritti che, a qualunque età, cessino l'attività lavorativa senza maturare il diritto al trattamento pensionistico, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

Il venir meno della disciplina transitoria non si estende tuttavia alle facoltà esercitate nel predetto quinquennio da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti.

Ciò significa, in altri termini, che rimangono valide le facoltà a suo tempo esercitate, rispettivamente:

-          Dai soggetti con più di 65 anni che nel quinquennio non hanno richiesto l'iscrizione alla Gestione separata: essi anche dopo il 31 marzo o il 29 giugno 2001 non saranno tenuti all'iscrizione;

-          Dai soggetti che, avendo compiuto 65 anni durante il citato quinquennio, hanno scelto la cancellazione dalla Gestione separata: gli stessi non dovranno iscriversi nuovamente.

Situazione a decorrere dal 1° aprile 2001 ovvero dal 30.06.2001

 

Soggetto con più di 65 anni che inizia un'attività di lavoro autonomo o un rapporto collaborazione

 

Obbligo di iscrizione

Soggetto già iscritto che compie 65 anni

Non può richiedere la cancellazione

Soggetto che ha optato nel quinquennio per la non iscrizione ovvero per la cancellazione

Resta valida l'opzione già esercitata

Esempio n. 1

Un pensionato di 67 anni inizia una collaborazione coordinata e continuativa il 1° luglio 2001: dovrà iscriversi alla Gestione separata, con l'obbligo di contribuzione nella misura del 10%.

Esempio n. 2

Un pensionato, amministratore di una S.r.l., ha compiuto 65 anni il 20 marzo 2001 e ha richiesto la cancellazione dalla Gestione separata. Tale opzione resta valida anche dopo il 29 giugno 2001 ed il soggetto non sarà tenuto a iscriversi nuovamente né a versare la relativa contribuzione.

Esempio n. 3

Un collaboratore pensionato, già iscritti alla Gestione separata, compie 65 anni il 20.07.2001: essendo trascorso il quinquennio di efficacia della disciplina transitoria, non avrà la facoltà precedentemente prevista di richiedere la cancellazione dalla Gestione separata e dovrà continuare a versare la contribuzione del 10%.  

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI-REV SRL

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