Lì,
28 maggio 2001
CIRCOLARE
296/01
OGGETTO:
IL CONTRIBUTO 10-13% DEI SOGGETTI CON PIU' DI 65
ANNI:
NOVITA' (ART. 4, D.M. 2.5.1996, N. 282 CIRCOLARE INPS 16.5.2001, N. 104).
Allo
scadere del quinquennio di vigenza della disciplina transitoria prevista per i
lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi con
più di 65 anni, l'iscrizione alla Gestione separata INPS diventerà obbligatoria
anche per tali soggetti.
Resteranno
comunque valide le scelte già esercitate precedentemente durante il
quinquennio: i soggetti che, ricorrendone i presupposti, si sono avvalsi della
facoltà di non iscriversi o hanno chiesto la cancellazione dalla Gestione,
non saranno quindi tenuti all'iscrizione.
LA
DISCIPLINA TRANSITORIA
L'art.
4, D.M. n. 282/96 ha introdotto una particolare disciplina transitoria
relativamente all'iscrizione alla Gestione separata INPS di cui alla Legge n.
335/95 (contribuzione 10-13%) dei soggetti con più di 65 anni, con efficacia
nel quinquennio decorrente:
·
Dal
1° aprile 1996, per i soggetti
non iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
·
Dal
30 giugno 1996 per i soggetti già
pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.
Il
citato art. 4 stabilisce in particolare:
·
La
facoltà di iscrizione alla
Gestione separata INPS per i soggetti che alle predette date risultavano avere
già compiuto 65 anni. Non
esercitando tale facoltà, si considerano esclusi dall'obbligo assicurativo;
·
La
facoltà di chiedere l'esclusione
dalla contribuzione a partire dal compimento dei 65 anni per i soggetti
che nel quinquennio di vigenza della disciplina transitoria compiono
65 anni;
·
La
possibilità di chiedere la restituzione
dei contributi versati maggiorati degli interessi, per i soggetti che,
all'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo, avevano 60
anni e che al momento della cessazione dell'attività lavorativa non hanno
conseguito il diritto ad un trattamento pensionistico.
GLI
EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA
Il
periodo quinquennale di vigenza della disciplina transitoria descritta:
·
È
scaduto il 31 marzo 2001 per i
soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
·
Scadrà
il 29 giugno 2001 per i soggetti
già pensionati o muniti di altra tutela previdenziale obbligatoria.
Di
conseguenza, a partire da tali date:
-
I soggetti con più di 65 anni
che iniziano un'attività di
lavoro autonomo o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa devono
iscriversi alla Gestione separata INPS e sono obbligati al versamento
della relativa contribuzione (10-13%);
-
Gli iscritti che, al compimento
del 65° anno d'età durante il quinquennio, non hanno chiesto la
cancellazione, non possono richiedere di essere cancellati;
-
Gli iscritti che, a qualunque età, cessino l'attività lavorativa
senza maturare il diritto al trattamento pensionistico, non possono richiedere
la restituzione dei contributi versati.
Il
venir meno della disciplina transitoria non
si estende tuttavia alle facoltà
esercitate nel predetto quinquennio da parte dei soggetti in possesso dei
requisiti previsti.
Ciò
significa, in altri termini, che rimangono valide le facoltà a suo tempo
esercitate, rispettivamente:
-
Dai soggetti con più di 65
anni che nel quinquennio non hanno richiesto l'iscrizione alla Gestione
separata: essi anche dopo il 31 marzo o il 29 giugno 2001 non saranno tenuti
all'iscrizione;
-
Dai soggetti che, avendo compiuto
65 anni durante il citato quinquennio, hanno scelto la cancellazione dalla
Gestione separata: gli stessi non
dovranno iscriversi nuovamente.
|
Situazione
a decorrere dal 1° aprile 2001 ovvero dal 30.06.2001 |
|
|
Soggetto
con più di 65 anni che inizia un'attività di lavoro autonomo o un
rapporto collaborazione |
Obbligo
di iscrizione |
|
Soggetto
già iscritto che compie 65 anni |
Non
può richiedere la cancellazione |
|
Soggetto
che ha optato nel quinquennio per la non iscrizione ovvero per la
cancellazione |
Resta
valida l'opzione già esercitata |
Esempio
n. 1
Un
pensionato di 67 anni inizia una collaborazione coordinata e continuativa il 1°
luglio 2001: dovrà iscriversi alla Gestione separata, con l'obbligo di
contribuzione nella misura del 10%.
Esempio
n. 2
Un
pensionato, amministratore di una S.r.l., ha compiuto 65 anni il 20 marzo 2001
e ha richiesto la cancellazione dalla Gestione separata. Tale opzione resta
valida anche dopo il 29 giugno 2001 ed il soggetto non sarà tenuto a
iscriversi nuovamente né a versare la relativa contribuzione.
Esempio
n. 3
Un
collaboratore pensionato, già iscritti alla Gestione separata, compie 65 anni
il 20.07.2001: essendo trascorso il quinquennio di efficacia della disciplina
transitoria, non avrà la facoltà precedentemente prevista di richiedere la
cancellazione dalla Gestione separata e dovrà continuare a versare la
contribuzione del 10%.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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