Lì, 16
maggio 2001
CIRCOLARE 294/01
OGGETTO: I COMPENSI PER
L'ESERCIZIO "DIRETTO" DI ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 37,
LEGGE 21.12.2000, N. 342; C.M. 16.12.2000, N. 207/E; R.M. 26.3.2001, N. 34 E
29.3.2001, N. 37)
Rispondendo
ad un'istanza del Coni, l'Amministrazione finanziaria ha precisato in quali casi
è applicabile il nuovo trattamento agevolato, riservato alle somme di cui
all'art. 81, comma 1, lett. m), TUIR, corrisposte per l'esercito "diretto" di attività sportive dilettantistiche, confermandone
l'esclusione per i compensi erogati a fronte di attività amministrative o
gestionali.
A seguito
delle modifiche dispositive dall'art. 37, Legge n. 342/2000, in vigore dal
10.12.2000 (ma con decorrenza 01.01.2000), "le
indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati
nell'esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali,
dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua
finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto"
rientrano tra i redditi diversi di
cui all'art. 81, comma 1, lett. m), TUIR.
Ad
essi è riservato lo speciale trattamento previsto dall'art. 83, comma 2, TUIR,
ossia:
·
fino
a L. 10.000.000 per anno sono esclusi da tassazione;
·
gli
ulteriori L. 40.000.000 sono
soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta;
·
sulle somme
eccedenti l'importo complessivo di L. 50.000.000 è operata una ritenuta a titolo d'acconto.
La
misura della ritenuta è quella fissata per il primo scaglione di reddito (18%),
maggiorata delle addizionali di
compartecipazione all'IRPEF (addizionale regionale pari allo 0.9% e
addizionale comunale, se deliberata).
Non
concorrono alla formazione dell'imponibile i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.
COMPENSI CHE POSSONO
USUFRUIRE DEL REGIME AGEVOLATO
Sull'applicabilità
del regime fiscale descritto limitatamente alle somme erogate nell'esercizio
diretto di attività sportiva, il Ministero aveva già affermato (C.M.
16.11.2000, n. 207/E) l'esclusione dallo stesso per i compensi riferiti ad
attività amministrative e di gestione.
In
tale occasione, tuttavia, non era stata fornita una definizione precisa delle
attività esercitate nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche,
considerate "direttamente" sportive e pertanto assoggettabili al
disposto dell'art. 81, TUIR.
L'Agenzia
delle Entrate, in risposta ad una specifica istanza del CONI, con la Risoluzione
n. 34 del 26.3.2001 ha affermato che "con l'espressione esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche si è voluto ricondurre nel regime
agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano
direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere
dilettantistico".
Si
tratta in altri termini di coloro le cui prestazioni sono "funzionali"
alla manifestazione stessa e ne rendono possibile la realizzazione, anche se
mediante funzioni di sola rappresentanza dell'associazione.
Sono
quindi esplicitamente ammesse ad
usufruire del regime agevolato le somme erogate:
·
agli atleti
dilettanti;
·
agli allenatori;
·
ai giudici
di gara;
·
ai commissari
speciali che durante le gare o manifestazioni dilettantistiche devono
visionare o giudicare l'operato degli arbitri;
·
ai dirigenti
dell'associazione presenti alla manifestazione al fine di consentirne il
regolare svolgimento. Le somme
erogate a tali soggetti, non legati all'associazione da un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, si sostanziano solitamente in indennità
di trasferta o rimborsi di spesa.
Come
chiarito nella citata Risoluzione, l'ammissione al trattamento agevolativo ex
art. 83, TUIR è subordinata alla sussistenza dei seguenti due requisiti:
·
"soggettivo": deve trattarsi di uno dei soggetti sopra
menzionati;
·
"oggettivo": la manifestazione deve avere natura
"dilettantistica".
Di
conseguenza, non possono beneficiare del trattamento agevolativo in esame, ad
esempio:
1.
l'arbitro
dilettante in relazione ai compensi connessi con la "direzione" di una
gara professionale (mancanza del presupposto oggettivo);
2.
l'atleta
professionista impegnato in una gara dilettantistica (mancanza del presupposto
oggettivo)
Nella
predetta Risoluzione n. 34, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che il
beneficio non può essere esteso ai
soggetti che all'interno dell'associazione sportiva dilettantistica svolgono mera
attività amministrativa.
MODALITA' DI VERSAMENTO
DELLE RITENUTE
Il
versamento delle ritenute operate sulle somme in esame, sia a titolo d'imposta che a titolo d'acconto, è effettuato
mediante il mod. F24, utilizzando, conformemente a quanto affermato nella
Risoluzione n. 37/E del 29.3.2001, il codice tributo "1041", la cui denominazione è stata modificata in
"ritenute su redditi da utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno e
redditi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di
cui all'art.81, comma 1, lett. m) del TUIR".
Per
il versamento delle ritenute relative all'addizionale
regionale va utilizzato il codice tributo 3802, mentre in relazione all'addizionale
comunale va indicato il codice tributo 3816.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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