Lì,
18 aprile 2001
CIRCOLARE
291/01
OGGETTO:
LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE E LE VIOLAZIONI FORMALI (LEGGE 212/2000 - DLGS. N.
32/2001)
Lo
statuto del contribuente stabilisce
"che
non sono irrogate sanzioni quando l'irregolarità si traduce in una violazione
meramente formale senza alcun debito d'imposta".
Il
decreto legislativo n. 32/2001
ha introdotto una modifica al decreto n.
472/1997 - prevedendo che non è
dovuta "la sanzione" qualora la violazione:
·
non
arrechi pregiudizio all'attività di controllo
·
non
incida sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del
versamento.
La
disposizione secondo la quale le sanzioni non sono irrogate quando
l'infrazione si traduce in una violazione formale, ha generato, recentemente, la
convinzione che non è dovuta la
sanzione in presenza di regolarizzazione dell'infrazione anche oltre i tre
mesi dal fatto.
Concetto
di violazione formale
La
legge 22 dicembre 1980, n. 882 - Sanatoria delle irregolarità formali -
precisava che "le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni
richiamata nella prima parte del terzo comma dell'art. 55 DPR n. 600, e nel
terzo comma dell'art. 58 DPR n. 633".
Il
D.L. n. 69/1989 - legge n. 154/1989, art. 21 - sanatoria 1990 - precisava essere
formali "le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di
obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse
dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e
dell'imposta sul valore aggiunto".
L'art.
13, comma 4 D.lgs. n. 472/1997
- prevede "l'irregolarità
formale" nel caso di:
·
omissione
o di errore, che non ostacola un'attività di accertamento in corso
·
che
non incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo.
Non
è prevista alcuna sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi
dall'omissione o dall'errore.
Nella
C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E
il Ministero, rispondendo ad un quesito, afferma:
si
considerano violazioni
Ø
formali
le
omissioni e gli errori che non incidono sulla determinazione e sul pagamento
del tributo
Ø
sostanziali
le
omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del
tributo, violazioni rilevabili, cioè, sia in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione prodotta, che in sede di
rettifica della stessa.
Si
deve ritenere che la non punibilità
prevista dallo Statuto del contribuente richieda la contestuale sussistenza
dei due presupposti sopra citati.
IL
MODELLO DI PERIODICA IVA
Il
contribuente è spesso interessato a "correggere"
il modello della periodica IVA e si pone il problema se, in sede di
ravvedimento, si debba versare la conseguente sanzione.
Le
istruzioni al modello di periodica rammentano che, in
caso di omessa, infedele presentazione
si applica la sanzione da 500.000 a 4.000.000 - in caso di ravvedimento la
sanzione è ridotta a 100.000 - codice
tributo 8904 -
Se
il modello si regolarizza entro 30
giorni dalla scadenza è prevista la sanzione di 62.000
fermo restando le violazioni sul ritardato pagamento dell'IVA a debito.
Le
stesse istruzioni precisano le ipotesi
di irregolarità formali che non incidono sulla determinazione o sul pagamento
del tributo quali:
·
i
dati identificativi del contribuente o del periodo d'imposta
·
l'errata
barratura di una casella
·
l'errata
indicazione degli importi comprensivi degli ultimi tre zeri (lire in
migliaia).
Per
la regolarizzazione di dette violazioni non è dovuta alcuna sanzione.
Dalle
Istruzioni della periodica IVA
N.B.:
la dichiarazione periodica nella quale siano stati omessi o indicati
erroneamente dati che non incidono sulla determinazione o sul pagamento
dell'imposta -quali ad esempio, i dati identificativi del contribuente o del
periodo d'imposta , l'errata barratura di una casella, l'errata indicazione
degli importi comprensivi degli ultimi tre zeri (corrispondenti alle migliaia
di lire), ecc. - può essere regolarizzata presentando una nuova dichiarazione
- previa barratura della casella 3 o 4.
IL
MODELLO F24
L'articolo
15 del D.lgs. n. 471/1997 prevede la sanzione da
200.000 a 1.000.000 qualora il modello F24
(o F23) non contenga gli
elementi necessari per l'identificazione
del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata quali:
·
errore
sul nominativo del contribuente
·
errata
indicazione del codice tributo
·
altri
errori
Se le violazioni sono di natura formale, il contribuente può sanare le irregolarità utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.
Ø
La
regolarizzazione è effettuata entro tre mesi il ravvedimento è gratuito
Ø
La
regolarizzazione oltre i tre mesi ma entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa si
versa il 1/5 (dal 11 maggio 2000) o 1/6 della sanzione minima.
Il
Ministero delle Finanze ha previsto:
·
che
la regolarizzazione del modello F24 contenente errori formali si effettua inviando
un'apposita comunicazione al Ministero delle Finanze.
AGENZIA
DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE CON ENTI ESTERNI
Ufficio
struttura di gestione della direzione centrale per la riscossione del
dipartimento delle entrate piazza Marconi, 15 - 00100 - ROMA
·
Riportando
i chiarimenti per la corretta compilazione del modello
·
Non
necessita presentare un nuovo modello F24 corretto.
Qualora
tale adempimento sia eseguito dopo i
tre mesi, si procede alla comunicazione di cui sopra ma
è dovuta la sanzione - codice tributo 8911 - di 50.000 (pari ad 1/5 del
minimo)
·
È
possibile usufruire della compensazione.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI-REV
SRL
| Hosted by: |
Copyright © 1998 by Cnnet Internet Provider - Info: info@cnnet.it Miglior Risoluzione: 800 * 600 - Colori: 16 bit |