Lì,
12 aprile 2001
CIRCOLARE
290/01
OGGETTO:
CHIARIMENTI I.C.I.
Circolare
Ministero delle Finanze 13.3.2001, N.4/FL
"
Chiarimenti in ordine alle disposizioni dettate dalla L.342/2000, art.74"
Notifica
Rendite da parte dell'U.T.E - Soggetto proponente ricorso avverso.
Soggetto
legittimato a proporre ricorso avanti alle Commissioni Tributarie è solamente
il possessore degli immobili, non l'intestatario della partita catastale.
Possessore degli immobili ed intestatario della partita possono non
coincidere, la circolare chiarisce che al fine di garantire al contribuente il
diritto alla difesa la notifica deve essere effettuata anche a colui che ha il
possesso del bene, in quanto soggetto direttamente interessato ad impugnare
l'atto.
Acquisto
di Efficacia della Notifica - conseguenze.
A
decorrere dal 1° gennaio 2000, fino alla data di avvenuta notificazione della
rendita il Comune non può
legittimamente chiedere al soggetto passivo dell'imposta:
·
la
differenza d'imposta risultante
dal confronto tra quanto versato e quanto calcolato in base alla rendita
attribuita o modificata perché questa essendo un dato
inesistente acquista rilevanza giuridica solo dal momento in cui sia
stata ritualmente notificata;
·
le
sanzioni poiché nessuna
violazione può essere imputata al contribuente che ha versato il tributo in
base a quanto dichiarato;
·
gli
interessi in quanto non c'è
recupero d'imposta su cui poterli calcolare.
E'
ovvio che sulla procedura Doc-fa la notificazione da parte del Catasto avviene
solo quando l'ufficio provvede a rettificare la rendita, per cui il
contribuente, essendo già a conoscenza della stessa poiché attribuita sulla
base di dichiarazione di parte, dal momento dell'iscrizione in catasto della
cosiddetta rendita proposta deve
versare la corrispondente imposta dovuta.
Atti
di attribuzione o modifica di rendite adottati entro il 31.12.1999 e recepiti
in atti impositivi.
Relativamente
al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita
e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso
l'attribuzione o modifica della rendita stessa (8 febbraio 2001) non sono
dovuti sanzioni ed interessi sugli avvisi di liquidazione e di accertamento
emessi dall'Ente Locale, non ancora definitivi al 10 dicembre 2000 (data di
entrata in vigore della L.342/2000)
I
versamenti dei contribuenti che hanno scorporato dalla somma indicata
sull'avviso l'importo relativo a sanzioni ed interessi, devono essere
considerati pienamente validi.
Particolare
attenzione
merita il chiarimento sulla definizione della data di attribuzione della
rendita catastale, che coincide con la data di presentazione, da parte del
contribuente della dichiarazione
degli immobili di nuova costruzione o
della denuncia di variazione o con la notifica dell'attribuzione o della
modificazione della rendita da parte degli Uffici del territorio. Nulla rileva
l'operazione materiale cosiddetta "messa in atti".
Atti
di attribuzione o modifica di rendita adottati entro il 31.12.1999 e non
recepiti in atti impositivi.
Il
Comune deve procedere ad emettere gli avvisi di liquidazione e di accertamento
per il recupero della sola maggiore
imposta che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita o
modificata.
L'atto
impositivo costituisce anche atto di notificazione della rendita: l'Ente deve
quindi indicare sull'atto la
possibilità per il contribuente di ricorrere
oltre che contro l'I.C.I., contro la
rendita attribuita o modificata, sulla quale è stata determinata
l'imposta.
Rimborsi
Il
contribuente che ha versato il tributo in misura maggiore rispetto a quanto
dovuto ha diritto al rimborso e sulle somme indebitamente versate sono
dovuti gli interessi.
Abrogazioni
La
circolare
ritiene inoltre che si debba
considerare abrogato l'intero art. 5, c.4, D.Lgs.504/1992
e non soltanto i periodi successivi al primo, espressamente già abrogati
dall'art.74, L.342/2000.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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