Lì,
12 aprile 2001
CIRCOLARE
289/01
OGGETTO:INFORMATIVA
E CHIARIMENTI ICI.
D.L.
27.12.2000, N.392 convertito nella L. 28.2.2001, n.26.
(G.U.
N.50 del 1.3.2001)
L'art.1
-bis, inserito in sede di conversione, dispone uno slittamento del termine per
la proposizione del ricorso avverso gli atti di accertamento o liquidazione
notificati dai Comuni entro il 31 dicembre 2000 e non divenuti definitivi in
materia di Tributi Locali compresa l' I.C.I.
Contro
tali atti è possibile proporre ricorso entro il termine del 30 giugno 2001.
La
proroga concessa sembra comunque, di dubbia applicazione pratica, in quanto
gli atti di accertamento o liquidazione notificati entro il 31.12.2000 sono
divenuti definitivi in data anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della legge e cioè entro il 1°Marzo 2001.
Circolare
Ministero delle Finanze 7.3.2001, N.3/FL- Chiarimenti sulla disciplina
dei versamenti I.C.I. . prevista dall' art.18 , L.23.12.2000, n.388
(FINANZIARIA 2001)
Il
pagamento dell'I.C.I. in due rate o in un'unica soluzione.
Dall'anno
2001 i soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due
rate, salvo diverse disposizione regolamentari, come segue:
·
l'importo
della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e
deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno;
·
l'importo
della seconda rata deve essere pari al saldo dell' I.C.I. dovuta per l'intero
anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto
importo deve essere versato dal 1° al 20 Dicembre di ciascun anno.
La
norma riconosce, inoltre, al contribuente la facoltà di versare l' I.C.I.
complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine del 30 giugno
di ogni anno. In tal caso, il calcolo dell'imposta dovuta
deve essere effettuato applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore
nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.
Sulla
circolare sono riportati alcuni esempi che riguardano i casi particolari e
l'analisi specifica sulle problematiche sorte dall'esame di tali casi:
IPOTESI
DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE.
Esempio:
- nel caso di possesso di un terreno agricolo che nel 2001 diventa area
edificabile o un immobile che solo nel 2001 è adibito ad abitazione
principale, l'imposta dovrà essere commisurata ai dodici mesi dell'anno 2000
sulla base rispettivamente delle aliquote in vigore per i terreni edificabili
e delle aliquote e delle detrazioni vigenti per le abitazioni principali nello
stesso anno 2000.
IPOTESI
DI ACQUISTO IMMOBILE NEL CORSO DELL'ANNO PRECEDENTE:
Esempio:
- si supponga che il contribuente abbia acquistato l'immobile il 1 Agosto
2000, in tal caso detto soggetto, entro il mese di giugno, dovrà calcolare l'
I.C.I. dovuta per l'anno 2001 sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente. ( è ininfluente il possesso dei soli cinque
mesi….): Si deve fare il calcolo come se si fosse posseduto l'immobile per
l'intero anno precedente.
IPOTESI
DI POSSESSO DELL'IMMOBILE INFERIORE AI SEI MESI AL 30/06/2001(scadenza
pagamento I° rata).
Esempi:
Þ
immobile
venduto il 28/02/2001, dunque il
possesso per l'anno 2001 è di soli due mesi. In tale caso il contribuente,
entro il mese di giugno, potrà versare l' I.C.I. dovuta commisurandola ai due
dodicesimi dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente ed entro il 20 dicembre dovrà versare
l'eventuale conguaglio dovuto per le aliquote e/o detrazione deliberate dal
Comune per l'anno 2001.
Þ
immobile
acquistato il 01/04/2001, pertanto il possesso fino al 30 giugno è di soli
tre mesi. Anche in questo caso, essendo il presupposto impositivo di soli tre
mesi, il contribuente potrà versare l'I.C.I. entro il 30/6/2001,
rapportandola ai tre dodicesimi dell'importo calcolato sulla base delle
aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno precedente. Entro il 20
dicembre, il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2001,dovrà essere
comprensivo anche dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
In
entrambi i casi se il contribuente conosce già le aliquote e/o detrazioni per
l'anno in corso, potrà pagare l'I.C.I. in unica soluzione entro il mese di
giugno.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI-REV
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