Lì,
5 marzo 2001
CIRCOLARE
288/01
OGGETTO:
REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL FONDO PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE DEI
SERVIZI.
L'8
gennaio è stato approvato il regolamento, previsto dall'art. 6 c. 3 della
Legge 23/12/1999 n. 488, che riguarda la restituzione dell'IVA pagata dai
Comuni, dalle Comunità Montane ecc., per la gestione dei servizi non
commerciali affidati dagli Enti a soggetti terzi.
Il
Decreto non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma è
reperibile sul sito internet del Ministero dell'Interno.
Il termine perentorio per inviare al Ministero dell'interno, tramite la Prefettura, è il 31/03/2001 e riguarda gli anni dal 1997 al 2000.
L'art.
2 comma 1 stabilisce "lo Stato
concorre al contenimento delle tariffe applicate…" per cui il
contributo può essere richiesto in relazione ai servizi resi alla collettività
dietro pagamento di corrispettivo.
Il
comma 3 dell'art. 2 recita "ai
fini del comma 2 si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi
non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'Imposta sul
Valore Aggiunto che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati
esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'Imposta sul
Valore Aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.
Per
quanto sopra la normativa fa quindi riferimento all'IVA relativa ai contratti
di appalto aventi per oggetto i servizi non rientranti nell'attività
commerciale, in quanto l'IVA pagata in relazione ai contratti per le attività
commerciali viene regolarmente detratta nella dichiarazione IVA.
Nella
considerazione che nel comma 3 della norma in argomento per i servizi non
commerciali si debbano intendere
i servizi assoggettati ad IVA in esenzione d'Imposta, ovvero i servizi
istituzionali, l'Enti Rev ritiene che l'IVA sui SERVIZI ESENTI (mensa
scolastica fino al 10/12/2000, asilo nido ecc.) se gestiti con contabilità
separata, ex art. 36 possa essere compresa nella domanda di rimborso.
Al
contrario, nel caso in cui i SERVIZI ESENTI siano gestiti con contabilità
unica, unitamente a servizi imponibili, in conseguenza dell'avvenuta
detrazione dell'IVA sugli acquisti per effetto del pro rata, i servizi esenti
non sono da includere nella domanda di rimborso.
Per
servizi istituzionali si intendono:
·
servizio
gestione imposta comunale sulla pubblicità;
·
diritti
sulle pubbliche affissioni;
·
servizi
cimiteriali come la cremazione salme;
·
servizi
di raccolta di rifiuti solidi urbani;
·
servizi
di fognatura e depurazione sino al 31/12/1998.
Tale
elencazione deve intendersi orientativa e non esaustiva.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI-REV
SRL
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