Lì,
5 marzo 2001
CIRCOLARE
287/01
OGGETTO:
INVIM DECENNALE - LA SCADENZA DEL 31 MARZO 2001 (Legge n. 388 del 23 dicembre
2000 - art. 20)
PREMESSA
La
legge n. 504 del 30 dicembre 1992, con l'introduzione dell'ICI, ha soppresso
l'INVIM
·
applicabile
in sede di trasferimenti immobiliari
·
decennale
prevista per gli immobili posseduti - per un decennio - dalle società ed enti
di ogni tipo e dati in locazione a terzi.
Tuttavia
l'imposta rimane dovuta nel caso in cui si verificano i presupposti entro il 1°
gennaio 2003, per l'incremento di valore degli immobili maturatosi
dall'acquisto o altro titolo (o dalla precedente applicazione) fino alla data
del 31 dicembre 1992.
L'art. 7, comma 4, Legge n. 488/1999, ha ridotto l'INVIM dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso degli immobili ad uso abitativo.
L'art.
6 Legge n. 342/2000 esclude l'INVIM per la successione, il termine per la
presentazione della dichiarazione scade successivamente al 31 dicembre 2000, e
alle donazioni, dal 1° gennaio 2001.
INVIM
DECENNALE
Interessa
gli immobili posseduti - per un decennio - dalle società ed enti di ogni tipo
e dati in locazione a terzi.
Il
31 ottobre 2001 scadrebbe il decennio per gli immobili assoggettati all'INVIM
"straordinaria" D.L. 13 settembre 1991, n. 299, legge n. 363.
ART.
20 FINANZIARIA 2001
Per
gli immobili per i quali si matura il periodo di possesso nel corso del 2002:
·
è
prevista una INVIM "sostitutiva"
·
da
versare entro il 31 marzo 2001
·
pari
allo 0,10% del valore "automatico" al 31 dicembre 1992.
L'imposta
"sostitutiva"
-
è
una facoltà
-
anticipa
quella periodica
IMMOBILI
SOGGETTI ALL'INVIM STRAORDINARIA 1991
·
il
decennio di interrotto possesso scade nel secondo semestre del 2001
·
il
termine per la presentazione delle relative dichiarazioni scadrebbe il 31
gennaio 2002
·
il
valore finale della precedente tassazione è quello alla data del 31 ottobre
1991
·
l'aliquota
proporzionale dello 0,10% si applica al valore finale dichiarato o
definitivamente accertato per l'imposta straordinaria
·
non
conviene usufruire dell'imposta sostitutiva se dal valore venale al 31 ottobre
1991 a quello di riferimento 31 dicembre non vi è stato "un incremento
di valore"
·
in
tal caso la presentazione della dichiarazione rimane confermata al 31 gennaio
2002
· è previsto un decreto del Ministero delle finanze con cui saranno individuati i casi di esclusione e le modalità di pagamento.
CASI
ESCLUSI
Gli
immobili non strumentali, categoria D-E, acquistati o il cui precedente
decennio si è maturato nel primo semestre 1991, non furono soggetti all'INVIM
straordinaria del 1991.
Il
decennio di possesso matura nel 2001 e si dichiara l'INVIM decennale definitiva
entro il 31 luglio 2001 (entro il 31 gennaio 2002 acquistati nel secondo
semestre 1991).
Si
rimane in attesa del decreto ministeriale per ogni altro commento.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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