Lì,
5 marzo 2001
CIRCOLARE
286/01
OGGETTO:
NUOVI CHIARIMENTI SUL REGIME DELLE COLLABORAZIONI
Con
i recenti chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze e dall'INPS iniziano
a chiarirsi alcuni rilevanti aspetti applicativi della nuova disciplina di
tassazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa. In
particolare saranno esaminati i casi di pagamento nel 2001 di compensi
riferiti al 2000 e di determinazione della base imponibile contributiva e
fiscale.
COMPENSI
RELATIVI AL 2000 EROGATI NEL 2001
Ai
compensi corrisposti nel corso del 2001, anche se inerenti a prestazioni
rese nel 2000, va applicata la nuova disciplina di tassazione introdotta
dall'art. 34 del Collegato alla Finanziaria 2000 per i redditi derivanti da
collaborazioni coordinate e continuative.
La determinazione di tali redditi avviene dunque in base all'art. 48, TUIR e per l'imputazione temporale degli stessi va fatto riferimento al principio di cassa, secondo cui i compensi concorrono alla formazione del reddito imponibile nel periodo in cui sono incassati (nel caso in esame, nel 2001): è quanto emerge dalla risposta fornita nella C.M. 26/01/2001, n. 7/E al quesito 5.5.
Particolare
attenzione va riservata ai compensi percepiti entro il 12 gennaio di ciascun
anno per prestazioni relative all'anno precedente: in parziale deroga al
principio di cassa, tali compensi confluiscono nel reddito dell'anno
precedente (c.d. "principio di
cassa allargato").
Nella
citata C.M. n. 7/E è tuttavia esplicitamente previsto che i compensi erogati
entro il 12 gennaio 2001 (primo
anno di applicazione della nuova normativa), per collaborazioni svolte nel
corso del 2000, formino reddito del 2001 e siano assoggettati alla nuova
disciplina. Di conseguenza il citato principio di cassa allargato sarà
applicabile per la prima volta ai compensi, riferiti al 2001, pagati entro il
12 gennaio 2002.
Ai
fini del calcolo delle detrazioni
spettanti, anche per i compensi di "competenza" 2000 pagati nel
2001, vanno considerati i valori stabiliti per l'anno 2001, rapportati però
alla durata del periodo di lavoro intercorso nel 2000: ciò in virtù del
fatto che "le detrazioni competono
nell'anno in cui sono assoggettati a tassazione i redditi per i quali le
stesse sono concesse" (C.M. 09/01/1998, n. 3).
Al
riguardo va tenuto presente che il numero dei giorni presi a base per il
calcolo delle detrazioni non può
comunque essere mai superiore a 365 in un anno.
Esempio
In
data 10 gennaio 2001 un Ente ha corrisposto ad un collaboratore il compenso
relativo al mese di dicembre (L. 5.000.000 lordi). Per la corretta tassazione
di tale somma dovrà essere fatto riferimento alla normativa dei redditi di
lavoro dipendente, con attribuzione della detrazione per le spese di
produzione del reddito di cui all'art. 13 TUIR, rapportata a 31 giorni, nella
misura stabilita per il 2001 (L. 750.000 x 31/365 = L. 63.699).
Dei
31 giorni relativi al 2000 che hanno dato luogo a detrazioni nel 2001 dovrà
comunque essere tenuto conto nel corso del 2001 in sede di calcolo delle
detrazioni spettanti, che non potranno essere attribuite per un numero di
giorni superiore a 365 (sempre che tale rapporto duri l'intero anno).
Si
ritiene che, in base al principio di cassa, anche ai rimborsi spesa erogati,
assieme ai relativi compensi, nel 2001, per prestazioni e trasferte effettuate
nel 2000, siano applicabili le nuove regole di tassazione. Di conseguenza si
dovrà fare riferimento al nuovo concetto di trasferta e pertanto sarà
considerata tale quella effettuata al
di fuori della sede di lavoro (allorché la stessa risulti stabilita o
comunque determinabile) e non più dal domicilio del collaboratore: saranno
quindi soggetti a tassazione, ad esempio, i rimborsi spesa per i viaggi
effettuati dal collaboratore per raggiungere la sede dell'Ente, somme che in
precedenza erano invece escluse dalla formazione del reddito del percettore.
DETERMINAZIONE
DELLA BASE IMPONIBILE E PREVIDENZIALE
E'
stato innanzitutto chiarito che il contributo 10-13% sulle collaborazioni
coordinate e continuative è
deducibile dal reddito del collaboratore per la quota a carico dello
stesso.
Essendo
il reddito imponibile del collaboratore determinato in base dell'art. 48,
TUIR, esso va calcolato, analogamente a quanto previsto per i redditi di
lavoro dipendente, al netto degli
oneri previdenziali ed assistenziali versati dal committente o dal
collaboratore in ottemperanza a disposizioni di legge, tra i quali rientra
appunto la quota di contributo alla Gestione Separata a carico del
collaboratore.
In
base alle stesse argomentazioni il Ministero sostiene, nella citata circolare
n. 7/E (quesito 5.8) che il premio
INAIL, posto a carico dei lavoratori parasubordinati a seguito
dell'emanazione del D.Lgs. n. 38/2000, non
concorre a formare il reddito complessivo degli stessi, in quanto ha
natura di contributo assistenziale.
Posto
quindi che il reddito imponibile dei collaboratori coordinati e continuativi
va determinato al netto del contributo INPS, è emerso il problema di
determinare la base imponibile sulla quale calcolare il contributo
previdenziale, dal momento che la stessa, per espressa previsione normativa
(art. 2, comma 29, Legge n. 335/95), coincide con l'imponibile fiscale (e
quindi andrebbe calcolata al netto del contributo stesso).
Imponibile
previdenziale = Imponibile fiscale = Compenso lordo - 1/3 contr. INAIL - 1/3
contr. INPS
Da
quanto sopra consegue che:
-
per determinare l'imponibile fiscale è necessario conoscere
l'ammontare dei contributi INPS, ma, nel contempo,
-
i contributi INPS sono calcolati proprio sull'imponibile fiscale.
In
considerazione dell'oggettiva difficoltà di calcolo dell'imponibile
previdenziale derivante dalla modifica delle regole di determinazione
dell'imponibile fiscale, l'INPS, in attesa di ottenere chiarimenti dal
Ministero del Lavoro, ha diffuso le istruzioni operative in vista della
prossima
scadenza di versamento del 16 febbraio (Circolare n. 32 del 07/02/2001),
autorizzando i committenti interessati a corrispondere "in
via provvisoria e salvo eventuali conguagli, i contributi previdenziali sugli
emolumenti erogati, determinati ai sensi dell'art. 48 del TUIR, al
lordo della quota del contributo a carico del collaboratore".
L'Istituto
di previdenza ha scelto pertanto di derogare provvisoriamente alla regola di
equiparazione tra imponibile previdenziale e imponibile fiscale, disponendo
che la contribuzione venga calcolata sul compenso
lordo, maggiorato di tutte le altre somme eventualmente erogate (ad
esempio, buoni pasto, trasferte, erogazioni liberali, ecc.) per l'ammontare
delle stesse eccedente la franchigia di esenzione stabilita dall'art. 48,
TUIR.
Esempio
Il
compenso mensile lordo di un amministratore (non iscritto ad altra forma
previdenziale) è pari a L. 6.000.000.
Per
la corresponsione del compenso relativo a gennaio 2001, effettuata a febbraio
2001, il calcolo delle ritenute fiscali e contributive è svolto come segue:
-
contributo INPS 13% (L.
6.000.000 x 13% x 1/3)
L. 260.000
-
premio INAIL a carico del collaboratore:
L.
5.000
-
imponibile fiscale (L. 6.000.000 - 260.000 - 5.000)
L. 5.735.000
-
IRPEF lorda su L. 5.735.000
L. 1.586.650
calcolata
come segue:
sul
1° scaglione di reddito (ragguagliato a mese):
L. 1.666.667 x 18% =
L. 300.000
sul
2° scaglione di reddito (ragguagliato a mese):
L. 833.333 x
24% =
L. 200.000
sul
3° scaglione di reddito (ragguagliato a mese):
L. 2.500.000 x 32% =
L. 800.000
sul
4° scaglione di reddito (ragguagliato a mese):
L. 735.000 x
39% =
L. 286.650
IRPEF
LORDA L. 1.586.650
-
detrazioni per lavoro dipendente (L. 550.000 x 31/365)
L. 46.712
-
detrazioni per coniuge a carico (L. 889.552/12)
L. 74.129
-
IRPEF netta (L. 1.586.650 - 43.712 - 74.129)
L. 1.465.809
Il
versamento delle ritenute d'imposta e contributive dovrà essere effettuato
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso
(nell'esempio, entro il 16/03), utilizzando i seguenti codici tributo del
modello F24:
-
1017
per
le ritenute d'imposta;
-
CXX
per le ritenute contributive.
Nel
caso in cui un soggetto intrattenga contemporaneamente rapporti di
collaborazione con più di un committente, si pone il problema di chi tra
questi sia tenuto a procedere al computo delle detrazioni spettanti.
Sul
punto si ritiene che le detrazioni d'imposta spettanti possano essere
attribuite da parte del sostituto al quale il collaboratore abbia provveduto a
presentare l'apposita dichiarazione
di cui all'art. 23, comma 2, DPR n. 600/73.
ADDIZIONALI
ALL'IRPEF
Le
addizionali (regionale e comunale, ove deliberata) all'IRPEF devono essere
applicate ai redditi da collaborazione coordinata e continuativa seguendo
le modalità già previste per i redditi di lavoro dipendente (C.M. n.
7/E, quesito 5.9). Pertanto esse saranno determinate dal sostituto all'atto di
effettuazione, al termine del periodo d'imposta, delle operazioni di
conguaglio e saranno trattenute in unica soluzione ovvero in un numero massimo
di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione
del conguaglio ed entro il compenso corrisposto a novembre.
Nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di collaborazione con conseguente pagamento di un
unico compenso, le trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF dovranno
essere operate interamente su tale compenso.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI-REV
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