Lì, 13 febbraio 2001

CIRCOLARE 284/01

OGGETTO: NOVITA' ICI; STATUTO DEL CONTRIBUENTE - LEGGE 212/2000

                      Decreto Legislativo attuativo del 26 gennaio 2001 

Art.6, c.1 - Art.7, c.1, punto c): MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

All'art.11 del D .Lgs. 504/92 , concernente la liquidazione e l'accertamento dell'imposta , dopo il comma 2 , è aggiunto il seguente:

2 bis  "Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo dev'essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"

All'art.16 del D.Lgs.472/97, concernente il procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, al comma 2. è aggiunto:

"Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo dev'essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"

L'assenza di indicazione sugli atti impositivi dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della rettifica nonché la mancata allegazione degli atti richiamati in motivazione, non conosciuti dal contribuente, salvo la riproduzione sull'avviso del contenuto essenziale degli stessi comporta L'ILLEGITTIMITA' degli atti di liquidazione ed accertamento.

Art.7, c.1, lettera a) e b) : VIOLAZIONI FORMALI

All'art.6 del D.Lgs: 472/97, concernente le cause di non punibilità, dopo il comma 5, è aggiunto:

5 bis "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo"

All'art.13 del D. Lgs.472/97, riguardante il ravvedimento, il comma 4 è abrogato

La non sanzionabilità degli errori formali è condizionata dal fatto che tali violazioni non siano pregiudizievoli dell'azione di controllo dell'imposta, per cui l'infrazione si può ritenere inoffensiva solamente laddove non siano contestati al contribuente rilievi di ordine sostanziale.

E' stato introdotto un principio di carattere generale, è compito degli Uffici Tributi individuare le violazioni comunque sanzionabili e quelle invece esenti perché ricadenti nella nuova previsione di cui al Decreto Legislativo in oggetto.

Alcune violazioni considerate "potenzialmente" di carattere formale, possono in qualche modo incidere sull'attività di controllo (es. errata indicazione della residenza sulla dichiarazione…)

RAVVEDIMENTO OPEROSO.

·        Non esiste più la possibilità di regolarizzare le violazioni formali nei tre mesi senza il pagamento di sanzioni;

·        Rimane ferma la possibilità di regolarizzare eventuali violazioni formali entro il termine di presentazione della dichiarazione, pagando, però, le sanzioni ridotte a un quinto del minimo.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

                                                                                                               ENTI-REV SRL

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