Lì,
13 febbraio 2001
CIRCOLARE
284/01
OGGETTO:
NOVITA' ICI; STATUTO DEL CONTRIBUENTE - LEGGE 212/2000
Decreto Legislativo attuativo del 26 gennaio 2001
Art.6,
c.1 - Art.7, c.1, punto c): MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
All'art.11
del D .Lgs. 504/92
, concernente la liquidazione e l'accertamento dell'imposta , dopo il comma 2
, è aggiunto il seguente:
2
bis "Gli avvisi di
liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la
motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo dev'essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"
All'art.16 del D.Lgs.472/97, concernente il procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, al comma 2. è aggiunto:
"Se
la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
trasgressore, questo dev'essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"
L'assenza
di indicazione sugli atti impositivi
dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della rettifica nonché la
mancata allegazione
degli atti richiamati in motivazione, non conosciuti dal contribuente, salvo
la riproduzione sull'avviso del contenuto essenziale degli stessi comporta L'ILLEGITTIMITA'
degli atti di
liquidazione ed accertamento.
Art.7,
c.1, lettera a) e b) : VIOLAZIONI FORMALI
All'art.6
del D.Lgs: 472/97, concernente
le cause di non punibilità, dopo il comma 5, è aggiunto:
5
bis "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio
all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione
della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo"
All'art.13
del D. Lgs.472/97, riguardante
il ravvedimento, il comma 4 è abrogato
La
non sanzionabilità degli errori formali è condizionata dal fatto che tali
violazioni non siano pregiudizievoli
dell'azione di controllo dell'imposta, per cui l'infrazione si può
ritenere inoffensiva solamente laddove non siano contestati al contribuente
rilievi di ordine sostanziale.
E'
stato introdotto un principio di carattere generale, è compito degli Uffici
Tributi individuare le violazioni comunque sanzionabili e quelle invece esenti
perché ricadenti nella nuova previsione di cui al Decreto Legislativo in
oggetto.
Alcune
violazioni considerate "potenzialmente" di carattere formale,
possono in qualche modo incidere sull'attività di controllo (es. errata
indicazione della residenza sulla dichiarazione…)
RAVVEDIMENTO
OPEROSO.
·
Non
esiste più la possibilità di regolarizzare le violazioni formali nei tre
mesi senza il pagamento di sanzioni;
·
Rimane
ferma la possibilità di regolarizzare eventuali violazioni formali entro il
termine di presentazione della dichiarazione, pagando, però, le sanzioni
ridotte a un quinto del minimo.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI-REV SRL
| Hosted by: |
Copyright © 1998 by Cnnet Internet Provider - Info: info@cnnet.it Miglior Risoluzione: 800 * 600 - Colori: 16 bit |