Lì,
23 gennaio 2001
CIRCOLARE
281/01
OGGETTO:
LA DETRAIBILITA' DELL'IVA SUGLI AUTOVEICOLI: LA FINANZIARIA 2001 SI ADEGUA
ALL'U.E.
La
legge Finanziaria per il 2001 contiene un'importante modifica al regime di
detraibilità dell'IVA relativa alle operazioni aventi ad oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lett. c), comma 1, art. 19
bis-1, DPR n. 633/72: dall'1/1/2001 può essere detratto il 10% dell'IVA
sull'acquisto, importazione, leasing e noleggio dei predetti beni (ovvero il
50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna).
Il
regime di detraibilità dell'IVA relativa agli autoveicoli, contenuto
nell'art. 19 bis-1, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, prima delle modifiche
introdotte dalla Finanziaria per il 2001, prevedeva, l'indetraibilità
dell'imposta relativa:
¨
all'acquisto
e all'importazione di
-
ciclomotori;
-
motocicli con cilindrata non superiore a 350 cc;
-
autovetture per il trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti,
compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 285/92);
-
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi al
massimo 9 posti compreso quello del conducente e massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5 o 4,5 t (art. 54, comma 1, lett. c, D.Lgs. n.
285/92);
-
relativi componenti e ricambi;
¨
alle
relative prestazioni di leasing, noleggio
e simili;
¨
alle
relative prestazioni di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione;
ad
eccezione dei casi in cui i
suddetti beni siano adibiti ad uso
pubblico (ad esempio, taxi) o formino oggetto
dell'attività propria dell'impresa (come per i rivenditori, le società
di leasing o di noleggio, ecc.), in relazione ai quali l'IVA risulta
detraibile.
La
detrazione dell'IVA sulle spese/acquisti in esame è inoltre consentita agli agenti
e rappresentanti di commercio.
In
base alla successiva lett. d) del citato art. 19 bis-1, l'IVA relativa
all'acquisto o importazione di carburanti e lubrificanti segue il medesimo
trattamento riservato all'acquisto, importazione, leasing, ecc. dei predetti
veicoli.
ULTERIORE
PROROGA DEL REGIME DI INDETRAIBILITA'
L'art.
30, comma 4, Legge Finanziaria 2001 dispone un'ulteriore proroga,
fino al 31/12/2001, del regime di
indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi per oggetto
ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui al citato art. 19
bis-1, lett. c).
NOVITA':
DETRAIBILITA' LIMITATA
Tuttavia
il legislatore ha stabilito che "limitatamente
all'acquisto, all'importazione e
all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e
simili di detti veicoli la
indetraibilità è ridotta al 90% del relativo ammontare e al 50%
nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna".
In
pratica è consentito detrarre il 10% dell'IVA connessa a tali operazioni.
Tale
"concessione" legislativa, come specificato nella C.M. 3/1/2001, n.
1/E, è la conseguenza del formale impegno preso dall'Italia in sede
comunitaria di consentire la parziale detrazione dell'IVA sulle spese di
acquisto e importazione dei mezzi di trasporto in esame.
I
chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella citata Circolare, n. 1/E
hanno permesso di risolvere alcuni dubbi interpretativi in merito alle
operazioni cui applicare la parziale detrazione dell'IVA: tali perplessità
erano state ingenerate da un comunicato stampa diffuso dal Ministero stesso
all'indomani della presentazione alla Camera del disegno di legge della
Finanziaria e contenente un'interpretazione della norma non in linea con il
dettato della stessa.
Giova
sottolineare che nessuna modifica interessa il trattamento IVA dei veicoli
esclusi dal regime di indetraibilità di cui alla lett. c) dell'art. 19 bis-1
(veicoli adibiti ad uso pubblico o oggetto dell'attività propria
dell'impresa, ovvero utilizzati da agenti e rappresentanti nell'esercizio
dell'attività), per i quali l'IVA continua ad essere detraibile.
CARBURANTI
E LUBRIFICANTI
Va
detto che la lett. d) del citato art. 19 bis-1 collega la detraibilità
dell'IVA relativa all'acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti
alla possibilità di esercitare la detrazione con riferimento all'acquisto,
importazione, ecc. dei veicoli per i quali tali prodotti sono utilizzati.
Da
un'interpretazione strettamente letterale del combinato disposto del comma 4
dell'art. 30 della Finanziaria e della lett. d) dell'art. 19 bis-1 sembrerebbe
pertanto potersi desumere che anche in relazione all'IVA sull'acquisto di
carburanti e lubrificanti possa essere detratta l'IVA nella misura del 10%
ovvero del 50%.
Il Ministero nella suddetta Circolare n. 1/E ha negato tuttavia la possibilità di operare la detrazione parziale dell'IVA sull'acquisto di lubrificanti e carburanti nella misura prevista per l'acquisto, importazione, ecc. dei relativi veicoli, motivando tale esclusione con la necessità di rispettare l'impegno preso in ambito U.E. di mantenere indetraibile al 100% l'IVA relativa alle spese sostenute per la manutenzione, la riparazione dei veicoli e per l'acquisto di carburanti e lubrificanti.
DECORRENZA
DEL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE
La
disposizione in esame trova applicazione a partire dall'1/1/2001.
Di
conseguenza, tenendo presente i principi che regolano la normativa dell'IVA
(art. 6, DPR n. 633/72), la detrazione parziale dell'IVA potrà essere
esercitata in relazione:
¨
agli
acquisti effettuati dall'1/1/2001;
¨
ai
noleggi fatturati dall'1/1/2001;
¨
ai
canoni di leasing fatturati dall'1/1/2001.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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