Lì,
23 gennaio 2001
CIRCOLARE
279/01
OGGETTO:
LA RIDUZIONE DEGLI INTERESSI DELLE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI
L'art.
31, comma 3, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) ha finalmente
abbassato dall'1,50% all'1%, la misura degli interessi che i contribuenti
devono corrispondere a titolo di maggiorazione, per l'effettuazione delle
liquidazioni con cadenza trimestrale in base al DPR n. 542/99. La disposizione
si applica già dal versamento relativo all'imposta dovuta per il quarto
trimestre dell'anno 2000, da effettuare entro il 16 marzo del 2001.
L'art.
7, DPR n. 542/99, prevedendo quanto già disposto dal soppresso art. 33, DPR
n. 633/72 consente ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a:
¨
360
milioni
di lire, nel caso di imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi e per gli esercenti
arti e professioni;
¨
1
miliardo
di lire, se imprese aventi per oggetto altre
attività;
di
optare per l'annotazione delle
liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del
secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, previa
apposita annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 633/72.
Se
dalla liquidazione periodica risulta un'imposta non superiore a lire 50 mila
il versamento deve essere effettuato congiuntamente a quello relativo al
trimestre successivo. Detto limite va considerato comprensivo
degli interessi.
Il
versamento dell'IVA riferita al quarto trimestre va determinato in
dichiarazione annuale IVA e va effettuato entro il 16 marzo (anche se di
importo inferiore a lire 50 mila).
Si
rammenta che il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo può essere
differito entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in
base alla dichiarazione unificata annuale,
maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese successivo a tale data. Va infine tenuto presente
che tale versamento può essere rateizzato.
L'opzione per le liquidazioni IVA trimestrali va esercitata secondo le modalità ed i termini previsti dal DPR n. 442/97, ossia:
¨
con
applicazione del "comportamento concludente" (liquidazione
trimestrale con versamento dell'imposta dovuta comprensivo degli interessi)
fin dal 1° gennaio o dall'inizio dell'attività;
¨
comunicazione
della scelta effettuata nella dichiarazione IVA dell'anno precedente (nella
dichiarazione IVA 2001 relativa all'anno 2000 va comunicata l'opzione posta in
essere dal 1° gennaio 2000)
¨
vincola
il contribuente per almeno un triennio
e resta valida per ciascun anno successivo fino a quando sono rispettate le
condizioni per la concreta applicazione della scelta, salvo revoca da
comunicare nella dichiarazione annuale IVA.
Tale
maggiorazione a titolo di
interessi non va applicata in sede di versamento dell'acconto IVA.
L'art.
31, comma 3, Legge n. 388/2000, Finanziaria 2001, ha disposto che la
misura di tali interessi scende dall'1,50% all'1%, evidenziando altresì
che detta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ex art.
17, comma 2, Legge n. 400/88.
Il
Ministero delle Finanze nella Circolare 3 gennaio 2001, n. 1 ha quindi
precisato che tale modifica acquista efficacia dal 1°
gennaio 2001, di conseguenza gli interessi
sono applicabili nella nuova misura dell'1%
a decorrere dal versamento relativo
all'imposta dovuta per il 4° trimestre dell'anno 2000, da effettuare
entro il 16 marzo del 2001.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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